Regime speciale IVA per le attività di intrattenimento
Per le attività di intrattenimento, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, l’imposta si applica con l’adozione di un metodo “forfettario” sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti (ISI) ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest’ultima.
La finalità di tale regime speciale è quella di:
- semplificare l’attività amministrativa determinando un’unica base imponibile per entrambe le imposte (IVA e ISI), ed esonerando da alcuni adempimenti contabili (quali la fatturazione e la registrazione dei corrispettivi);
- semplificare il calcolo della liquidazione IVA, determinando una forfettizzazione della base imponibile;
- obbligare all’adozione della contabilità separata ex art. 36, comma 4, D.P.R. 633/1972 in caso di presenza di altre attività.
La norma di riferimento per le attività di intrattenimento è l’art. 74, comma 6 del D.P.R. 633/1972 e sulla base della tariffa allegata al richiamato D.P.R. 640/1972 (imposta sugli spettacoli) sono considerate tali le attività di:
- esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali, vocali e strumentali, e gli intrattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l’esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al 50% dell’orario di apertura al pubblico;
- utilizzazione dei biliardi, dei biliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o scheda, anche se automatico;
- utilizzazione ludica di strumenti multimediali, gioco del bowling; noleggio go-kart;
- ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all’esercizio delle scommesse;
- esercizio del gioco nelle case da gioco o negli altri luoghi a ciò destinati.
Per le suddette attività, quindi, l’IVA viene applicata, con aliquota ordinaria attualmente al 22%, sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti, costituita dal corrispettivo dei singoli titoli di accesso, emessi anche in abbonamento o con versamento di quote sociali, con l’uso di idonei misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, opportunamente considerati al netto di IVA ed Imposta sugli Intrattenimenti (di cui al D.Lgs. 60/1999) ma integrati da eventuali aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o dei servizi offerti al pubblico e dai corrispettivi delle prestazioni di servizi accessori imposti per poter accedere all’attività di intrattenimento.
Ai sensi dell’articolo 14 D.P.R. 640/1972, la suddetta base imponibile è determinata forfetariamente nella misura ridotta del 50% per i proventi conseguiti nei pubblici esercizi in occasione di esecuzioni musicali non dal vivo e in modalità di partecipazione “ingresso libero e consumazione facoltativa”, oppure se i proventi realizzati nell’anno solare precedente sono stati di importo non superiore a 25.822,84 euro: agevolazione prevista per favorire l’attività di locali pubblici come bar e pub.
Il suddetto regime forfettario IVA prevede l’indetraibilità dell’IVA sugli acquisti, che viene compensata dall’applicazione delle seguenti detrazioni forfetarie:
- detrazione forfetaria ordinaria del 50%: da tutti i proventi tranne le attività di cessione o concessione dei diritti televisivi o radiotelevisivi;
- detrazione forfetaria del 33,33%: per le sole attività di cessione o concessione dei diritti televisivi o radiotelevisivi.
Le imprese possono, in ogni caso, optare per l’applicazione del regime IVA ordinario, invece del regime IVA forfettario effettuando apposita comunicazione:
- nella dichiarazione annuale IVA relativa al periodo dal quale viene effettuata la scelta;
- al concessionario della riscossione dell’imposta sugli intrattenimenti entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si intende applicare il regime IVA ordinario.
Chi decide di aderire al regime forfettario, a differenza di chi adotta il regime IVA ordinario è esonerato:
- dagli obblighi di fatturazione, escluse le attività di sponsorizzazione, pubblicità, cessioni o concessioni di diritti di riprese televisive e radiofoniche che devono sempre essere oggetto di fatturazione,
- di registrazione dei corrispettivi delle vendite escluse dagli obblighi di fatturazione,
- di dichiarazione IVA relativa alle suddette operazioni escluse dall’obbligo di fatturazione.
In particolare gli obblighi di certificazione dei corrispettivi vengono assolti mediante l’emissione di titoli di accesso da parte dei misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate, mentre non si è tenuti al rilascio di alcun titolo di accesso nei casi di piccole o medie attrazioni che agiscono in modo itinerante o installate in parchi permanenti a condizione che realizzino un volume d’affari annuale non superiore ad 25.822,84 euro, o soggetti che operano occasionalmente.