Saldo IMU 2025: versamento entro il 16 dicembre
Scade il prossimo 16 dicembre il termine per il versamento della seconda rata IMU 2025 a conguaglio dell’imposta dovuta per l’intero anno, determinata sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate dai Comuni per il 2025.
Per gli enti non commerciali, invece, la seconda rata IMU è pari al 50% dell’IMU corrisposta per il 2024 (come la prima rata già pagata); la terza e ultima rata, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, dovrà essere versata entro il 16 giugno 2026.
Indice
1. Scadenza del saldo IMU 2025
2. Soggetti passivi e presupposto impositivo
3. Abitazione principale e assimilazioni
4. Regime per gli enti non commerciali
5. Base imponibile e aliquote
6. Modalità di versamento e regole di calcolo
7. Profili sanzionatori
8. Codici tributo F24
9. Tabella: l’adempimento in sintesi
1. Scadenza del saldo IMU 2025
La seconda rata IMU 2025 deve essere versata entro il 16 dicembre 2025, quale saldo dell’imposta dovuta per l’anno d’imposta, sulla base delle aliquote e detrazioni approvate dai Comuni e trasmesse al MEF tramite il Portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre 2025 (art. 1, commi 756 e 767, L. 160/2019).
ATTENZIONE: Se il Comune non invia la delibera entro il 14 ottobre 2025, il saldo deve essere calcolato applicando le aliquote dell’anno 2024.
2. Soggetti passivi e presupposto impositivo
Ai sensi dell’art. 1, comma 743, L. 160/2019, è soggetto passivo IMU il possessore di:
- fabbricati (escluse le abitazioni principali non di lusso);
- aree edificabili;
- terreni agricoli.
Rientrano tra i soggetti passivi: proprietario, titolare di diritto reale, assegnatario della casa familiare, locatario finanziario (leasing), concessionario di aree demaniali.
Sono esclusi: nudo proprietario, locatore finanziario, affittuario, coniuge non assegnatario.
Il presupposto è il possesso dell’immobile (art. 1, comma 740, L. 160/2019).
3. Abitazione principale e assimilazioni
La definizione di abitazione principale è oggi influenzata dalla sentenza Corte Cost. n. 209/2022, la quale ha stabilito che:
- è sufficiente la residenza anagrafica e la dimora del possessore;
- non è più richiesta la residenza del nucleo familiare.
Ne deriva che due coniugi proprietari di immobili diversi possono beneficiare entrambi dell’esenzione IMU, ove ciascuno dimori e risieda nell’immobile.
Permangono le assimilazioni previste dall’art. 1, comma 741, lett. c), L. 160/2019 (cooperative a proprietà indivisa, alloggi sociali, personale FF.AA., anziani/disabili ricoverati).
4. Regime per gli enti non commerciali
Per gli enti non commerciali, l’art. 1, comma 759, lett. g), L. 160/2019, prevede il versamento in tre rate:
| Scadenza | Importo | |
|---|---|---|
| 1^ rata | 16 giugno | 50% dell’imposta versata l’anno precedente |
| 2^ rata | 16 dicembre | ulteriore 50% |
| 3^ rata | 16 giugno dell’anno successivo | conguaglio definitivo |
È ammessa la compensazione mediante modello F24.
5. Base imponibile e aliquote
La base imponibile è definita dall’art. 1, comma 745, L. 160/2019.
| Categoria catastale | Base imponibile |
|---|---|
| A (tranne A/10), C/2, C/6 e C/7 | (R.C. + 5%) * 160 |
| A/10 | (R.C. + 5%) * 80 |
| B – C/3 – C/4 – C/5 | (R.C. + 5%) * 140 |
| C/1 | (R.C. + 5%) * 55 |
| D (tranne D/5) | (R.C. + 5%) * 65 |
| D/5 | (R.C. + 5%) * 80 |
Di seguito si riportano le aliquote IMU base, distinte per tipologia di immobile, con l’eventuale variazione da parte del singolo Comune.
