Saldo IVA 2017: prima chiamata il 16 marzo 2018

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In linea generale il saldo IVA va versato entro il 16 marzo di ciascun anno in un’unica soluzione (conseguentemente per il 2017 la scadenza è fissata al 16 marzo 2018), ovvero rateizzando da tale data le somme dovute, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ciascuna rata successiva alla prima.
È in ogni caso possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al termine fissato dal secondo comma dell’art. 17 del D.P.R. n. 435/2001, applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40%.

In sede di Telefisco 2018 è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate che il saldo IVA per il 2017 potrà essere effettuato entro:

  • il 16 marzo 2018, senza maggiorazione;
  • il 2 luglio 2018, maggiorando la somma da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al termine di pagamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi;
  • il 20 agosto 2018, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Adempimento Ambito soggettivo Modalità di versamento Tempistica Profili sanzionatori
Saldo IVA per l’anno d’imposta 2017

Attenzione: l’importo minimo da versare è pari a 10,33 euro (10 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione) – art. 3 del D.P.R. 126 del 16 aprile 2003

Soggetti passivi IVA Mediante modello F24 telematico utilizzando il codice tributo 6099 Entro:

  • il 16 marzo 2018, senza maggiorazione;
  • il 2 luglio 2018, maggiorando la somma da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al termine di pagamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi;
  • il 20 agosto 2018, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Attenzione: il versamento dell’IVA a debito può essere rateizzato in un numero di rate che va da un minimo di 2 ad un massimo di 9 (dal 16 marzo al 16 novembre)

Per i contribuenti che non effettuano (o effettuano in maniera insufficiente) il versamento del saldo IVA entro le scadenze previste torna applicabile la sanzione del 30% dell’importo non pagato.

Attenzione: è possibile utilizzare lo strumento deflattivo del ravvedimento operoso per sanare eventuali omessi/mancati versamenti

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