Fattura elettronica: l’imposta di bollo

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Sesto approfondimento della guida sulla fatturazione elettronica. Oggi trattiamo la fattura elettronica e l’imposta di bollo. Quando e come si paga? Quali operazioni ne sono esenti? Scopriamolo insieme.

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Indice

1. Il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
2. Le tempistiche per il versamento dell’imposta di bollo
3. Come si paga l’imposta di bollo?
4. Alternatività IVA ed imposta di bollo
5. Le operazioni soggette ed esenti da bollo

1. Il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Il Decreto del Ministero e delle Finanze 4 dicembre 2020 ha stabilito che, per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021, il versamento dell’imposta di bollo va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Tale regola subisce una deroga con riferimento al secondo trimestre (aprile, maggio e giugno): il versamento dell’imposta di bollo, in tal caso, va effettuato entro il 30 settembre.

Tali “nuove” scadenze trovano applicazione anche per le casistiche di imposta di bollo dovuta in misura non superiore ad euro 250.

2. Le tempistiche per il versamento dell’imposta di bollo

Imposta di bollo Fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 Fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021
Imposta di bollo I trimestre superiore a 250 euro Versamento entro il 20 aprile Versamento entro il 31 maggio
Imposta di bollo I trimestre inferiore a 250 euro Versamento entro il 20 luglio Versamento entro il 30 settembre
Imposta di bollo II trimestre Versamento entro il 20 luglio Versamento entro il 30 settembre
Imposta di bollo I e II trimestre inferiore a 250 euro Versamento entro il 20 ottobre Versamento entro il 30 novembre
Imposta di bollo III trimestre Versamento entro il 20 ottobre Versamento entro il 30 novembre
Imposta di bollo IV trimestre Versamento entro il 20 gennaio dell’anno successivo Versamento entro il 28/29 febbraio dell’anno successivo

Il decreto del MEF 4 dicembre 2020 ha poi stabilito che:

  • l’Agenzia delle Entrate, in base ai dati in suo possesso, procederà, per ciascun trimestre, all’integrazione delle fatture che sono soggette ad imposta di bollo, ancorché il contribuente non l’abbia evidenziata all’interno delle fatture stesse;
  • entro il 15 del primo mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre, l’informazione, di cui al punto precedente, verrà messa a disposizione del contribuente o dell’intermediario delegato, in base a quanto sarà delineato dall’apposito provvedimento direttoriale. In tale caso, il contribuente (o il suo intermediario delegato), qualora non ritenga corretto quanto contestato dall’Agenzia delle Entrate, dovrà procedere, entro l’ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre (per le sole fatture relative al secondo trimestre, la variazione potrà essere effettuata entro il 10 settembre), alla variazione dei dati comunicati.

Invece, qualora il contribuente (o l’intermediario delegato) non proceda a variazioni, le integrazioni effettuate dall’Agenzia delle entrate si intenderanno confermate.

3. Come si paga l’imposta di bollo?

Per la fattura elettronica l’imposta di bollo può essere pagata, in via alternativa:

  • mediante il servizio presente nella citata area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate;
  • con addebito su conto corrente bancario o postale;
  • utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate.

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I nuovi codici tributo per il versamento dell’imposta di bollo

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 9 aprile 2019, n. 42/E, ha approvato i nuovi codici tributo per il versamento, mediante modelli “F24” e “F24 Enti pubblici”, dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019.

Con tale documento di prassi, l’Agenzia delle entrate ha evidenziato che per la fattura elettronica l’imposta di bollo può essere versata attraverso l’apposito servizio telematico reso disponibile nell’area riservata del soggetto passivo IVA, accessibile dal sito internet della stessa Agenzia delle entrate.

In alternativa, il versamento può essere effettuato tramite i modelli “F24” e “F24 Enti pubblici” (F24 EP), utilizzando, a seconda dei casi, i seguenti nuovi codici tributo:

  • 2521”, denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
  • 2522”, denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
  • 2523”, denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
  • 2524”, denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
  • 2525”, denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – SANZIONI”;
  • 2526”, denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – INTERESSI”.

