Nuovi ATECO 2025: il concordato preventivo non è a rischio

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L’Agenzia delle Entrate ha chiarito in modo definitivo che il cambio del codice attività conseguente all’aggiornamento della classificazione ATECO 2025, ancorché comporti l’applicazione di un diverso ISA, non determina la cessazione dal concordato preventivo biennale. A rilevare nella sostanza è la continuità dell’attività effettivamente svolta.

Indice

1. Premessa
2. Nuovi ATECO 2025: una riforma non solo formale
3. Il cambio nella logica della classificazione delle attività economiche
4. Le ricadute su ISA e concordato: i legittimi dubbi
5. La Risposta ad interpello n. 236/2025: ATECO 2025 e CPB

1. Premessa

L’aggiornamento dei codici attività alla nuova classificazione ATECO 2025, obbligatoria dal 1° aprile 2025, ha imposto a molti contribuenti un cambio di modello ISA, pur senza aver modificato l’attività economica concretamente svolta.

Tale circostanza aveva generato timori in merito ad una possibile ricaduta sul CPB sottoscritto lo scorso anno per il biennio 2024-2025. Il dubbio, infatti, era se da tale situazione potesse discendere causa di cessazione dal Concordato Preventivo Biennale, la cui norma di riferimento (art. 21 D.Lgs. 13/2024) sembrava legare la continuità del patto al mantenimento del medesimo ISA.

Con la Risposta ad interpello n. 236/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito in modo definitivo che il concordato è rimasto valido: la variazione del codice rappresenta un aspetto formale, ma a rilevare nella sostanza è la continuità dell’attività effettivamente svolta.

Nella risposta ad interpello citata, inoltre, viene ribadito che il nuovo modello ISA, corrispondente al codice ATECO come risultante in base alla classificazione 2025, deve essere già applicato in sede di Modello Redditi 2025 afferente all’anno di imposta 2024.

Per i contribuenti che non hanno già espresso adesione lo scorso anno, e che quindi possono valutare l’adesione per il biennio 2025-2026 sulla base delle informazioni dichiarate per il 2024, viene quindi neutralizzata alla radice ogni possibile discontinuità.

2. Nuovi ATECO 2025: una riforma non solo formale

L’aggiornamento della classificazione delle attività economiche alla nuova classificazione ATECO 2025 ha introdotto significative novità a partire dal 1° gennaio 2025, con adozione obbligatoria per tutti gli operatori dal 1° aprile.

La transizione dalla precedente classificazione 2017, aggiornata da ultimo al 2022, ad ATECO 2025 non è stata limitata ad un semplice aggiornamento dei codici, bensì ha rappresentato un vero e proprio cambio di paradigma nella logica di classificazione, con l’obiettivo di rendere la mappatura delle attività più aderente all’evoluzione del mercato e conforme alla logica adottata in sede europea per la classificazione delle attività condotte dagli operatori economici.

Le conseguenze di questa revisione si sono rivelate profonde, sollevando interrogativi di non poco conto per i contribuenti e i loro consulenti. Una delle preoccupazioni più sentite e dibattute ha riguardato la stabilità del Concordato Preventivo Biennale (CPB): in particolare, l’attenzione è andata alla potenziale attivazione di una causa di cessazione, qualora la necessaria modifica del codice ATECO avesse comportato anche un cambiamento del modello ISA applicabile.

Su questo specifico e delicato tema, la Risposta a interpello n. 236/2025 ha fornito chiarimenti dirimenti (in continuità con una precedente FAQ dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 28 maggio 2025), analizzando la natura – formale e non sostanziale – della variazione e fugando definitivamente i dubbi emersi.

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3. Il cambio nella logica della classificazione delle attività economiche

Per comprendere appieno la portata delle incertezze, è fondamentale analizzare la logica sottostante alla nuova codifica ATECO 2025.

Se in passato il criterio distintivo per molte attività commerciali era il canale di vendita, la nuova classificazione ha posto invece l’accento sulla tipologia di articolo venduto o intermediato, indipendentemente dal canale utilizzato per la commercializzazione.

Questa rivoluzione concettuale ha prodotto effetti a volte diametralmente opposti.

Da un lato, si è assistito a un accorpamento di codici: attività prima distinte perché svolte tramite canali diversi (agente, procacciatore, mediatore), a parità di prodotto intermediato, con la nuova classificazione sono state fatte convergere in un unico codice ATECO, focalizzato appunto sulla tipologia di prodotto.

Dall’altro lato, e questo è stato forse il caso più eclatante e problematico, un singolo codice ATECO 2022 è stato frammentato in una moltitudine di nuove codifiche. Ci si riferisce alle attività di e-commerce, per le quali il precedente e onnicomprensivo codice 47.91.10 “Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet” è stato smembrato in ben 96 nuovi codici ATECO 2025, ciascuno specifico per la categoria merceologica venduta.

A fare la differenza, quindi, non è più il “come” il prodotto viene venduto (negozio fisico piuttosto che on-line), bensì il “tipo” di prodotto venduto, indipendentemente dal canale.

4. Le ricadute su ISA e concordato: i legittimi dubbi

Questo mutato approccio ha avuto immediate e significative conseguenze operative. La necessità di individuare il nuovo codice ATECO che correttamente identifica l’attività svolta, nell’ottica della nuova logica di riclassificazione, ha di fatto comportato, in numerosi casi, che a tale codice corrispondesse un modello ISA diverso da quello applicato in precedenza. Ed è qui che si è annidato il potenziale conflitto con la normativa sul Concordato Preventivo Biennale, generando un’incertezza che ha tenuto banco per mesi.

