Sconti e abbuoni: come gestire le note di debito anomale

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Con la risposta all’interpello n. 172 del 30 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le note di debito “anomale” (fuori dal campo di applicazione dell’IVA), emesse dai cessionari/committenti in presenza di sconti/abbuoni da parte dei cedenti/prestatori, possono essere in formato analogico ovvero in formato elettronico ma extra SDI. Va da sé che tali note di debito “anomale” non devono essere trasmesse dai cessionari/committenti tramite SDI.

L’interpello citato ha analizzato un caso che nell’operatività accade sovente, soprattutto nei rapporti con la grande distribuzione organizzata (c.d. GDO).

Infatti, in presenza di sconti/abbuoni vengono emesse da parte dei clienti della GDO note di variazione in aumento fuori campo IVA (c.d. note di debito “anomale”, in considerazione del fatto che sono escluse da IVA), anziché l’emissione da parte della GDO di note di variazione in diminuzione.

Attenzione: si ricorda che previo accordo con il cedente/prestatore, è ammessa l’emissione da parte del cessionario/committente di una nota di debito (fuori dal campo di applicazione dell’IVA) per rettificare, esclusivamente sul piano finanziario, la fattura originaria (si veda la R.M. 11 luglio 1992 n. 530447).

Con la risposta all’interpello n. 172/2019 è stato chiarito che:

  • nelle operazioni tra soggetti passivi d’imposta o tra questi ultimi e i consumatori, il Sistema di Interscambio (c.d. SDI) esclude qualsiasi “richiesta” (da intendersi come documento o nota) non espressamente prevista da una disposizione normativa. Si tratta, ad esempio, proprio delle note di debito “anomale” del cessionario/committente per abbuoni/sconti, emesse in sostituzione delle note di variazione in diminuzione del cedente/prestatore, o di contestazioni sul contenuto dei documenti già trasmessi. Va da sé che in tali casi le note debito “anomale” non potranno essere trasmesse elettronicamente da parte dei cessionari/committenti. Potranno essere emesse, invece, note credito rilevanti ai fini IVA qualora le stesse siano emesse dai cessionari/committenti in nome e per conto dei cedenti/prestatori;
  • nei casi in cui vengano emesse delle note debito “anomale” da parte dei cessionari/committenti (analogiche ovvero elettroniche extra SDI) le stesse potranno essere utilizzate ai fini delle imposte dirette per rettificare, esclusivamente sul piano finanziario, il documento originario, sempre che ciò avvenga in presenza di idonea documentazione e, quindi, che le citate note si collochino in un completo e coerente quadro probatorio (sul tema si veda da ultimo la R.M. n. 36/E del 2008).

Conseguentemente:

  • per le casistiche in esame gli operatori potranno procedere come in passato; per meglio dire i cessionari/committenti potranno continuare ad emettere delle note debito “anomale” (senza IVA) che andranno emesse in formato analogico (ferma restando la possibilità di emetterle elettronicamente fuori dallo SDI). Di fatto il sistema di fatturazione elettronica non intacca la procedura in esame;
  • le note debito “anomale” non hanno alcun effetto ai fini IVA, ma potranno essere utilizzate ai fini delle imposte dirette sempreché vi sia idonea documentazione che attesti le operazioni.

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