Principio di diritto n. 10/2019: rivalsa IVA

post-image
Condividi

Con il principio di diritto n. 10 del 18 marzo 2019, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “nonostante l’originaria fattura sia stata emessa nei confronti della posizione IVA del cessionario non residente, laddove quest’ultimo abbia successivamente costituito in Italia una stabile organizzazione, il cedente può esercitare il diritto di rivalsa ex articolo 60, settimo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti della stabile organizzazione che, a sua volta, può esercitare il diritto alla detrazione nei termini biennali indicati nel citato articolo 60”.

Di fatto il Principio di diritto n. 10/2019 si è allineato a quanto già chiarito dalla CM n. 35/E/2013 in merito alla figura del rappresentante fiscale del soggetto estero, successivamente nominato in Italia. Però, in tale chiarimento non era stato analizzato il caso del cessionario non residente, con costituzione successiva in Italia di una stabile organizzazione.

Le casistiche in cui può tornare applicabile il principio di diritto n. 10/2019 possono essere le seguenti:

  • cessione di beni originariamente fatturata dal cedente nazionale al cessionario estero, senza stabile organizzazione IVA in Italia, con applicazione errata dell’IVA in Italia (si pensi ad esempio ad una cessione di beni territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia con applicazione errata da parte del cedente nazionale del reverse charge, in quanto l’operazione doveva essere fatturata con IVA in Italia). In tal caso, a seguito di accertamento resosi definitivo in capo al cedente nazionale, lo stesso potrà rivalersi in capo al cessionario estero della maggiore IVA, e nell’ipotesi in cui il cessionario estero abbia aperto una stabile organizzazione IVA in Italia, ancorché successivamente all’operazione originaria, il cedente potrà emettere la fattura (ovvero nota di variazione IVA in aumento) di rivalsa nei confronti della stabile organizzazione italiana;
  • prestazione di servizi originariamente fatturata dal prestatore nazionale al committente estero, senza stabile organizzazione IVA in Italia, con applicazione errata dell’IVA in Italia (si pensi ad esempio ad una prestazione di servizi territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia – ad esempio servizi su beni immobili – con applicazione errata da parte del cedente nazionale del reverse charge, in quanto l’operazione doveva essere fatturata con IVA in Italia). In tal caso, a seguito di accertamento resosi definitivo in capo al prestatore nazionale, lo stesso potrà rivalersi in capo al committente estero della maggiore IVA, e nell’ipotesi in cui il committente estero abbia aperto una stabile organizzazione IVA in Italia, ancorché successivamente all’operazione originaria, il prestatore potrà emettere la fattura (ovvero nota di variazione IVA in aumento) di rivalsa nei confronti della stabile organizzazione italiana.

Articoli correlati


TAG