Spesometro: le novità del Collegato fiscale 2018

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Il maxiemendamento al Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018 (DL n. 148/2017) prevede delle semplificazioni in materia di comunicazione delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro). Tra le diverse novità spicca il fatto che non saranno applicate sanzioni con riferimento al primo invio semestrale dello spesometro 2017 se le omissioni verranno trasmesse entro il 28 febbraio 2018.

In sintesi, le semplificazioni riguardano:

  • la facoltà di inviare la comunicazione con cadenza semestrale;
  • la possibilità di utilizzare il documento riepilogativo per le fatture di importo inferiore a 300 euro;
  • l’ulteriore esonero di trasmissione per determinati soggetti;
  • la non applicazione di sanzioni per il primo invio semestrale del 2017.

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Le novità entreranno in vigore dalla pubblicazione in G.U. della conversione in Legge del DL n. 148/2017 e le modalità attuative delle citate semplificazioni saranno dettate da apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Cosa cambia Prima
(fino alla conversione in Legge del DL n. 148/2017)
Dopo
(dalla conversione in Legge del DL n. 148/2017)
Termini di comunicazione Le comunicazioni vanno effettuate telematicamente entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre. Nel dettaglio:

  • 1° trimestre: entro il 31 maggio;
  • 2° trimestre: entro il 16 settembre;
  • 3° trimestre: entro il 30 novembre;
  • 4° trimestre: entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo.

Solo per l’anno d’imposta 2017 l’invio va effettuato semestralmente:

  • 1° semestre: entro il 16 ottobre 2017 (scadenza prorogata dal comunicato stampa del 4 ottobre 2017, n. 163 del MEF);
  • 2° semestre: entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo: 28 febbraio 2018.
È data facoltà ai contribuenti di effettuare la trasmissione dei dati con cadenza semestrale.
Inoltre, i dati oggetto di comunicazione possono limitarsi: alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni o, per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese arti e professioni, al codice fiscale; alla data e al numero della fattura; alla base imponibile; all’aliquota applicata e all’imposta, nonché alla tipologia dell’operazione ai fini IVA nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura.
Fatture di importo inferiore a 300 euro per le quali è possibile utilizzare il documento riepilogativo Ancorché l’art. 6, commi 1 e 6, del DPR n. 695/1996 consenta di registrare attraverso un unico documento riepilogativo le fatture attive e/o passive di importo inferiore a 300 euro, anche per tali fatture la comunicazione all’interno dello spesometro deve essere analitica e relativa quindi ai dati di ogni singola fattura (CM n. 1/E/2017) È data facoltà ai contribuenti di trasmettere i dati del documento riepilogativo. In tal caso, i dati da trasmettere comprendono almeno la partita IVA del cedente/prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive; la partita IVA del cessionario/committente per il documento riepilogativo delle fatture passive; la data e il numero del documento riepilogativo nonché l’ammontare imponibile complessivo e l’ammontare dell’imposta complessiva distinti secondo l’aliquota IVA applicata.
Ambito soggettivo Sono tenuti alla comunicazione del nuovo spesometro tutti i soggetti passivi IVA, fatta eccezione per (CM n. 1/E/2017):

  • i soggetti che si avvalgono del regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 e dei c.d. “contribuenti minimi” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del DL n. 98/2011;
  • i produttori agricoli in regime di esonero di cui all’art. 34, comma 6, del DPR n. 633/1972 situati nelle zone montane di cui all’art. 9 del DPR n. 601/1973;
  • i contribuenti che hanno esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute di all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015 (ovvero l’opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’art. 2, comma 1, sempre del D.Lgs. n. 127/2015);
  • le amministrazioni pubbliche e le amministrazioni autonome per quanto attiene le fatture ricevute;
  • i soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/1991 sono obbligati a trasmettere i dati delle fatture emesse mentre non devono trasmettere i dati delle fatture ricevute, poiché per queste ultime sono esonerati dall’obbligo della registrazione.

Solo per l’anno d’imposta 2017 l’invio va effettuato semestralmente:

  • 1° semestre: entro il 16 ottobre 2017 (scadenza prorogata dal comunicato stampa del 4 ottobre 2017, n. 163 del MEF);
  • 2° semestre: entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo: 28 febbraio 2018.
È previsto l’esonero di comunicazione anche con riferimento alla trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali da parte delle amministrazioni pubbliche. Inoltre, l’esonero viene esteso a tutti i produttori agricoli e ittici “marginali”, quindi non solo ai produttori agricoli che esercitano l’attività nelle zone montane di cui all’art. 9 del DPR n. 601/1973.
Sanzioni Per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute torna applicabile la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre.
La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Risulta possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso (RM n. 87/E/2017).
Non si applicano le sanzioni con riferimento all’errata trasmissione dei dati relativamente alle comunicazioni effettuate nel primo semestre 2017, a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 2018.

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