Ravvedimento speciale CPB 2025-2026: quando, come e perchè

Con il Provvedimento n. 350617/2025, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i termini per accedere al ravvedimento speciale correlato al concordato preventivo 2025-2026. Il disallineamento temporale tra l’adesione al CPB e l’esercizio dell’opzione per il ravvedimento speciale è uno degli aspetti da non sottovalutare nella valutazione di convenienza.
Indice
1. Premessa
2. Il ravvedimento speciale e i suoi vantaggi
3. Le modalità operative per l’esercizio dell’opzione
4. I righi di riferimento per il calcolo: l’allegato 1
5. Il disallineamento dei tempi del CPB e del ravvedimento speciale
1. Premessa
Nel corso di precedenti contributi è stato analizzato l’istituto del ravvedimento speciale, strettamente correlato all’adesione al concordato preventivo per il biennio 2025-2026. Si è visto come la misura non abbia nulla a che fare con il ravvedimento operoso, rappresentando piuttosto una sorta di “assicurazione” che protegge da accertamenti analitici e induttivi per le annualità dal 2019 al 2023.
Dopo averne definito l’ambito soggettivo e le modalità di calcolo, si attendeva il provvedimento attuativo per chiarire gli aspetti operativi. Con il provvedimento del 19 settembre 2025, n. 350617/2025, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i termini per l’esercizio dell’opzione.
2. Il ravvedimento speciale e i suoi vantaggi
È opportuno richiamare brevemente la natura dell’istituto. Il “ravvedimento speciale” consente ai soli aderenti al CPB 2025-2026 di sanare le annualità ancora accertabili (dal 2019 al 2023) versando un’imposta sostitutiva. Non è necessario presentare alcuna dichiarazione integrativa, poiché l’importo non è legato a specifiche violazioni, bensì a parametri quali il reddito dichiarato e il punteggio ISA.
Il vantaggio principale è una forte limitazione del potere di accertamento dell’amministrazione finanziaria: per le annualità sanate, sono preclusi gli accertamenti analitici, analitico-induttivi e induttivi puri.
La tutela si estende, seppur parzialmente, anche all’ambito IVA. Non si tratta, però, di un “condono tombale”, restando possibili, ad esempio, i controlli sui crediti d’imposta agevolativi.
3. Le modalità operative per l’esercizio dell’opzione
Il provvedimento attuativo conferma che possono accedere alla misura i soggetti che aderiscono al CPB 2025-2026 e che, nelle annualità interessate, hanno applicato gli ISA o hanno dichiarato specifiche cause di esclusione (COVID-19, non normale svolgimento dell’attività, multiattività).
Modalità di esercizio dell’opzione
L’attenzione deve essere posta sulle modalità di esercizio dell’opzione. Il provvedimento chiarisce che l’opzione è esercitata, per ogni annualità, mediante presentazione, nei termini, del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive.
Non è quindi richiesta la compilazione di alcun modello o comunicazione ad hoc.
Termini per il versamento
I termini per il versamento, e quindi per l’esercizio dell’opzione, sono fissati nella finestra temporale tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026. Il pagamento può avvenire in unica soluzione o in un massimo di dieci rate mensili, con corresponsione di interessi a tasso legale, a decorrere dal 15/03/2026.
Attenzione: il ravvedimento non si perfeziona se il versamento è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione, schemi di atto di accertamento o atti di recupero di crediti inesistenti.
Per le società di persone e le associazioni trasparenti, l’opzione si intende esercitata con la presentazione dei modelli F24 relativi all’IRAP a nome della società/associazione, mentre quelli relativi all’imposta sostitutiva sui redditi possono essere versati dai soci o associati (ciascuno per quanto di propria competenza) o, in alternativa, complessivamente dalla stessa società/associazione.
4. I righi di riferimento per il calcolo: l’allegato 1
Come analizzato nei precedenti interventi (Ravvedimento speciale CPB 2025-2026: calcolo dell’imposta e versamento, in DK Post 4/9/2025), la base imponibile su cui calcolare l’imposta sostitutiva è determinata come differenza tra il reddito (o valore della produzione netta) già dichiarato e il medesimo valore incrementato di una percentuale. Tale percentuale di incremento è variabile a seconda del punteggio ISA conseguito nell’annualità oggetto di sanatoria.