| Fattispecie di immobile | Aliquota base IMU | Possibile variazione marginale delle aliquote IMU da parte del singolo Comune |
|---|---|---|
| Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze | 0,5% (con detrazione di 200 euro) | Aumento dello 0,1% o diminuzione fino all’azzeramento |
| Fabbricati rurali strumentali (art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993) | 0,1% | Diminuzione fino all’azzeramento |
| Immobili merce |
|
Per gli anni 2020 e 2021:
|
| Terreni agricoli | 0,76% | Aumento sino all’1,06% o diminuzione fino all’azzeramento |
| Immobili produttivi del gruppo “D” | 0,86%, di cui: la quota pari allo 0,76% allo Stato, la quota eccedente ai Comuni | Aumento sino all’1,06% o diminuzione fino allo 0,76%. |
| Altri immobili (per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune per gli “Altri immobili”, è ridotta al 75% – art. 1, comma 760, della Legge di Bilancio 2020) | 0,86% | Aumento sino all’1,06% (in alcuni casi elevabile all’1,14% – si veda quanto precedentemente riportato) o diminuzione fino all’azzeramento. |
6. Modalità di versamento e regole di calcolo
Il pagamento può avvenire tramite:
- modello F24,
- bollettino postale,
- piattaforma PagoPA (D.Lgs. 82/2005).
Soggetti con partita IVA: versamento obbligatorio per via telematica (Provv. AdE del 26 maggio 2020).
Regole di calcolo:
- proporzionalità ai mesi di possesso;
- mese conteggiato per intero se superata metà mese;
- arrotondamento all’euro;
- importo minimo annuo: 12 euro salvo diverse delibere comunali.
7. Profili sanzionatori
Dal 1° settembre 2024 la sanzione per omesso o insufficiente versamento è pari al 25% dell’imposta (art. 13, D.Lgs. 471/1997, come modificato dal D.Lgs. 87/2024).
Resta possibile il ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997).
8. Codici tributo F24
- 3912 – Abitazione principale A/1, A/8, A/9
- 3914 – Terreni
- 3916 – Aree edificabili
- 3918 – Altri fabbricati
- 3925 – Immobili D – quota Stato
- 3930 – Immobili D – incremento Comune
9. Tabella: l’adempimento in sintesi
| L’adempimento |
Scadenza |
Caratteristiche (*) | Modalità di versamento |
Profili sanzionatori |
|---|---|---|---|---|
| Versamento 1a rata IMU 2025 |
16 giugno 2025 |
La 1a rata va pagata applicando le aliquote nonché detrazioni stabilite dai singoli Comuni nei dodici mesi dell’anno precedente.
Attenzione Qualora il Comune abbia già deliberato le aliquote IMU per il 2025 il contribuente potrà (non vi è obbligo è una facoltà) far riferimento alle delibere relative al 2025 anche per il pagamento della 1a rata 2025. Risulta, comunque, possibile effettuare il versamento per tutto l’anno (1a e 2a rata 2025) in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2025, tenendo presente comunque che il Comune potrà intervenire sulle proprie delibere 2025 fino al 14 ottobre 2025 in modo che il Ministero possa provvedere alla loro pubblicazione nel proprio sito internet di cui al D.Lgs. n. 360/1998, entro il termine del 28 ottobre 2025. |
Il versamento va effettuato utilizzando esclusivamente il modello F24 ovvero il bollettino di conto corrente postale nonché attraverso la piattaforma di cui all’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (piattaforma PagoPA), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice. | In caso di omesso o errato versamento dell’IMU tornerà applicabile la sanzione pari al 25% dell’imposta (per omissioni dal 1° settembre 2024 a seguito del D.Lgs. n. 87/2024 – fino al 31 agosto 2024 sanzione pari al 30% dell’imposta) con possibilità, da parte del contribuente, di usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso. |
| Versamento
2a rata IMU 2025 |
16 dicembre 2025 |
La 2a rata 2025 (a saldo della prima) va pagata prendendo a riferimento le aliquote nonché detrazioni approvate dai singoli Comuni per l’anno 2025, a condizione che le delibere di approvazione delle aliquote e detrazioni dei Comuni siano inviate al MEF, per il tramite dell’apposito “portale del federalismo fiscale” entro il 28 ottobre 2025.
Attenzione Nei casi in cui il Comune non provveda all’invio della propria deliberazione entro il 14 ottobre 2025, la 2a rata a conguaglio della 1a andrà versato prendendo a riferimento quanto versato nel 2024. |
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(*) In merito agli enti non commerciali, il versamento va effettuato in tre rate:
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