La risoluzione ha precisato inoltre che i nuovi codici tributo vanno utilizzati per i documenti emessi dal 1° gennaio 2019, mentre, per il versamento dell’imposta di bollo relativa ai documenti informatici diversi dalle fatture elettroniche, nonché alle fatture elettroniche emesse fino al 31 dicembre 2018, si applicano i codici tributo istituiti con le risoluzioni 2 dicembre 2014, n. 106/E, e 23 marzo 2015, n. 32/E.

4. Alternatività IVA ed imposta di bollo

Sono esenti dall’imposta di bollo le fatture e gli altri documenti riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.

Per i documenti in cui non risulta evidenziata l’IVA, l’esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l’indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.

Il principio di alternatività IVA/bollo, in concreto, comporta che siano esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto:

  • fatture, note, note di credito e debito, conti e simili documenti che recano addebitamenti o accreditamenti riguardanti operazioni soggette ad IVA;
  • fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci (esportazioni dirette e triangolari) ed a cessioni intracomunitarie di beni.

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Invece, in linea generale, sono soggette all’imposta di bollo le fatture e i documenti di importo complessivo superiore ad euro 77,47 riguardanti operazioni:

  • fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo od oggettivo (artt. 2, 3, 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972), territoriale (artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972);
  • escluse da IVA (per meglio dire i riaddebiti in nome e per conto della controparte, interessi di mora; penalità per inadempimenti, ecc. di cui all’art. 15 del D.P.R. n. 633/1972);
  • esenti da IVA (art. 10 del D.P.R. n. 633/1972);
  • non imponibili perché effettuate in relazione ad operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (esportazioni indirette, art. 8, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972).

5. Le operazioni soggette ed esenti da bollo

Vediamo tutti i casi in cui si applica l’imposta di bollo (importi superiori a 77,47 euro) e le operazioni in cui l’imposta non è dovuta. L’imposta in questione si applica nella misura di euro 2,00


Operazioni effettuate, escluse da IVA per mancanza del presupposto soggettivo e oggettivo

Soggette ad imposta di bollo

Riferimento normativo: Artt. 2, 3, 4 e5 del D.P.R. n. 633/1972


Operazioni effettuate, escluse da IVA per mancanza del presupposto territoriale

Soggette ad imposta di bollo. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le prestazioni di cui agli artt. da 7-ter a 7-setpies del D.P.R. n. 633/1972 (prestazioni di servizi a committenti soggetti passivi non residenti; servizi relativi a immobili ubicati all’estero, ecc.) sono soggette ad imposta di bollo.

Riferimento normativo: Artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972


Operazioni escluse da IVA (riaddebiti in nome e per conto della controparte, interessi di mora; penalità per inadempimenti, ecc.)

Soggette ad imposta di bollo

Riferimento normativo: Art. 15 del D.P.R. n. 633/1972


Note di rimborso spese di trasferta, rappresentanza, ecc.

Sono soggette ad imposta di bollo se presentate da:

  • amministratori;
  • prestatori attività lavorative a progetto;
  • parasubordinati in genere;
  • lavoratori autonomi.

Sono, invece, esenti da bollo le note di rimborso spese di trasferta, rappresentanza, ecc. presentate al datore di lavoro dai propri dipendenti.

Riferimento normativo: Nota Agenzia entrate 26/1/2001, n. 6/E e nota Ministero finanze 7/12/1974, n. 432130


Esportazioni di beni

Sono esenti dall’imposta di bollo:

  • le esportazioni dirette;
  • le esportazioni indirette;
  • e le esportazioni triangolari.

