Compilazione del quadro RF per le branch esenti

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Il quadro RF del Modello Redditi 2018 SC e le relative istruzioni hanno recepito quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate in relazione al tema della branch exemption.

Si ricorda che l’art. 168-ter del TUIR, introdotto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 147 del 2015, disciplina il regime della branch exemption, ovvero l’opzione per l’esenzione dei redditi e delle perdite delle stabili organizzazioni estere, la cui tassazione avverrà, quindi, nel solo Stato dove è localizzata la stabile organizzazione.

L’opzione deve essere esercitata dalla casa madre residente e presenta le seguenti caratteristiche:

  • deve riguardare tutte le stabili organizzazioni estere (esistenti al momento dell’esercizio dell’opzione, nonché costituite successivamente senza che sia necessaria una nuova opzione);
  • è irrevocabile.

I soggetti che intendono aderire al regime della branch exemption, devono compilare l’apposito modulo del quadro RF del Modello Redditi SC, SP e PF, nonché del quadro RG del Modello Redditi SP e PF.

La casa madre deve escludere dal risultato di bilancio gli utili e le perdite realizzati dalle stabili organizzazioni estere.

Si ricorda che la R.M. n. 4/E del 2018 ha fornito indicazioni su come compilare il quadro RF del Modello Redditi SC.

Tale chiarimento effettuato dal documento di prassi sopra richiamato è stato necessario perché il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017 precisava che ciascuna branch doveva apportare al proprio rendiconto le variazioni in aumento o in diminuzione per determinare separatamente il proprio utile o la propria perdita esente, come se fosse un’entità autonoma, e che l’impresa nel suo complesso, a sua volta, doveva determinare il proprio imponibile partendo dal risultato di bilancio complessivo, apportando le ordinarie variazioni in aumento e in diminuzione e rettificando poi quest’ultimo importo per tener conto degli utili o delle perdite delle branch esenti.

Invece, l’impostazione del Modello Redditi sembrava assumere che l’imponibile IRES dell’impresa nel suo complesso dovesse essere calcolato partendo dal risultato civilistico di bilancio, depurato degli utili e delle perdite conseguiti dalle singole stabili organizzazioni esenti.

Quindi, era stato chiesto all’Agenzia delle Entrate come si doveva procedere dato che tali modalità di calcolo non portavano sempre ad identici risultati.

Secondo quanto indicato nella R.M. n. 4/E del 2018 in caso di esercizio dell’opzione occorre compilare un primo modulo del quadro RF intitolato all’impresa nel suo complesso e tanti ulteriori moduli dello stesso quadro per determinare, in modo autonomo, i redditi o le perdite delle singole stabili organizzazioni.

Tenendo conto di tali indicazioni, le istruzioni ed il Modello per i redditi del 2017 hanno recepito quanto sopra esposto.

Operando nel modo sopra indicato:

  • il reddito della branch è sottratto dal reddito imponibile o sommato alla perdita fiscale dell’impresa nel complesso;
  • la perdita della branch viene sommata al reddito imponibile o sottratta alla perdita fiscale dell’impresa nel complesso.

Una volta effettuato tale procedimento, nel quadro RF del modulo dell’impresa sarà necessario riportare la somma algebrica dei redditi o delle perdite delle branch esenti rispettivamente tra le variazioni in diminuzione (rigo RF 55, codice 41), se positiva, o tra le variazioni in aumento (rigo RF31, codice 45), se negativa.

Assonime ha rilevato nella sua Circolare n. 2 del 15 gennaio 2018 che l’impostazione ora descritta e, che trova anche riscontro nei Modelli 2018, è quella per cui l’impresa nel suo complesso deve determinare l’imponibile secondo le regole ordinarie, tenendo conto anche della quota delle variazioni in aumento e in diminuzione riferibili alle Stabili Organizzazioni. L’imponibile così determinato andrà poi rettificato in misura pari al risultato fiscale di ciascuna Stabile Organizzazione.

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