Il dubbio cruciale è nato dalla lettura dell’art. 21, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 13/2024. Tale norma stabilisce in modo chiaro che il concordato cessa di avere efficacia se il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente. La stessa norma prevede una clausola di salvaguardia, precisando che la cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo ISA.

La formulazione letterale della norma, interpretata rigidamente, aveva generato un forte allarme, in tutti quei casi in cui (erroneamente) il focus dell’attenzione è stato posto sulla clausola di salvaguardia (mantenimento dello stesso modello ISA), piuttosto che sul presupposto stesso della causa di cessazione, ovvero la modifica dell’attività esercitata.

Tuttavia, i dubbi erano legittimi, soprattutto in casi limite come quelli del commercio on line. Partendo dall’assunto che l’attività esercitata non fosse minimamente cambiata, certamente lo era, radicalmente, il modello ISA di riferimento.

Esempio – Si pensi, per esempio, al caso di un commerciante che, sia nel 2023 che nel 2024, aveva venduto esclusivamente on line una determinata categoria merceologica. Tale commerciante, nel modello Redditi 2024 anno di imposta 2023 (sulla base del quale è stata costruita la proposta di CPB 2024-2025) ha utilizzato il codice ATECO 47.91.10 – specifico per il commercio online – e applicato il generico modello ISA CM90U, nel quale il dettaglio dei beni venduti era specificato solo a livello descrittivo nel quadro C. Con la nuova classificazione, applicabile, come si è detto, già per l’anno di imposta 2024, lo stesso contribuente ha dovuto individuare il diverso codice ATECO 2025 applicabile al commercio (effettuato sia in sede fissa che on line) sulla base della categoria merceologica venduta. In questo caso, l’attività era identica, ma il modello ISA era cambiato radicalmente; da qui i dubbi in merito alla tenuta del CPB.

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5. La Risposta ad interpello n. 236/2025: ATECO 2025 e CPB

La Risposta a interpello n. 236 del 10 agosto 2025 ha affrontato un caso analogo e ha fornito la definitiva chiave di lettura, confermando in toto quanto già affermato nella già citata FAQ.

Il caso – Nel caso specifico, il quesito era stato posto da una società di intermediazione nel noleggio auto che, in assenza di un codice specifico, aveva utilizzato un codice ATECO “di prossimità” (45.11.02, ISA CM09U). Con ATECO 2025, era stato introdotto un nuovo codice, perfettamente rappresentativo dell’attività effettivamente svolta (77.51.00), ma associato a un diverso modello ISA (EG61U); da qui il dubbio di una ricaduta in termini di concordato preventivo biennale. Quanto sopra partendo dall’assunto (errato) di dover utilizzare in sede di Modello Redditi 2025 anno di imposta 2024 ancora il vecchio codice ATECO e quindi temendo la cessazione del CPB che intende sottoscrivere per il biennio 2025-2026.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate è stata dirimente e si è articolata su due livelli logici e temporali.

Nessuna modifica sostanziale dell’attività

In primo luogo, l’Agenzia, richiamando anche precedenti FAQ e circolari, ha ribadito un principio fondamentale: il cambio del codice attività conseguente all’aggiornamento della classificazione ATECO 2025, ancorché comporti l’applicazione di un diverso ISA, non comporta la cessazione dal CPB.

La ragione di quanto sopra, in perfetta aderenza con la norma e con la logica stessa dell’istituto, è che la variazione di ATECO in questo caso non è conseguente a una modifica sostanziale dell’attività esercitata – che effettivamente determina la cessazione degli effetti del CPB, salvo che non venga mantenuto il precedente modello ISA -, bensì rappresenta solo una più corretta e aggiornata classificazione sotto il profilo formale.

In altri termini, la sostanza prevale pertanto sulla forma.

L’obbligo di applicazione immediata dei nuovi codici

Il secondo chiarimento è stato, nel caso specifico, ancora più decisivo e, di fatto, ha risolto il problema alla radice, neutralizzando il presupposto stesso del dubbio.

L’Agenzia ha corretto l’impostazione temporale ipotizzata dal contribuente nella formulazione del quesito, nella quale si ipotizzava di utilizzare in sede di Redditi 2025 anno di imposta 2024 la codifica ATECO ante nuova classificazione.

Richiamando la Risoluzione AdE n. 24/E del 2025, è stato ribadito che, a partire dal 1° aprile 2025, i contribuenti sono tenuti a utilizzare i nuovi codici ATECO 2025 in tutti gli atti e le dichiarazioni da presentare. Questo obbligo è esteso anche alla dichiarazione dei redditi per il 2024 (Modello Redditi 2025), che è proprio il modello sulla base del quale viene elaborata la proposta di concordato per il successivo biennio 2025-2026.

Di conseguenza, il dubbio interpretativo del contribuente è stato, come ha scritto la stessa Agenzia, “assorbito”. Nell’ottica del CPB 2025-2026, infatti, non si pone alcun problema di discontinuità tra modelli ISA in ragione della nuova classificazione ATECO.

A parità di attività effettivamente esercitata, il contribuente ha già utilizzato in sede di Redditi 2025 i “nuovi” modelli ISA, i quali, in assenza di variazioni sostanziali dell’attività stessa, saranno mantenuti anche nel successivo biennio concordatario.

Ci si trova, quindi, dinnanzi ad una situazione di piena continuità tra il codice ATECO e il modello ISA applicato sia nel periodo di riferimento per il calcolo della proposta (2024), sia nel biennio oggetto di concordato (2025-2026).

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