Fattura elettronica: sanzioni e ravvedimento operoso

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Nel quarto approfondimento della Guida alla Fatturazione elettronica scopriamo le sanzioni previste dal nostro regolamento in caso di omessa fatturazione o di scarto da parte dello SdI. Vedremo inoltre che cos’è il ravvedimento operoso, l’istituto che consente di mitigare l’effetto sanzionatorio.

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Indice

1. Le sanzioni in tema di fattura elettronica
2. Ravvedimento operoso: cos’è e come funziona
3. Riduzioni previste con il ravvedimento operoso

1. Le sanzioni in tema di fattura elettronica

L’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 23 dell’11 novembre 2019, ha definito le sanzioni da applicare in caso di omessa fatturazione o qualora le stesse siano scartate dal Sistema di Interscambio (SdI).

Nel dettaglio è stato chiarito che la mancata emissione della fattura nei termini legislativamente previsti (cui va equiparata la tardività di tale adempimento) comporta, in primis, l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 471/1997, rubricato “Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto”, ossia, per ciascuna violazione:

  • fra il novanta e il centottanta per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato con un minimo di 500 euro;
  • da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

Il principio di diritto in esame ha precisato, inoltre, che troveranno altresì applicazione, non cumulativa, ma alternativa tra loro, gli istituti individuati nell’art. 12, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (concorso di violazioni e continuazione) e nell’art. 13 del medesimo D.Lgs. (c.d. ravvedimento operoso – si veda più avanti).

Conseguentemente, nei casi in cui vi sia lo scarto da parte dello SdI di un lotto contenente più fatture, tornerà applicabile il c.d. “cumulo giuridico”, essendo in presenza di un concorso di violazioni. Mediante l’applicazione del cumulo giuridico la sanzione sarà determinata prendendo a riferimento la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio.

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2. Ravvedimento operoso: cos’è e come funziona

Una volta verificatasi l’omissione, l’errore o la tardività, il contribuente, al fine di mitigare l’effetto sanzionatorio può rimediare spontaneamente attraverso l’istituto del ravvedimento operoso.

Allo scopo di beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso il contribuente deve:

  • provvedere all’effettuazione dell’adempimento omesso (ad esempio emissione della fattura);
  • versare spontaneamente il tributo omesso;
  • versare la sanzione dovuta ridotta (in base alla riduzione prevista per la violazione). Ai fini del ravvedimento operoso le violazioni da sanare sono considerate autonomamente e, conseguentemente, le sanzioni. Va da sé che in presenza di ravvedimento operoso non tornano applicabili le regole del concorso e della continuazione;
  • versare gli interessi al tasso annuo legale previsto in relazione a ciascun giorno di ritardo.

La Legge n. 58/2019, di conversione del Decreto Crescita, ha introdotto, nel D.Lgs. n. 472/1997, il nuovo art. 13-bis, prevedendo la possibilità di utilizzo del ravvedimento operoso parziale o frazionato. La nuova disposizione normativa ha effetto retroattivo. Inoltre, è stata di fatto estesa, anche a tributi non amministrati dall’Agenzia delle Entrate (quali tributi locali tra cui l’IMU ovvero diritto camerale), la riduzione delle sanzioni, in caso di ravvedimento operoso, a 1/7, 1/6 e 1/5.

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3. Riduzioni previste con il ravvedimento operoso

Di seguito si riportano le riduzioni attualmente previste in sede di ravvedimento operoso.

Sanzione edittale ridotta a: Tipologia di violazione/errore Tempistica per effettuare il ravvedimento operoso
1/10 del minimo (art. 13, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 472/1997) Mancato pagamento del tributo o di un acconto Entro 30 giorni dalla data di scadenza
1/10 del minimo (art. 13, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 472/1997) Omissione della presentazione della dichiarazione Se viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni
1/9 del minimo (art. 13, comma 1, lett. a-bis) del D.Lgs. n. 472/1997) Errori/omissioni anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo Entro 90 giorni dall’omissione/errore.
Errori/omissioni commessi in dichiarazione Entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione nella quale è avvenuto l’errore/omissione
1/8 del minimo (art. 13, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 472/1997) Errori/omissioni anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo – Entro il termine della presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione
– Entro un anno dalla violazione, quando non è prevista la dichiarazione
1/7 del minimo (art. 13, comma 1, lett. b-bis) del D.Lgs. n. 472/1997) Errori/omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo – Entro il termine della presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è commessa la violazione
– Entro due anni dalla violazione, quando non è prevista la dichiarazione
1/6 del minimo (art. 13, comma 1, lett. b-ter) del D.Lgs. n. 472/1997) Errori/omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo – Oltre il termine della presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è commessa la violazione
– Oltre due anni dalla violazione, quando non è prevista la dichiarazione
1/5 del minimo (art. 13, comma 1, lett. b-quater) del D.Lgs. n. 472/1997) Errori/omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo Dopo la costatazione della violazione mediante Processo verbale di constatazione (c.d. PVC)
Rimangono escluse le violazioni relative all’omissione dell’installazione degli apparecchi per l’emissione di scontrini fiscali o all’omessa emissione di ricevute fiscali.

N.B.: per le sanzioni per ritardati od omessi versamenti, vi è la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%. Va da sé che nei casi in cui la regolarizzazione avvenga, per esempio, entro 30 giorni dall’originaria data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all’1,5% dell’imposta dovuta (1/10 della sanzione ordinaria ridotta alla metà). Un’ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni. In tali casi la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%). Pertanto, in sede di ravvedimento, la sanzione da versare sarà pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1%).

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