Regime speciale IVA per le attività di spettacolo

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La normativa IVA relativa alle attività di spettacolo è contenuta nell’art. 74-quater del D.P.R. 633/1972 oltre che nella Tabella C allegata allo stesso D.P.R.

In particolare tale Tabella definisce quali attività sono definibili come spettacolistiche (l’elenco dettagliato comprende: spettacoli cinematografici, spettacoli sportivi, esecuzioni musicali, spettacoli teatrali, mostre e fiere, esposizioni scientifiche, servizi in locali con radiodiffusioni e diffusioni radiotelevisive): tali attività sono soggette alle regole ordinarie di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, fatte salve le regole previste dai commi 5 e 6 dell’art. 74-quater del D.P.R. 633/1972 e cioè le regole specifiche per i soggetti:

  • che effettuano spettacoli viaggianti;
  • che hanno un volume d’affari ridotto (in particolare inferiore a 25.822,84 Euro);
  • per gli enti non commerciali che applicano il regime agevolato di cui alla Legge 398/1991.

Le attività spettacolistiche che seguono le regole ordinarie IVA dovranno, oltre a rispettare gli ordinari obblighi, adempiere ad obblighi specifici quali:

  • certificare i corrispettivi mediante rilascio di titoli di accesso emessi da appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate,
  • emettere un documento riepilogativo giornaliero e mensile degli incassi,
  • connettere la biglietteria direttamente al sistema centrale gestito dal Ministero delle Finanze, o trasmetterne i relativi dati alla SIAE.

Nel dettaglio, la gestione dei misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate presenta particolarità specifiche, in quanto tali apparecchi dovranno emettere, oltre al titolo di accesso, anche:

  • un documento riepilogativo giornaliero (che riepiloga l’incasso distinto per ogni evento con indicazione dell’imponibile, dell’imposta con le relative aliquote, degli ingressi a pagamento e degli abbonamenti);
  • un giornale di fondo (che contiene le informazioni previste per i normali registratori di cassa);
  • un documento riepilogativo mensile.

La trasmissione dei dati generati dai misuratori fiscali dovrà poi essere effettuata alla SIAE con invio di un riepilogo giornaliero e di un riepilogo mensile (entrambi entro il 5° giorno non festivo successivo a quello cui si riferiscono), a meno che gli apparecchi non siano connessi al sistema centrale gestito dal Ministero.

Coloro che invece possono rientrare tra i soggetti indicati ai commi 5 e 6 dell’art. 74-quater del D.P.R. 633/1972 godono invece di semplificazioni IVA e contabili, e possono accedere al regime speciale IVA per le attività di spettacolo.
I soggetti minori (cioè coloro che hanno realizzato un volume d’affari inferiore a 25.822,84 Euro)  possono infatti determinare l’imponibile IVA dei corrispettivi nella misura del 50% degli importi riscossi, fatta salva la possibilità di applicare l’IVA con i metodi ordinari.

In caso di applicazione del regime forfettario, l’IVA sugli acquisti risulta indetraibile, mentre nel caso in cui il soggetto svolga anche altre attività oltre a quelle di cui alla Tabella C del D.P.R .633/1972 è obbligatoria l’adozione della contabilità separata ex art. 36, comma 4 del D.P.R. 633/1972.

Le suddette agevolazioni spettano anche ai soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, ma per loro è possibile usufruire delle semplificazioni indipendentemente dal volume d’affari conseguito.

Ulteriore semplificazione concessa ai soggetti di dimensioni minori è l’esonero da alcuni obblighi contabili per chi ha realizzato un volume d’affari inferiore a 50.000,00 Euro: tali soggetti possono infatti:

  • certificare i corrispettivi mediante rilascio di ricevuta fiscale o scontrino manuale o prestampato;
  • sono esonerati dall’annotazione dei corrispettivi, delle liquidazioni e dei versamenti periodici;
  • sono esonerati dall’annotazione nel registro IVA acquisti delle fatture ricevute;
  • provvedono al versamento dell’IVA con cadenza annuale.

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