Spesometro/esterometro: sanzioni e ravvedimento operoso

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Si ricorda che il DPCM del 27 febbraio 2019 aveva prorogato la trasmissione telematica dello spesometro relativo al secondo semestre 2018 e dell’esterometro per i mesi di gennaio e febbraio 2019 al 30 aprile 2019 (scadenza originaria: 28 febbraio 2019). Da tener presente che in merito all’esterometro con la scadenza del 30 aprile scorso andava comunicato anche il mese di marzo 2019. A regime, la trasmissione dell’esterometro andrà effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo alla data della fattura emessa, o della data di ricezione per le fatture ricevute.

L’omissione o l’errata trasmissione dello spesometro/esterometro è sanzionata con un importo di 2 euro a fattura, con un massimo di 1.000 euro per trimestre ridotto alla metà (entro il limite massimo di 500 euro, quindi, sanzione di 1 Euro a fattura) se la trasmissione avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita oppure se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (si fa presente che è previsto il divieto di applicazione dell’istituto del “cumulo giuridico”, di cui all’articolo 12 del D.Lgs. n. 472/1997). Qualora il file telematico relativo allo spesometro/esterometro, inviato nei termini, sia scartato dal sistema dell’Agenzia delle Entrate, non tornerà applicabile alcuna sanzione sempreché, entro i 5 giorni successivi allo scarto, il contribuente (o l’intermediario) provveda nuovamente alla trasmissione del file corretto.

Sanzioni spesometro/esterometro
La tabella riepiloga le sanzioni applicabili in caso di errata/omessa trasmissione dello spesometro/esterometro. Al riguardo si veda la RM n. 104/E del 28 luglio 2017.

CASISTICA SANZIONE
Omessa trasmissione Sanzione amministrativa di 2 euro per ogni fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre
Errata ovvero infedele trasmissione Sanzione amministrativa di 2 euro per ogni fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre
Trasmissione effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria Sanzione ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria, ovvero se nel medesimo termine è effettuata la trasmissione corretta dei dati
Trasmissione corretta entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria Sanzione ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria, ovvero se nel medesimo termine è effettuata la trasmissione corretta dei dati

Per lo spesometro/esterometro risulta possibile avvalersi – sempre che non vi sia stata la notifica di atti di accertamento – dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, comma 1 lett. da a-bis a b-quater del D.Lgs. n. 472/1997 (si vedano la RM n. 87/E/2017 e la RM n. 104/E del 28 luglio 2017). Ancorché ad oggi l’Amministrazione finanziaria non l’abbia chiarito puntualmente, sembra ragionevole ritenere che in caso di ravvedimento operoso nella compilazione del modello F24 sia da utilizzare il codice tributo 8911.

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