La compensazione dei crediti e il ruolo del visto di conformità

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L’utilizzo dei crediti in compensazione è soggetto a una normativa complessa e a controlli rigorosi. L’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione fiscale rappresenta uno degli adempimenti centrali del processo, la cui corretta gestione è essenziale per evitare pesanti sanzioni.

Di seguito l’analisi delle regole vigenti

Indice

1. Premessa
2. Il regime premiale ISA e il concordato preventivo
3. I benefici del regime premiale ai fini della compensazione
4. Obbligatorietà del visto di conformità
5. La compensazione dei crediti fiscali
6. Soggetti abilitati e adempimenti per il rilascio del visto
7. Casistiche particolari: studi associati, società di servizi e STP
8. La polizza assicurativa del professionista
9. Visto irregolare, sanzioni e controlli
10. I limiti e i vincoli alla compensazione
11. La Compensazione dei crediti INPS da quadro RR del modello Redditi

1. Premessa

La compensazione dei crediti fiscali e previdenziali consente al contribuente di utilizzare le proprie posizioni creditorie per saldare debiti, della medesima o di diversa natura. Nel primo caso si tratta di “compensazione verticale”, per quanto effettuata con modello F24, mentre nel secondo caso di “compensazione orizzontale”.

La possibilità di utilizzare crediti in compensazione è subordinata al rispetto di specifici adempimenti; tra questi, nei casi previsti dalla norma, l’obbligo di apposizione del visto di conformità, finalizzato a garantire la correttezza dei dati dichiarati. La disciplina è arricchita dal regime premiale riconosciuto ai contribuenti più affidabili, individuati tramite gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), che possono beneficiare di soglie di esonero più elevate; altresì è rilevante l’avvenuta adesione al CPB.

Di seguito si analizzano le regole operative, i soggetti abilitati al rilascio del visto, gli adempimenti a loro carico e il quadro sanzionatorio in caso di irregolarità, focalizzando in particolar modo l’attenzione sull’utilizzo in compensazione dei crediti emergenti dal modello Redditi e dalla dichiarazione IRAP 2025 anno di imposta 2024.

2. Il regime premiale ISA e il concordato preventivo

Il regime premiale connesso agli esiti ISA viene stabilito annualmente da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate; per l’annualità di riferimento (anno di imposta 2024), si tratta del Provvedimento n. 176203/2025 dell’11 aprile 2025.

Si rileva che i benefici previsti sono riconosciuti anche ai contribuenti che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il periodo d’imposta 2024 (biennio 2024-2025), a condizione che non si siano manifestate cause di cessazione o di decadenza dal regime.

3. I benefici del regime premiale ai fini della compensazione

Per norma generale, il visto di conformità è necessario per la compensazione orizzontale di crediti tributari per un importo superiore a 5.000 euro. Altresì è necessario trasmettere il dichiarativo e procedere alla compensazione decorsi dieci giorni dall’avvenuta acquisizione dello stesso.

I contribuenti virtuosi, tuttavia, possono beneficiare dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti fino a soglie più elevate rispetto a quelle ordinarie. I vantaggi sono modulati in base al punteggio ISA ottenuto.

Con un punteggio ISA pari o superiore a 9 (calcolato sull’anno d’imposta 2024 o come media semplice degli anni 2023-2024), è previsto l’esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti fino a:

  • 50.000 euro annui per crediti relativi alle imposte dirette maturati nel 2024.
  • 50.000 euro annui per crediti IRAP maturati nel 2024.

Con un punteggio ISA pari o superiore a 8 (per il 2024) o 8,5 (come media 2023-2024), l’esonero dal visto di conformità si applica a compensazioni di crediti fino a:

  • 20.000 euro annui per crediti relativi alle imposte dirette maturati nel 2024.
  • 20.000 euro annui per crediti IRAP maturati nel 2024.

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4. Obbligatorietà del visto di conformità

L’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione fiscale è obbligatoria in diverse circostanze. In particolare, è richiesto per:

  • la presentazione del Modello 730;
  • la compensazione orizzontale di crediti IVA per importi superiori a 5.000 euro annui;
  • la richiesta di rimborso di un credito IVA superiore a 30.000 euro;
  • la compensazione di crediti relativi a imposte sui redditi, addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive e IRAP per importi superiori a 5.000 euro annui;
  • l’esposizione in dichiarazione di detrazioni fiscali da Superbonus (specifico visto dedicato).

