Vendite online e qualificazione d’impresa
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7552 del 21 marzo 2025, chiarisce che la ripetizione sistematica di vendite online su piattaforme digitali come eBay o Vinted costituisce attività d’impresa ai fini IRPEF e IVA, anche in assenza di una struttura organizzata.
L’abitualità delle operazioni, valutata sulla base della frequenza e del numero di transazioni, è sufficiente a integrare la professionalità richiesta dall’art. 55 TUIR e dall’art. 4 del D.P.R. 633/1972. La Corte conferma la validità delle presunzioni bancarie e della motivazione per relationem, purché il contribuente possa ricostruire la pretesa tributaria.
Restano, invece, accolti i motivi relativi a IRAP (carenza di motivazione sull’autonoma organizzazione) e IVA sugli acquisti non fatturati (inapplicabilità dell’imposta al cessionario, sostituita dalla sola sanzione). Il pronunciamento si inserisce nel quadro della DAC7, che intensifica la tracciabilità dei venditori “seriali” sui marketplace.
Indice
1. La vicenda e il principio affermato
2. Accertamenti e onere della prova
3. Le due aperture della Cassazione: IRAP e IVA sui prelievi
4. L’effetto DAC7: più trasparenza, meno “occasionalità apparente”
5. Tabella di sintesi
1. La vicenda e il principio affermato
La controversia nasce da un contribuente che, in due anni, aveva effettuato oltre 1.600 vendite di scarpe tramite una piattaforma di aste online. L’Agenzia delle Entrate, dopo aver incrociato i tabulati della piattaforma e i movimenti bancari, emette due accertamenti induttivi, qualificando i proventi come redditi d’impresa.
La Cassazione conferma la decisione dei giudici d’appello: un’attività economica è “impresa” quando è abituale, ripetuta e finalizzata al lucro, anche in assenza di un’organizzazione strutturata. Il concetto fiscale di impresa, quindi, è più ampio di quello civilistico e non richiede necessariamente mezzi o personale.
La serialità delle vendite, il reintegro delle scorte e la presenza di comportamenti “da commerciante” (gestione di feedback, resi, prezzi costanti) rappresentano indici di abitualità, che giustificano l’applicazione di IRPEF e IVA e l’obbligo di aprire una partita IVA.
2. Accertamenti e onere della prova
La sentenza riafferma la legittimità delle presunzioni bancarie (art. 32 DPR 600/1973 e art. 51 DPR 633/1972): gli accrediti e prelievi non giustificati sui conti correnti costituiscono presunzioni legali relative di ricavi, e spetta al contribuente dimostrare l’estraneità dei movimenti a operazioni imponibili.
È ritenuta corretta anche la motivazione per relationem degli atti, quando gli elementi essenziali dell’accertamento (numero e valore delle vendite, canale di incasso, giustificazioni fornite) siano riprodotti o conoscibili dal contribuente. L’art. 7 dello Statuto del contribuente (Legge 212/2000) non impone di allegare ogni documento istruttorio, ma di garantire comprensibilità e trasparenza della pretesa.

3. Le due aperture della Cassazione: IRAP e IVA sui prelievi
Sul fronte IRAP, la Corte censura la motivazione della CTR, che non aveva verificato la presenza di un’autonoma organizzazione ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 446/1997. L’imposta regionale, infatti, presuppone un coordinamento stabile di fattori produttivi (beni strumentali, personale, capitali), non desumibile automaticamente dal numero delle operazioni.
Quanto all’IVA sui prelievi e sugli acquisti non fatturati, la Cassazione ribadisce un principio costante: il cessionario inadempiente non è debitore dell’imposta, ma soltanto soggetto alla sanzione prevista dall’art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997, perdendo in ogni caso il diritto alla detrazione. È un chiarimento importante, che evita duplicazioni d’imposta e allinea il sistema ai principi unionali (SS.UU. 26126/2010; Cass. 35435/2022).
4. L’effetto DAC7: più trasparenza, meno “occasionalità apparente”
La Direttiva 2021/514 (DAC7), recepita in Italia nel 2023, introduce un obbligo di reporting automatico per i gestori di piattaforme online. I dati dei venditori che effettuano più di 30 vendite o incassano oltre 2.000 euro l’anno vengono trasmessi all’Agenzia delle Entrate, permettendo controlli mirati e incroci con le movimentazioni bancarie.
La decisione della Cassazione fornisce il quadro interpretativo: la soggettività IVA non nasce dal superamento di una soglia, ma dalla frequenza e abitualità delle vendite. Le informazioni DAC7 costituiscono indizi qualificati di professionalità, rafforzando il potere accertativo dell’Amministrazione.
5. Tabella di sintesi
| Profilo |
Principio |
Riferimento |
Esito |
|---|---|---|---|
| Qualificazione dei proventi | Serialità e abitualità ⇒ reddito d’impresa anche senza organizzazione | Art. 55 TUIR; art. 4 D.P.R. 633/1972 | Confermato |
| Presunzioni bancarie | Movimenti non giustificati = presunzione di ricavi | Art. 32 D.P.R. 600/1973; art. 51 D.P.R. 633/1972 | Legittime |
| Motivazione per relationem | Valida se contenuto essenziale conoscibile | Art. 7 L. 212/2000 | Ammessa |
| Contraddittorio IVA | Rileva solo con prova di resistenza | SS.UU. 24823/2015 | Respinto |
| IRAP | Necessaria motivazione su autonoma organizzazione | Art. 2 D.Lgs. 446/1997 | Accolto (rinvio) |
| IVA su acquisti non fatturati | Nessun debito d’imposta, solo sanzione | Art. 6, co. 8, D.Lgs. 471/1997 | Accolto |