Riferimento normativo: Art. 8, lett. a) e b), del D.P.R. n. 633/1972, art. 15, terzo comma, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972, R.M. 6/6/1978, n. 290586


Cessioni ad esportatori abituali che rilasciano dichiarazione d’intento

Soggette ad imposta di bollo.
Sono esenti dall’imposta di bollo le cessioni di beni (con esclusione delle prestazioni di servizio) certamente destinati a successiva esportazione a cura dell’acquirente, sempre che ne sia data indicazione all’interno della fattura (C.M. 1/8/1973, n. 415755).

Riferimento normativo: Art. 8, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972


Cessioni intracomunitarie di beni

Sono esenti dall’imposta di bollo:

  • le cessioni intracomunitarie di cui all’art. 41 del D.L. n. 331/1993;
  • le triangolazioni comunitarie di cui all’art. 58 del D.L. n. 331/1993.

Riferimento normativo: Artt. 41, 42 e 58 del D.L. n. 331/1993


Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione

Sono esenti dall’imposta di bollo le fatture non imponibili di cui all’art. 8-bis unicamente se emesse nei confronti degli armatori per l’imbarco sulle loro navi di provviste e dotazioni di bordo, in quanto atti inerenti ad operazioni tendenti alla realizzazione dell’esportazione di merci (Note Ministero finanze 1° agosto 1973, n. 415755, e 4 ottobre 1984, n. 311654, C.M. Dir. gen. dog. 11 aprile 1973, n. 233-316/30819/8).
Le altre operazioni indicate nell’art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972 che non rientrano nella fattispecie evidenziata sono, invece, soggette a bollo nella misura di 2 euro, se di importo superiore ad euro 77,47.

Riferimento normativo: Art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972, Nota Ministero finanze 1/8/1973, n. 415755, Nota Ministero finanze 4/10/1984, n. 311654, C.M. Direzione dogane 11/4/1973, n. 233-316/30819/8


Servizi internazionali

In linea generale sono soggetti ad imposta di bollo.
Sono esenti dall’imposta di bollo i servizi internazionali diretti a realizzare esclusivamente l’esportazione di merci.

Riferimento normativo: Art. 9 del D.P.R. n. 633/1972, Nota Ministero finanze 6/6/1978, n. 290586


Copie conformi di fatture

Medesimo trattamento riservato alla fattura originale; ne consegue che:

  • se esente da imposta di bollo (in quanto ad esempio è soggetta ad IVA) sarà esente anche la copia conforme;
  • se soggetta ad imposta di bollo (in quanto la fattura originale è esclusa da IVA) sarà soggetta anche la copia.

Nel caso di copia fattura per utilizzo esclusivo ai fini contabili ed amministrativi interni dalle imprese emittenti, affinché non torni applicabile l’imposta di bollo si dovrà riportare sulla copia/duplicato che “trattasi di copia per uso interno amministrativo o contabile, il bollo è stato applicato sull’originale” (Note Ministero finanze: 1° febbraio 1973, n. 415051 e 24 aprile 1973, n. 415195).

Riferimento normativo: C.M. 1/08/1973, n. 415755


Cessioni ad esportatori abituali

Sono soggette ad imposta di bollo.
Sono esenti le fatture per cessioni di beni (mai le prestazioni di servizio): nel caso in cui i beni siano destinati a successiva esportazione a cura dell’acquirente, previa espressa menzione in fattura (C.M. 1° agosto 1973, n. 415755). In assenza di certezza di tale condizione si applica il bollo (R.M. 10 agosto 1978, n. 411861).

Riferimento normativo: Art. 8, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972


Note di credito (variazioni in diminuzione)

Sono soggette ad imposta di bollo le note di credito:

  • senza indicazione dell’IVA;
  • riferite ad operazioni originariamente non assoggettate ad IVA.

Riferimento normativo: Art. 26 del D.P.R. n. 633/1972


Note di debito (variazioni in aumento)

Costituiscono delle fatture integrative; conseguentemente seguiranno le regole generali per l’applicazione o meno dell’imposta di bollo.

