Compensazioni crediti fiscali: limite di 2 milioni per il 2021

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Per il 2021 il limite delle compensazioni dei crediti fiscali passa a 2 milioni di Euro. Vediamo insieme tutte le novità in materia e le tipologie di compensazione, con un approfondimento sul visto di conformità e sull’attestazione.

Indice

1. Il nuovo limite di compensazione
2. La compensazione verticale
3. La compensazione orizzontale
4. Vincoli e tempistiche per la compensazione
5. Il visto di conformità e l’attestazione
6. Soggetti che possono rilasciare il visto di conformità o l’attestazione

1. Il nuovo limite di compensazione

L’art. 22 del DL n. 73 del 25 maggio 2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis) ha elevato, per il solo 2021, a 2 milioni di Euro il limite di cui all’art. 34, comma 1, primo periodo, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001).

Si tratta delle compensazioni orizzontali dei crediti fiscali 2021 mediante Modello F24 o di richiesta di rimborso in modalità semplificata. Sul punto si ricorda che il decreto Rilancio (DL n. 34/2020) aveva già innalzato, nel 2020, il limite annuo ordinario per le compensazioni dei crediti, da 700.000 ad un milione di Euro.

L’incremento della misura ha lo scopo di aumentare la liquidità delle imprese, favorendo, in tal modo, lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi mediante l’istituto della compensazione nel modello F24.

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2. La compensazione verticale

Una prima forma di compensazione nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente è stata prevista con riferimento a debiti e crediti riguardanti la medesima imposta e con precisi limiti temporali: si tratta della cd. compensazione verticale (detta anche “interna”), disciplinata dall’art. 11 del D.P.R. n. 917/1986 per le imposte dirette, e dall’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972 per l’IVA.

Con la compensazione verticale si riporta un credito ad un periodo successivo, al fine di ridurre un debito sorto o che sorgerà nel medesimo periodo.

3. La compensazione orizzontale

Così come previsto dall’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, i contribuenti possono eseguire i versamenti delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli Enti previdenziali, utilizzando in compensazione “orizzontale” nel modello di versamento F24 i crediti dello stesso periodo, maturati nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche, fino ad ammontare annuo non superiore 700.000 euro (limite previsto dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

Come abbiamo visto sopra, per il solo 2021 il limite di Euro 700.000 è stato innalzato ad Euro 2 milioni ad opera del Decreto Sostegni-bis. Fino al 2020 il limite di Euro 700.000 era stato innalzato ad Euro 1 milione ad opera del Decreto Rilancio.

4. Vincoli e tempistiche per la compensazione

La novità apportata dal Decreto Sostegni-bis incide unicamente sull’ammontare della soglia massima annua di compensazione.

Va da sé che risulta necessario, come per il passato, rispettare i vincoli nonché le formalità previste dalla vigente normativa al fine di potersi validamente avvalere dell’istituto della compensazione. Quindi, anche per il 2021, si deve continuare a presentare preventivamente la dichiarazione in caso di crediti relativi ad imposte sui redditi, IVA e IRAP, di ammontare annuo superiore ad Euro 5.000. È infatti necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione, da cui emergono gli stessi crediti e l’apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione dei soggetti a cui è demandato il controllo contabile.

La compensazione orizzontale potrà essere effettuata:

  • dal 1° giorno del periodo successivo a quello in cui la dichiarazione si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva, per importi inferiori o uguali ad Euro 5.000;
  • dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui lo stesso emerge, munita di visto di conformità o sottoscrizione, per importi superiori ad Euro 5.000.

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5. Il visto di conformità e l’attestazione

Il visto di conformità e l’attestazione sono una dichiarazione di un professionista che attesta la corrispondenza del credito alle scritture contabili.

La differenza tra i due documenti sta nel soggetto che le rilascia: il visto di conformità è rilasciato da un professionista (commercialista, consulente del lavoro, revisore contabile, ecc.), mentre l’attestazione è rilasciata soltanto dai soggetti a cui è demandato il controllo contabile (ad es. revisori).

I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione i crediti IVA per importi superiori a 5.000 euro annui hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. Alternativamente, la dichiarazione andrà sottoscritta anche da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile per i contribuenti soggetti al controllo ex art. 2409-bis c.c.

6. Soggetti che possono rilasciare il visto di conformità o l’attestazione

Visto di conformità

I soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità sono:

  • i responsabili dell’assistenza fiscale (cd. RAF) dei CAF-imprese. Tali soggetti devono essere scelti tra gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Su richiesta dei contribuenti, essi rilasciano un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dal CAF alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, e di queste ultime alla relativa documentazione contabile. Il responsabile dell’assistenza fiscale del CAF non è tenuto agli adempimenti previsti per coloro che intendono svolgere l’attività di assistenza fiscale in via professionale (comunicazione preventiva alle Direzioni regionali, polizza assicurativa). Sono escluse dall’assistenza fiscale prestata dai CAF-imprese, le imprese soggette all’IRES (tenute alla nomina del collegio sindacale, alle quali non sono applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore). L’esclusione riguarda solo i soggetti IRES, quindi non anche gli imprenditori individuali, anche nella forma di imprese familiari, e le società di persone. Quindi, nei confronti di questi ultimi soggetti, i CAF imprese possono prestare assistenza anche in presenza di cause di esclusione dall’applicazione degli studi di settore;
  • gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti del lavoro;
  • gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

In base ai chiarimenti forniti in tema di compensazione dei crediti IVA, “… se il visto di conformità è apposto da un professionista, la trasmissione telematica può essere effettuata anche da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista” (circolare n. 57/E del 2009, par. 6). Ne consegue, a maggior ragione, che tale circostanza vale anche nei casi in cui l’abilitazione alla trasmissione telematica sia stata ottenuta dallo studio associato del quale il professionista che rilascia il visto fa parte.

Attestazione

I contribuenti per i quali è esercitata la revisione legale, di cui all’art. 2409-bis c.c., possono effettuare la compensazione dei crediti IVA, se la dichiarazione è sottoscritta – oltre che dal rappresentante legale e in mancanza da chi ne ha l’amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale – dai soggetti che esercitano la revisione legale.

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