Servizi di trasporto internazionale: le regole dal 1° gennaio 2022

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Dal 1° gennaio 2022 entrano in vigore le nuove regole relative ai servizi di trasporto internazionale. In particolare, in questo approfondimento, vedremo il trattamento ai fini IVA e le operazioni che non si considereranno più “non imponibili”.

Indice

1. Le nuove regole dal 1° gennaio 2022
2. L’adeguamento alla sentenza dell’Unione Europea
3. Il trattamento ai fini IVA e le varie casistiche

1. Le nuove regole dal 1° gennaio 2022

Dal 1° gennaio 2022 non si considerano più come operazioni non imponibili i servizi di trasporto, territorialmente rilevanti in Italia, relativi a beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all’imposta in dogana, resi a soggetti diversi:

  • dall’esportatore;
  • dal titolare del regime di transito;
  • dall’importatore;
  • dal destinatario dei beni;
  • dal prestatore di servizi di spedizione relativi a trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio nazionale e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto, a trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché a trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile;
  • dal prestatore di servizi relativi a operazioni doganali.

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2. L’adeguamento alla sentenza dell’Unione Europea

Le nuove regole appena viste sono diventate necessarie per adeguare il nostro ordinamento alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 29 giugno 2017, nella causa C-288/16. Secondo la sentenza citata, la non imponibilità dei servizi è ammessa solo per i trasporti forniti direttamente al mittente o al destinatario dei beni, con la conseguenza che, lo stesso, non torna applicabile ai servizi rilevanti territorialmente in Italia effettuati da più vettori o da terzi sub-contraenti.

Va da sé che, a seguito della modifica normativa, vengono meno i precedenti chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria (si vedano: CM n. 26/411138/1979, RM n. 412019/1977 e RM n. 411861/1978) con i quali era stato chiarito che la non imponibilità IVA tornava applicabile anche in presenza di trasporti effettuati da più vettori o da terzi subcontraenti.

La norma prevede che sono comunque fatti salvi i comportamenti degli operatori che, precedentemente a tale data, si sono già adeguati alla sentenza dei giudici unionali applicando l’IVA in fattura alle prestazioni rese e, conseguentemente, detraendo l’imposta assolta sugli acquisti.

Al fine di stabilire se i servizi sono territorialmente rilevanti in Italia, si ricorda che, nei rapporti “B2B”, i servizi di trasporto costituiscono prestazioni “generiche”, alle quali cioè si applica la regola generale di cui all’articolo 7-ter, comma 1, lettera a), D.P.R. 633/1972, per cui il luogo di effettuazione del trasporto coincide con il Paese del committente.

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3. Il trattamento ai fini IVA e le varie casistiche

Vediamo ora, in maniera schematica, i vari trattamenti ai fini IVA in relazione alle diverse possibili casistiche.

Prestatore del servizio di trasporto: Soggetto passivo stabilito ai fini IVA in altro Paese della UE diverso dall’Italia

Committente del servizio di trasporto: Soggetto passivo stabilito ai fini IVA in Italia

Casistica 1

Paese di presa consegna / Paese di destinazione finale:

  • ITALIA / ITALIA
  • ITALIA / UE
  • UE / ITALIA
  • UE / UE
  • EXTRA-UE / EXTRA-UE

Trattamento ai fini IVA:

In questi casi l’operazione è territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia. Il prestatore comunitario emetterà fattura senza applicazione dell’IVA e il committente soggetto passivo IVA italiano dovrà procedere a reverse charge con applicazione dell’IVA in Italia; andrà presentato elenco Intrastat servizi lato acquisti. Inoltre, se il reverse charge non è gestito elettronicamente (per meglio dire tramite SDI) si dovrà procedere alla presentazione dell’esterometro.

Casistica 2

Paese di presa consegna/Paese di destinazione finale:

  • ITALIA/EXTRA-UE
  • UE/EXTRA-UE

Trattamento ai fini IVA:

Si tratta di trasporto di beni all’esportazione. In tal caso il prestatore comunitario emetterà fattura senza applicazione dell’IVA e il committente soggetto passivo IVA italiano dovrà procedere a reverse charge con applicazione della non imponibilità IVA di cui all’art. 9, comma 1, n. 2 del DPR n. 633/1972. Non vi sarà l’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat servizi lato acquisti. Invece, se il reverse charge non è gestito elettronicamente (per meglio dire tramite SDI) si dovrà procedere alla presentazione dell’esterometro.

Casistica 3

Paese di presa consegna/Paese di destinazione finale:

  • EXTRA-UE/ITALIA
  • EXTRA-UE/UE

Trattamento ai fini IVA:

Si tratta di trasporto di beni all’importazione. In tal caso il prestatore comunitario emetterà fattura senza applicazione dell’IVA e il committente soggetto passivo IVA italiano dovrà procedere a reverse charge con applicazione della non imponibilità IVA di cui all’art. 9, comma 1, n. 2 del DPR n. 633/1972 (qualora il trasporto abbia concorso alla base imponibile della bolletta all’importazione – perché in caso contrario l’operazione è rilevante ai fini IVA con le implicazioni descritte nei punti che precedono). In tal caso non vi sarà l’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat servizi lato acquisti. Invece, se il reverse charge non è gestito elettronicamente (per meglio dire tramite SDI) si dovrà procedere alla presentazione dell’esterometro.

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