Dichiarazione IVA: il Quadro VP evita la LIPE del quarto trimestre 2022

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Il quadro VP della Dichiarazione IVA 2023 prevede la possibilità di comunicare con la dichiarazione annuale IVA i dati delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre 2022. A tal fine la dichiarazione IVA va inviata entro e non oltre il 28 febbraio 2023.

Indice

1. Comunicazione LIPE quarto trimestre 2022 con il Quadro VP
2. Termini di presentazione
3. Sanzioni LIPE

1. Comunicazione LIPE quarto trimestre 2022 con il Quadro VP

Come lo scorso anno, la Dichiarazione IVA 2023 (anno d’imposta 2022) – approvata con Provvedimento direttoriale del 13 gennaio 2023 – contiene il Quadro VP.

Il quadro VP prevede la possibilità per i contribuenti interessati di comunicare con la dichiarazione annuale IVA i dati delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre 2022, senza necessità di procedere alla presentazione telematica della LIPE riferita a tale periodo.

Affinché ciò sia possibile l’invio della dichiarazione annuale IVA va effettuato entro “il mese di febbraio” e, per meglio dire, entro e non oltre il 28 febbraio 2023.

OSSERVA: Ciò premesso, si ricorda che il quadro VP ha la stessa funzione del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (c.d. LIPE).

Infatti, le istruzioni alla compilazione del quadro VP prevedono che, per le modalità di compilazione di tale quadro e per l’individuazione dei dati da indicare nei righi che lo compongono, si debbano prendere a riferimento le istruzioni per la compilazione del modello della LIPE.

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2. Termini di presentazione

La compilazione del Quadro VP è facoltativa; infatti, risulta possibile, in alternativa, presentare la LIPE mediante la presentazione del modello approvato dall’Agenzia delle Entrate con Provvedimento direttoriale del 21 marzo 2018.

ATTENZIONE: Così come previsto dalle istruzioni che accompagnano la Dichiarazione IVA 2023, qualora si decida di compilare il modello VP, la dichiarazione IVA va presentata entro il mese di febbraio. Quindi, per l’anno in corso, entro il 28 febbraio 2023.

Invece, il quadro non può essere compilato nei casi in cui la dichiarazione sia presentata successivamente al citato termine, con la conseguenza che il contribuente, per non incorrere nelle sanzioni, deve aver presentato, in via autonoma, la comunicazione dati del quarto trimestre, il cui termine ultimo di presentazione è fissato, anch’esso, al 28 febbraio 2023.

Tabella: termini di presentazione Dichiarazione IVA – LIPE
Compilazione del quadro VP in sede di

Dichiarazione IVA 2023

In tal caso la Dichiarazione IVA 2023 (anno d’imposta 2022) va presentata entro il 28 febbraio 2023.
Non compilazione del quadro VP in sede di

Dichiarazione IVA 2023

In tal caso i contribuenti devono:

  • inviare la LIPE del quarto trimestre 2022 entro il 28 febbraio 2023;
  • presentare la Dichiarazione IVA 2023 secondo i termini ordinari, e precisamente entro il 2 maggio 2023 (considerato che il 30 aprile cade di domenica ed il 1° maggio è festivo).

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3. Sanzioni LIPE

Infine, preme ricordare che per l’omessa incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA la sanzione va da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 2.000, inoltre, la sanzione è ridotta alla metà se la comunicazione dei dati delle liquidazioni avviene entro 15 giorni dalla scadenza stabilita. Fermo restando la possibilità di procedere a ravvedimento operoso (sul punto si veda Risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017).

Tabella: sanzioni LIPE

Casistica SANZIONE
(art. 11, comma 2-ter, D.Lgs. n. 471/1997)
Omessa, incompleta ovvero infedele comunicazione. In tal caso la sanzione amministrativa va da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 2.000.
Trasmissione effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria. La sanzione è ridotta alla metà del minimo (quindi, pari ad euro 250 che corrisponde alla metà di euro 500).
Trasmissione correttiva entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria.
Invio, integrazione, correzione dei dati attraverso Dichiarazione annuale IVA (chiarimento Risoluzione n. 104/E/2017). Torna applicabile la sola sanzione di cui all’art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471/1997 (da euro 500 ad euro 2.000) e non anche quella di errata dichiarazione IVA.
Omessa sanatoria in Dichiarazione IVA delle irregolarità della comunicazione (chiarimento Risoluzione n. 104/E/2017) In tal caso occorre presentare una dichiarazione annuale IVA integrativa applicando la sanzione, con anche la sanzione di cui all’art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471/1997 (da euro 500 ad euro 2.000) nonché quella di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 471/1997.

 

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