Come già sovra precisato, le soglie ordinarie sono derogate in presenza di regime premiale ISA, che consente l’accesso a limiti più elevati.

5. La compensazione dei crediti fiscali

Per quanto riguarda i crediti IVA, il visto di conformità è necessario per le compensazioni orizzontali che eccedono i 5.000 euro annui. Superata tale soglia, l’utilizzo del credito in compensazione è possibile solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione provvista di visto.

Per i contribuenti che beneficiano del regime premiale ISA, le soglie per la compensazione e per il rimborso sono innalzate a 50.000 o 70.000 euro, a seconda dell’esito. In caso di adesione al CPB, si applica la soglia più favorevole di 70.000 euro.

Per i crediti relativi alle imposte dirette e all’IRAP, il visto è richiesto per l’utilizzo in compensazione di importi superiori a 5.000 euro annui derivanti da Irpef, Ires, addizionali, imposte sostitutive, Irap e ritenute alla fonte. Anche in questo caso, per poter compensare importi superiori alla soglia è necessario attendere dieci giorni dalla trasmissione della dichiarazione. Il regime premiale ISA eleva tali limiti a 20.000 o 50.000 euro, a seconda dell’esito, con l’applicazione della soglia più alta in caso di adesione al CPB.

6. Soggetti abilitati e adempimenti per il rilascio del visto

Il visto di conformità può essere rilasciato esclusivamente da soggetti specificatamente autorizzati:

  • Dottori commercialisti ed esperti contabili;
  • Revisori legali dei conti;
  • Consulenti del lavoro;
  • Centri di assistenza fiscale (CAF).

Per poter rilasciare il visto, il professionista deve soddisfare una serie di requisiti, tra cui l’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, la stipula di un’adeguata polizza assicurativa, la presentazione di un’apposita comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate (DRE) e aver curato la tenuta delle scritture contabili e la predisposizione della dichiarazione su cui appone il visto.

L’abilitazione alla trasmissione telematica può essere riconosciuta, oltre che ai singoli professionisti, anche a società tra professionisti (STP), associazioni professionali e società di servizi contabili.

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7. Casistiche particolari: studi associati, società di servizi e STP

La normativa prevede disposizioni specifiche per i professionisti che operano in forme aggregate.

  • Studi associati: un professionista che opera in uno studio associato può rilasciare il visto se almeno la metà degli associati appartiene alle categorie abilitate e se lo studio stesso possiede i requisiti richiesti, come la Partita IVA e l’abilitazione alla trasmissione telematica.
  • Società di servizi: anche un professionista che opera come dipendente di una società di servizi può essere abilitato, a condizione che rispetti tutti i requisiti normativi, inclusa la comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
  • Società tra Professionisti (STP): un professionista socio di STP può rilasciare il visto utilizzando la Partita IVA della società, purché quest’ultima sia in possesso dei requisiti di legge. Ciò è valido anche se i soci professionisti non detengono la maggioranza del capitale sociale, a patto che esercitino il controllo dei diritti di voto, garantendo una maggioranza dei due terzi nelle decisioni societarie tramite patti parasociali o clausole statutarie.

8. La polizza assicurativa del professionista

Un adempimento cruciale per il rilascio del visto è la stipula di una polizza di Responsabilità Civile professionale. Tale polizza deve avere un massimale minimo di 3.000.000 di euro, adeguato al numero di visti rilasciati, e deve garantire una copertura totale dei danni subiti dal contribuente, senza franchigie o scoperti. La polizza deve inoltre prevedere una retroattività che consenta il risarcimento dei danni richiesti fino a cinque anni dopo la scadenza, per errori commessi durante il periodo di validità.

Un professionista che opera in uno studio associato o in una società di servizi può avvalersi della polizza dell’ente, a condizione che questa preveda una copertura autonoma e rispetti i requisiti di legge.

Alla scadenza della polizza, il professionista è tenuto a garantirne la continuità e a trasmettere la documentazione di rinnovo alla DRE competente. Se non viene trasmessa la documentazione, la DRE richiede l’invio tramite un avviso; in caso di mancata regolarizzazione, il professionista non potrà più rilasciare il visto a partire dalla data di scadenza della polizza.

