Nuove sanzioni IVA applicabili dal 1° settembre 2024
Approvato in via definitiva il nuovo decreto legislativo sulle sanzioni tributarie, che ha apportato importanti modifiche al sistema sanzionatorio in materia di IVA.
Queste nuove disposizioni, applicabili alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, introducono cambiamenti sia sul piano amministrativo che penale, con l’obiettivo di rendere il sistema delle sanzioni più efficace e giusto. Il decreto sarà presto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Indice
1. La revisione del sistema sanzionatorio tributario
2. Sanzioni amministrative per ritardato o omesso versamento IVA
3. IVA addebitata in eccesso
4. Omessa presentazione della dichiarazione
5. Dichiarazione infedele
6. Mancata emissione della fattura
7. Autofattura denuncia
1. La revisione del sistema sanzionatorio tributario
Il nuovo decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 2024, mira a rendere più equo e proporzionato il sistema delle sanzioni, riducendo la discrezionalità e fornendo un quadro chiaro per i contribuenti. Le modifiche puntano a disincentivare le pratiche elusive e a garantire una maggiore conformità alle normative fiscali, promuovendo al contempo un comportamento fiscale corretto.
Il nuovo sistema sanzionatorio in materia di IVA rappresenta un passo importante verso una maggiore equità e trasparenza fiscale. Le modifiche introdotte mirano a migliorare l’efficacia delle sanzioni, assicurando che le penalità siano proporzionate alle violazioni commesse e promuovendo un ambiente fiscale più giusto e conforme alle leggi.
Con l’approvazione definitiva del decreto, il sistema fiscale italiano si prepara a un significativo aggiornamento che avrà un impatto positivo sia per l’amministrazione tributaria che per i contribuenti.
Fermo restando quanto più sopra scritto, di seguito si riportano le principali novità in tema di sanzioni legate all’IVA.
2. Sanzioni amministrative per ritardato o omesso versamento IVA
L’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, che disciplina le sanzioni amministrative per il ritardato o omesso versamento dell’IVA, è stato modificato, riducendo la sanzione dal 30% al 25%.
Osserva – Rimangono in vigore le riduzioni previste: la sanzione è dimezzata al 50% se il versamento avviene entro 90 giorni, e ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo per i pagamenti effettuati entro 15 giorni.
Queste modifiche mirano a rendere le sanzioni più proporzionate alla gravità delle violazioni, incentivando i contribuenti a regolarizzare la loro posizione in modo tempestivo.
3. IVA addebitata in eccesso
Un altro aspetto importante riguarda l’IVA addebitata in eccesso. Attualmente, l’art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 471/1997 prevede una sanzione fissa da 250 a 10.000 euro per il cessionario/committente che detrae un’IVA erroneamente assolta dal cedente.
La nuova norma prevede che per qualsiasi ipotesi di applicazione di un’IVA non dovuta, ci sarà sempre una sanzione fissa e la detrazione sarà ammessa solo per l’imposta effettivamente dovuta.
Questo modifica profondamente il precedente regime, evitando una doppia sanzione e promuovendo una maggiore equità nel sistema fiscale.
4. Omessa presentazione della dichiarazione
L’art. 5 del D.Lgs n. 471/1997 è stato modificato per stabilire una sanzione amministrativa unica del 120% (anziché una forbice tra il 120% e il 240%) dell’ammontare del tributo dovuto per il periodo d’imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto essere dichiarate, con un minimo di 250 euro.
Inoltre, se la dichiarazione omessa viene presentata con un ritardo superiore a 90 giorni ma entro i termini per l’accertamento, e prima che il contribuente sia stato informato di ispezioni o verifiche, si applica una sanzione del 75% dell’ammontare delle imposte dovute (triplo della sanzione prevista dall’art. 13, comma 1).
Se non sono dovute imposte, la sanzione è di 250 euro.
Nel caso in cui il soggetto effettui solo operazioni per le quali non è dovuta l’IVA, l’omessa presentazione della dichiarazione è punita con una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.
Se la dichiarazione viene presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma entro i termini per l’accertamento, la sanzione è ridotta a un importo compreso tra 150 e 1.000 euro.
5. Dichiarazione infedele
Se dalla dichiarazione emerge un’imposta inferiore a quella dovuta o un’eccedenza detraibile superiore a quella spettante, la sanzione amministrativa è del 70% (anziché una forbice tra il 90% e il 180%) della maggiore imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato, con un minimo di 150 euro.
Se la violazione è corretta con una dichiarazione integrativa presentata entro i termini per l’accertamento e prima di essere informati di verifiche o ispezioni, si applica una sanzione del 50% dell’ammontare dell’imposta dovuta (doppio della sanzione prevista dall’art. 13, comma 1).
Se non è dovuta imposta, la sanzione minima è di 150 euro.
6. Mancata emissione della fattura
L’art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997 è stato modificato per prevedere una sanzione amministrativa del 70% (anziché una forbice tra il 90% e il 180%) dell’imposta relativa all’imponibile non documentato o registrato, con un minimo di 300 euro (anziché 500 euro).
Se il cedente o prestatore non documenta o non registra operazioni non imponibili, esenti o soggette al reverse charge interno, la sanzione è del 5% (anziché una forbice tra il 5% e il 10%) dei corrispettivi non documentati o non registrati, con un minimo di 300 euro.
7. Autofattura denuncia
Anche l’art. 6, comma 8, del D.Lgs n. 471/1997, relativo all’autofattura denuncia è stato modificato.
Il cessionario o il committente che acquista beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge, o con fattura irregolare, è punito con una sanzione amministrativa del 70% (anziché 100%) se non provvede a comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate entro la fine del mese successivo a quello in cui doveva essere emessa la fattura o è stata emessa irregolarmente.
Osserva – Non è richiesto al cessionario di controllare le valutazioni giuridiche dell’emittente della fattura riguardo ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione da IVA derivati da requisiti soggettivi non direttamente verificabili.