Split payment: proroga fino al 30 giugno 2023
Come noto, la Legge n. 190 del 2014 ha introdotto nell’ordinamento nazionale il meccanismo di applicazione dell’imposta chiamato “split payment” attraverso l’inserimento dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72.
Tale meccanismo è stato posto in essere al fine di evitare la c.d. evasione da riscossione. Infatti, non è il fornitore che versa l’Iva, ma il cliente.
Attraverso tale meccanismo, gli enti della Pubblica Amministrazione che effettuano acquisti di beni e di servizi versano l’IVA a debito risultante dalla fattura dei propri fornitori direttamente all’Erario, e versano ai propri fornitori il totale fattura al netto dell’IVA.
Come noto, il meccanismo dello split payment aveva l’autorizzazione da parte dell’Europa per l’applicazione soltanto fino al 30 giugno 2020.
Con lettera protocollata dalla Commissione europea il 4 dicembre 2019, l’Italia ha chiesto che tale autorizzazione fosse prorogata fino al 31 dicembre 2023 e che il suo ambito di applicazione fosse limitato solo alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi nei confronti delle PA.
A marzo 2020, tuttavia, l’Italia ha modificato la domanda per rendere l’ambito di applicazione della proroga richiesta identico all’autorizzazione concessa con la precedente decisione (UE) 25.4.2017 n. 2017/784.
A maggio 2020, la Commissione Europea ha comunicato all’Italia di disporre di tutte le informazioni necessarie per valutare la domanda.
In relazione a questo meccanismo, il MEF ha osservato che non si è ritenuto opportuno rinunciare al gettito aggiuntivo assicurato dall’elevata efficacia della misura nel contrasto all’evasione, considerato che il costo in termini di minore liquidità per le imprese fornitrici della PA è stato ridotto, prevedendo che le imprese fornitrici di soggetti in split payment abbiano diritto a ricevere in via prioritaria il rimborso dei relativi crediti IVA.
Con la decisione (UE) del 24 luglio 2020 n. 2020/110516, infine, l’Italia è stata autorizzata a continuare ad applicare il meccanismo dello split payment sino al 30 giugno 2023.
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A causa delle difficoltà derivanti dalla pandemia da COVID-19, la procedura per il rinnovo della misura in commento ha richiesto più tempo del previsto e non è stata completata entro il 30 giugno 2020, ovvero entro il termine finale di applicazione della precedente autorizzazione.
Senza l’applicazione retroattiva della decisione, però, i soggetti passivi che applicano la scissione dei pagamenti avrebbero dovuto cambiare i loro sistemi di fatturazione ripetutamente e per un breve intervallo temporale.
Inoltre, anche l’Amministrazione Finanziaria sarebbe stata tenuta ad adattare i suoi sistemi.
Viste queste difficoltà è stato ritenuto opportuno garantire la continuità giuridica della misura stabilendo che la decisione (UE) del 24 luglio 2020 n. 2020/1105 si applica con decorrenza dal 1° luglio 2020.