Sistema di Interscambio: da canale delle fatture alle liquidazioni automatizzate

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Con l’entrata in vigore della legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) la natura del rapporto intercorrente tra l’Amministrazione finanziaria ed i contribuenti ha subito una nuova trasformazione. Se già da anni il sistema di interscambio (SDI) ha assunto un ruolo centrale nel rapporto tra contribuente e fisco (ed anche tra contribuenti), grazie alla propria funzione di “postino” cui è affidato il compito di recapitare le fatture elettroniche – compito non di semplice smistamento bensì centrale, posto che una fattura viene ad esistenza nel momento in cui transita per il Sistema – ora il quadro cambia nuovamente.
I milioni di dati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate divengono ora fonte informativa, utile per l’attivazione di procedure esecutive automatizzate a carico dei contribuenti morosi e per la ricostruzione del dovuto, laddove il contribuente obbligato ometta di presentare la dichiarazione IVA annuale. Quanto sopra nell’ottica di ridurre i tempi della riscossione e dell’accertamento.

Indice

1. L’estensione del patrimonio informativo di Agenzia Entrate Riscossione: dalla fattura elettronica al pignoramento
2. La liquidazione automatizzata dell’IVA da omessa dichiarazione
3. Riscossione delle somme e divieto di compensazione
4. Osservazioni conclusive

1. L’estensione del patrimonio informativo di Agenzia Entrate Riscossione: dalla fattura elettronica al pignoramento

Il potenziamento della fase di recupero coattivo è previsto dai commi 117 e 118 dell’art. 1 della legge 199/2025. Il legislatore è intervenuto in modifica al D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 (il cd. “decreto fisco elettronico”), articolo 1, comma 5-bis, inserendo la nuova lettera b-ter), secondo la quale l’agente della riscossione viene autorizzato ad acquisire dall’Agenzia delle entrate flussi di dati specifici derivanti dalle fatture elettroniche.

Nello specifico, l’agente della riscossione potrà disporre dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai soggetti che risultano debitori iscritti a ruolo. Quanto sopra sia con riferimento al debitore principale che anche agli eventuali soggetti coobbligati.

La circostanza che Agenzia Entrate Riscossione venga informata, in sostanza, dell’ammontare delle fatture emesse da un determinato contribuente moroso nell’arco degli ultimi sei mesi consentirà all’Agenzia stessa di effettuare una presumibile mappatura dei crediti vantati dal soggetto moroso nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

Grazie allo scambio dei dati, saranno noti i cessionari o committenti verso i quali il soggetto debitore nei confronti dell’Agenzia Entrate Riscossione vanta dei crediti, permettendo all’Agenzia stessa di porre in essere pignoramenti presso terzi, direzionati verso i rapporti più capienti, minimizzando così le procedure infruttuose e aumentando la velocità di recupero delle somme affidate in carico.

Dal punto di vista operativo, il nuovo scambio di informazioni deve essere disciplinato da un provvedimento attuativo che il direttore dell’Agenzia delle entrate dovrà emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio.

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2. La liquidazione automatizzata dell’IVA da omessa dichiarazione

Come appena esaminato, le informazioni che transitano dal Sistema di Interscambio sono divenute possibili fonti informative per Agenzia Entrate Riscossione sotto il profilo dei pignoramenti. L’estensione del ruolo del Sistema, tuttavia, non è limitato solo a questo aspetto.

Infatti, in parallelo al rafforzamento della riscossione, il comma 111 dell’art. 1 della legge n. 199/2025 ha altresì previsto l’introduzione di una procedura di liquidazione “a tavolino” dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).

La norma mira a contrastare i casi di omessa presentazione della dichiarazione annuale, cui vengono equiparati l’avvenuta presentazione ma in assenza dei quadri necessari per la liquidazione del debito. In tali fattispecie, l’Agenzia delle entrate non dovrà più attendere l’esito di lunghe attività istruttorie al fine di ricostruire il dovuto da parte del contribuente, bensì potrà procedere direttamente alla quantificazione dell’imposta dovuta basandosi esclusivamente sui dati in proprio possesso.

Il calcolo dell’imposta sarà effettuato sulla base delle informazioni presenti nel Sistema di Interscambio (fatture elettroniche, corrispettivi telematici e comunicazioni delle liquidazioni periodiche, laddove presentate).

Grazie alla nuova procedura automatizzata, l’ufficio opererà una ricostruzione del debito d’imposta, che tuttavia, per espressa previsione normativa, non terrà conto dell’eventuale credito derivante dall’anno precedente, scomputando esclusivamente i versamenti effettuati per l’annualità di riferimento.

OSSERVA – Per quanto riguarda le tempistiche, giova ricordare che nel caso in cui la dichiarazione annuale risulti omessa l’amministrazione finanziaria può intervenire entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Ricevuta la comunicazione di avvenuta liquidazione automatizzata, il contribuente disporrà di una finestra temporale di sessanta giorni per fornire chiarimenti, segnalare eventuali dati non considerati o versare le somme richieste.

Se il contribuente provvederà al pagamento entro i sessanta giorni, potrà beneficiare della riduzione della sanzione a un terzo di quella prevista per l’omessa dichiarazione (ordinariamente fissata al 120% dell’imposta). Qualora, invece, il termine dei sessanta giorni dovesse decorrere inutilmente senza che siano stati forniti elementi idonei a smentire la ricostruzione dell’ufficio, e senza che il debito venga onorato, le somme dovute, maggiorate di sanzione piena, saranno iscritte a ruolo.

3. Riscossione delle somme e divieto di compensazione

La liquidazione automatica dell’IVA dovuta in caso di omessa dichiarazione annuale comporta, come appena esaminato, sanzioni importati.

A completamento occorre segnalare che, secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2026, il legislatore ha altresì previsto un’ulteriore aggravante: per il versamento delle somme dovute a seguito della liquidazione automatica è fatto assoluto divieto di compensazione orizzontale. Ciò significa che il contribuente dovrà effettivamente versare l’imposta e le sanzioni dovute (oltre ovviamente agli interessi), senza poter utilizzare i crediti d’imposta disponibili nel proprio cassetto fiscale.

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4. Osservazioni conclusive

In conclusione, le due diverse previsioni sin qui analizzate, seppure vertano su aspetti diversi (debiti iscritti a ruolo e dichiarazione IVA omessa), sono uniti da un filo logico, che vede al centro il Sistema di Interscambio che assurge dall’iniziale ruolo di “postino” a ruoli ben più pregnanti, il tutto nell’ottica di spostare il baricentro dell’azione fiscale sulla prevenzione (disincentivando il fenomeno delle dichiarazioni IVA omesse) e sulla gestione tempestiva ed efficace dei dati già in possesso dell’Amministrazione finanziaria.

In particolare, per quanto riguarda la liquidazione IVA automatizzata, quello che era inizialmente uno strumento messo a disposizione del contribuente, ad utilizzo facoltativo, ovvero la dichiarazione IVA precompilata, diviene invece uno strumento nelle mani dell’Amministrazione finanziaria, che vigila sull’operato dei contribuenti, pronta a sostituirsi ad essi in caso di inerzia.

Peraltro, il “filo rosso” che lega le due misure è ravvisabile anche sotto il diverso profilo della riscossione delle somme; infatti, posto che in caso di liquidazione IVA automatizzata e mancato versamento le somme dovute vengono iscritte a ruolo, anche per il recupero delle stesse potranno essere attivate procedure di pignoramento presso terzi, facilitate dalla base dati derivante dalla trasmissione dei dati delle fatture, chiudendo di fatto il cerchio tra accertamento e riscossione.

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