9. Visto irregolare, sanzioni e controlli

Il visto di conformità si considera non correttamente apposto quando è rilasciato da un professionista non iscritto nell’elenco dei soggetti abilitati, oppure da un soggetto diverso da colui che ha trasmesso la dichiarazione o non collegato alla struttura (studio associato, società di servizi o STP) che ha effettuato l’invio.

L’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatici preventivi, verificando l’abilitazione del professionista e la corrispondenza tra chi appone il visto e chi trasmette il file. In caso di irregolarità, il sistema genera una segnalazione automatica nella ricevuta telematica.

Per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, si applica il nuovo regime sanzionatorio introdotto dal D.Lgs. n. 87/2024. In caso di indebita compensazione, da parte del contribuente, di crediti inesistenti, la sanzione è pari al 70% del credito, aumentabile dalla metà al doppio se vi sono rappresentazioni fraudolente.

Per l’utilizzo di crediti non spettanti, la sanzione è del 25%. Tale sanzione si rende applicabile nel caso in cui il credito sia esistente, ma la compensazione sia avvenuta oltre soglia, in assenza di visto di conformità. L’assenza del visto può essere sanata mediante presentazione di dichiarazione correttiva o integrativa.

A carico del professionista che appone un visto infedele è prevista una sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro. In caso di violazioni ripetute, si applicano la sospensione (da 1 a 3 anni) e, successivamente, l’inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto.

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10. I limiti e i vincoli alla compensazione

La Legge di Bilancio 2024 e il D.L. 39/2024 hanno introdotto ulteriori vincoli alle compensazioni, con decorrenza dal 1° luglio 2024.

È stato esteso a tutti i crediti di “qualsiasi natura” l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, indipendentemente dalla natura del debito e dal saldo finale del modello di versamento.

Inoltre, sono stati previsti specifici blocchi alle compensazioni:

  • Limite dei 100.000 euro: è preclusa la facoltà di compensare crediti in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali scadute di importo complessivo superiore a 100.000 euro. Il divieto si applica se i termini di pagamento sono scaduti e non vi sono in corso provvedimenti di sospensione o piani di rateazione. Restano comunque compensabili i crediti INPS e INAIL.
  • Limite dei 10.000 euro: a partire dal 30 marzo 2024, è sospesa la compensazione dei crediti fino a concorrenza degli importi dei ruoli e carichi, se il contribuente ha cartelle esattoriali scadute da oltre 30 giorni per un importo superiore a 10.000 euro. La limitazione riguarda i crediti d’imposta di cui all’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali bonus edilizi) e quindi i crediti presenti nella Piattaforma telematica di Cessione Crediti.

Resta inoltre fermo il limite dei 1.500 euro ex art. 31 del D.L. n. 78/2010, che vieta la compensazione di crediti erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali e accessori, di importo superiore a 1.500 euro. L’inosservanza, in questo caso, non comporta il blocco del modello F24, ma l’applicazione di una sanzione pari al 50% dell’importo indebitamente compensato.

11. La Compensazione dei crediti INPS da quadro RR del modello Redditi

La Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) ha introdotto un nuovo specifico vincolo per l’utilizzo in compensazione dei crediti contributivi INPS, tipicamente emergenti dal quadro RR del modello Redditi.

La nuova disciplina, contenuta nell’art. 1, comma 97, della suddetta legge, prevede che la compensazione di tali crediti sia possibile soltanto a seguito della trasmissione telematica della dichiarazione da cui il credito stesso scaturisce. Inoltre, analogamente a quanto già previsto per i crediti tributari, la norma prevede la necessità di attendere il trascorrere di dieci giorni dalla data di presentazione del modello dichiarativo prima di poter utilizzare il credito in compensazione.

Tuttavia, è fondamentale sottolineare che questa novità non è ancora operativa. Il comma 98 dello stesso art. 1 rimanda infatti l’effettiva applicazione della norma all’emanazione di appositi provvedimenti attuativi. Tali provvedimenti, da adottarsi d’intesa tra il Direttore dell’Agenzia delle Entrate e il Direttore generale dell’INPS, dovranno definire nel dettaglio le modalità tecniche e la decorrenza del nuovo vincolo.

Ad oggi, tali decreti non sono ancora stati pubblicati e, di conseguenza, la norma resta inapplicata, lasciando libera la compensazione dei crediti INPS da vincoli di trasmissione preventiva della dichiarazione. Per tali crediti, peraltro, non sono previsti vincoli in termini di visto di conformità da apporre sul dichiarativo.

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