Opere di urbanizzazione: trattamento IVA

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Le opere di urbanizzazione rappresentano le strutture e i servizi necessari per rendere fruibile un nuovo insediamento abitativo o produttivo. Si dividono in:

  • opere di urbanizzazione primaria;
  • opere di urbanizzazione secondaria.

Le opere di urbanizzazione primaria comprendono tutte le infrastrutture necessarie per rendere possibile l’uso degli edifici. A titolo esemplificativo, includono le strade residenziali, la pubblica illuminazione e le fognature.
Le opere di urbanizzazione secondaria riguardano tutte quelle attrezzature di carattere locale che rendono l’insediamento fruibile per gli abitanti in relazione alla loro vita di relazione. Rientrano in questa categoria, ad esempio, gli asili e le scuole, i mercati di quartiere, le chiese e gli altri edifici religiosi nonché gli impianti sportivi di quartiere.

Al momento della richiesta di un permesso di costruire, per la realizzazione di un nuovo edificio, occorre sempre verificare, ai sensi dell’art. 12 del DPR 380/2001, l’esistenza delle opere di urbanizzazione o la previsione da parte del Comune della loro realizzazione o l’impegno degli interessati a procedere all’attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento oggetto del permesso. Quindi, il richiedente deve versare al Comune gli oneri di concessione, ovvero il contributo preteso dal Comune per la realizzazione delle opere di urbanizzazione. In alternativa al pagamento degli oneri, l’art. 16 del DPR 380/2001 prevede la possibilità per il privato di contribuire direttamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, effettuando lo scomputo degli oneri attraverso la stipula di una specifica convenzione con il Comune stesso.

Pertanto, in sede di rilascio del permesso di costruire, il privato, a seconda degli accordi con il Comune, potrà:

  • assolvere gli oneri di urbanizzazione;
  • eseguire le opere a scomputo, cedendole gratuitamente al Comune una volta realizzate.

Il Comune oppure lo stesso soggetto realizzatore dell’intervento potranno richiedere a terzi l’esecuzione di tali opere.

Per quanto concerne il trattamento ai fini IVA si fa presente che il legislatore ha riconosciuto l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% per le seguenti opere:

  • opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all’art. 4 della citata Legge n. 847/1964;
  • linee di trasporto metropolitane, tramviarie e altre linee di trasporto a impianto fisso;
  • impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica;
  • impianti di depurazione destinati a essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione;
  • edifici assimilati ai Tupini (si veda art. 1 della Legge n. 659/1991).
Opere di urbanizzazione (*)
(Art. 4 della Legge 29.9.64 n. 847 e successive modifiche e integrazioni)
Opere di urbanizzazione primaria Rientrano in tale categoria:

  • le strade residenziali;
  • gli spazi di sosta o di parcheggio, compresi i parcheggi pluripiani costruiti dai Comuni o per loro conto e destinati a uso pubblico (secondo la R.M. 4.7.89 n. 550203, i parcheggi devono essere totalmente destinati a servizio del pubblico, senza riserve di posti da utilizzare privatamente);
  • le fognature, sia bianche che nere (R.M. 14.5.99 n. 83 e R.M. 24.12.99 n. 168);
  • la rete idrica;
  • la rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas;
  • la pubblica illuminazione;
  • gli spazi di verde attrezzato;
  • le infrastrutture di rete pubbliche di comunicazione di cui agli artt. 87 e 88 del D.Lgs. 259/2003;
  • le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga effettuate anche all’interno degli edifici.
Opere di urbanizzazione secondaria Rientrano in tale categoria:

  • gli asili nido e le scuole materne;
  • le scuole dell’obbligo nonché le strutture ed i complessi per l’istruzione superiore dell’obbligo;
  • i mercati di quartiere;
  • le sedi delle delegazioni comunali;
  • le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi;
  • gli impianti sportivi di quartiere;
  • i centri sociali e le attrezzature culturali e sanitarie (possono fruire dell’aliquota IVA ridotta anche strutture come gli auditorium e i centri sociali per anziani e giovani, nonché gli spazi adibiti a biblioteca – R.M. 26.7.85 n. 399968. Inoltre, è stata ritenuta applicabile l’aliquota IVA ridotta per la realizzazione di una sala convegni la cui funzione prevalente è quella di “ospitare incontri, conferenze e in genere attività di ricerca e studio non riservate ai soli membri dell’associazione istante, bensì aperte alla fruizione di tutti i cittadini che lo desiderino” – R.M. 30.7.90 n. 430680);
  • le aree verdi di quartiere.

Le opere in esame, ancorché non necessarie alla soddisfazione dei bisogni primari dell’uomo (bisogni soddisfatti dalle opere di urbanizzazione primaria), sono indispensabili per aumentare il tenore di vita dei residenti nel centro abitato interessato, considerandolo non solo secondo i livelli economici raggiunti ma anche in base agli standard qualitativi dei servizi collettivi ricevuti (R.M. 28.12.2007 n. 394).
Contrariamente alle opere di urbanizzazione primaria, che devono necessariamente essere di proprietà pubblica, le opere di urbanizzazione secondaria possono constare sia di opere di proprietà pubblica, sia di opere di pubblica utilità di proprietà privata.

(*) Ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10%, l’elencazione contenuta nella Legge n. 847/1964 (e successive modifiche/integrazioni) ha carattere tassativo e non può essere estesa a opere diverse da quelle espressamente previste (R.M. 18.3.92 n. 430057).

Si fa presente che in merito alle opere sopra menzionate si applica la citata aliquota IVA ridotta del 10% relativamente alla:

  • costruzione dell’opera finita (n. 127-septies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633/1972);
  • realizzazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia nonché ristrutturazione urbanistica (n. 127-quaterdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633/1972 – R.M. 17.2.2009 n. 41);
  • cessione dell’opera finita (n. 127-quinquies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633/1972).

Inoltre, l’aliquota IVA del 10% riguarda la cessione di beni finiti relativi alla realizzazione delle suddette opere (n. 127-sexies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633/1972).
Invece, la successiva cessione delle opere o delle aree al Comune, a scomputo del pagamento degli oneri richiesti per il rilascio dell’abilitazione urbanistica, in base ad apposita convenzione, non deve essere assoggettata a IVA, in quanto l’operazione, per effetto dell’art. 51 della L. 342/2000, non si considera rilevante ai fini dell’imposta (R.M. 16.1.78 n. 363292).

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