Riferimento normativo: Art. 26 del D.P.R. n. 633/1972


Fatture miste

Le fatture emesse a fronte di più operazioni, i cui corrispettivi in parte non sono assoggettati ad IVA, sono soggette ad imposta di bollo se la somma di uno o più componenti dell’intero corrispettivo fatturato non assoggettato ad IVA supera euro 77,47.
N.B.: se le spese anticipate in nome e per conto del cliente riguardano imposte, tasse, concessioni governative, contributi, diritti camerali, diritti di segreteria, diritti di conservatoria, diritti di cancelleria, marche da bollo e contributo unificato si applica l’esenzione da bollo di cui all’art. 5 della tabella B allegata al DPR n. 642/1972

Riferimento normativo: Risoluzione 3/7/2001, n. 98/E e istanza di interpello n. 491 del 20 luglio 2021


Contribuenti nel regime dei minimi

Applicazione dell’imposta di bollo

Riferimento normativo: Circolare 28/1/2008, n. 7/E e risoluzione 3/10/2008, n. 365/E


Reverse charge

Gli acquisti (di beni o servizi) soggetti a reverse charge sono esenti dall’imposta di bollo in considerazione del fatto che risultano comunque “assoggettati” ad IVA (ancorché debitore dell’imposta sia il cessionario/committente).
Rientrano in tale fattispecie anche i casi di reverse charge cd. “interno” previsti dall’art. 17, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972 (ad es. subappalto in edilizia, cessioni di fabbricati con opzione per l’assoggettamento ad IVA effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA, ecc.); nonché le cessioni di rottami di cui all’art. 74, commi settimo e ottavo, del D.P.R. n. 633/1972).

Riferimento normativo: Circolare 29/12/2006, n. 37/E, art. 17 del D.P.R. n. 633/1972 e art. 46 del D.L. n. 331/1993


Autofattura

Le autofatture emesse ai fini della regolarizzazione di operazioni soggette ad IVA sono esenti dall’imposta di bollo.
Le autofatture emesse senza addebito di IVA (ad esempio non imponibili, esenti, escluse o fuori campo, ecc.), che non sono state emesse in relazione ad esportazioni di merci, sono soggette ad imposta di bollo.

Riferimento normativo: Art. 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972


Cessioni a Repubblica di San Marino, Città del Vaticano od organismi aventi trattati ed accordi internazionali

Esenti dall’imposta di bollo
Riferimento normativo: Artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 633/1972

Fatture emesse dagli agenti di assicurazione per le provvigioni spettanti

Ancorché le stesse siano emesse in esenzione di IVA, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, sono esenti da imposta di bollo in considerazione del fatto che vi è l’alternatività con le imposte sulle assicurazioni.

Riferimento normativo: Legge 29/10/1961, n. 1216


Regimi speciali cd. “base da base”

Non sono soggetti ad imposta di bollo (in considerazione del fatto che il “margine” è soggetto ad IVA – a nulla rilevando l’eventuale margine negativo):

  • il regime dei beni usati;
  • il regime delle agenzie di viaggio (sono però soggetti ad imposta di bollo i pacchetti turistici con destinazione extra-UE).

Riferimento normativo: Art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972 e D.L. 23/2/1995, n. 41


Regimi monofasici

Sono esenti dall’imposta di bollo (in considerazione del fatto che l’IVA si considera “assolta all’origine”):

  • la vendita di tabacchi, sali e fiammiferi;
  • le cessioni di prodotti editoriali (a condizione che sul documento sia indicata la menzione che l’IVA viene assolta in base alla normativa contenuta nell’art. 74 del D.P.R. n. 633/1972, Note Ministero finanze 11 aprile 1990, n. 390206 e 28 dicembre 1994, n. 64/E);
  • la cessione o ricariche di schede telefoniche;
  • la rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta;
  • la cessione di valori bollati;
  • la cessione di biglietti dei concorsi a premio nazionali.

Riferimento normativo: Artt. 2 e 74 del D.P.R. n. 633/1972

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