Osserva: È importante ricordare che, anche in presenza di specifiche cause di esclusione ISA (Covid-19, non normale svolgimento dell’attività, multiattività), è comunque possibile accedere al ravvedimento speciale, seppure con regole di calcolo diverse che prevedono un incremento fisso. Inoltre, per le annualità 2020 e 2021, interessate dalla pandemia, è prevista una riduzione del 30% sulle aliquote dell’imposta sostitutiva.
Per individuare con esattezza i valori di partenza per questi calcoli, il provvedimento, tramite l’Allegato 1, riporta i riferimenti ai campi specifici delle dichiarazioni fiscali. Di seguito si riporta il dettaglio.
Redditi d’impresa e di lavoro autonomo periodi d’imposta 2019 – 2023
MODELLO REDDITI | QUADRI DEL MODELLO | ||
---|---|---|---|
RE | RF | RG | |
PERSONE FISICHE | rigo RE 25 | rigo RF101 + rigo RF98 | rigo RG36 + rigo RG33 |
SOCIETÀ DI CAPITALI | dal 2019 al 2020: rigo RF63-rigo RN4, colonna 4 – rigo GN4, colonna 4 – rigo TN3, colonna 4 – rigo PN3, colonna 3 – valore assoluto, se negativo, di rigo RH7, colonna 2 – rigo RH7, colonna 1-rigo RH8, colonna 1 rigo RH8, colonna 2 | ||
dal 2021 al 2023: rigo RF63-rigo RN4, colonna 4 – rigo GN4, colonna 4 – rigo TN3, colonna 4 – rigo PN3, colonna 3 – valore assoluto, se negativo, di rigo RH7, colonna 2-rigo RH7, colonna 1-rigo RH8 | |||
SOCIETÀ DI PERSONE | rigo RE21 | rigo RF66 | rigo RG34 |
ENTI NON COMMERCIALI | rigo RE23 | rigo RF65 | rigo RG33 |
Valore della produzione netta periodi d’imposta 2019-2023
MODELLO IRAP | QUADRI DEL MODELLO |
---|---|
PERSONE FISICHE | rigo IQ68 (*) |
SOCIETÀ DI PERSONE | rigo IP74 |
SOCIETÀ DI CAPITALI | rigo IC76 |
ENTI NON COMMERCIALI | rigo IE61 |
(*) Presente fino all’anno d’imposta 2021. |
Infine, il provvedimento ha disposto la messa a disposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, nel cassetto fiscale del contribuente, degli gli elementi informativi utili per la determinazione delle imposte sostitutive. Tali dati sono già attualmente consultabili dal contribuente provvisto di credenziali per l’accesso all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, e all’intermediario eventualmente delegato dal contribuente stesso.
5. Il disallineamento dei tempi del CPB e del ravvedimento speciale
Un aspetto da non sottovalutarsi è il disallineamento temporale tra i due istituti, il CPB e il ravvedimento speciale 2019-2023.
L’adesione al concordato preventivo biennale, presupposto indispensabile per accedere al ravvedimento speciale, deve essere infatti perfezionata entro il 30 settembre 2025. Di contro, la prima data utile per il versamento che perfeziona il ravvedimento speciale è fissata al 1° gennaio 2026.
Questa sfasatura temporale rende la valutazione di convenienza, per quanto riguarda l’adesione al concordato preventivo biennale, particolarmente delicata per quei contribuenti che vedono in tale istituto principalmente il presupposto necessario per l’attivazione dello “scudo” offerto dal ravvedimento.
Aderendo al concordato, essi entrano in una sorta di limbo di tre mesi (ottobre, novembre e dicembre 2025) durante i quali, pur essendosi impegnati nel percorso biennale, non hanno ancora potuto consolidare la sanatoria sul passato. In questa finestra temporale, l’eventuale notifica di un processo verbale di constatazione, di uno schema di atto di accertamento o di un atto di recupero di crediti inesistenti rappresenterebbe una causa ostativa, impedendo di fatto il perfezionamento del ravvedimento.
La scelta di aderire al concordato, quindi, non può prescindere da un’attenta valutazione del rischio che l’accesso al principale beneficio correlato possa essere precluso prima ancora di diventare esercitabile.