Nuova disciplina per i voucher
Dal 1° gennaio 2019 le disposizioni IVA relative al trattamento dei buoni-corrispettivo o voucher sono cambiate. Le norme che ora disciplinano questa fattispecie sono gli artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater e 13, comma 5-bis del D.P.R. 633/72. Tali disposizioni sono state introdotte dal D.Lgs. n. 141 del 2018, in attuazione della direttiva 2016/1065/UE che ha modificato, a sua volta, la direttiva 2006/112/CE.
Come prima cosa, il decreto citato ha introdotto la definizione di buono-corrispettivo (art. 6-bis del D.P.R. 633/72). Si intende con tale termine uno strumento che:
- contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi;
- riporta l’indicazione (sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione) dei beni o servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative.
Inoltre, il decreto introduce una distinzione tra buoni monouso e buoni multiuso; infatti, a seconda della tipologia di buono compravenduto corrisponde un diverso momento di effettuazione dell’operazione ai fini IVA, con effetti sull’esigibilità dell’imposta.
Buono monouso e buono multiuso
Un buono si qualifica come monouso se, al momento della sua emissione, è nota la disciplina applicabile ai fini IVA alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi cui il buono dà diritto.
Ogni trasferimento di un buono monouso precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi costituisce, dunque, effettuazione di detta cessione o prestazione.
Quindi, nel caso dei buoni monouso, l’IVA applicabile all’operazione sottostante risulta esigibile all’atto di ogni trasferimento, vale a dire sia all’atto dell’emissione del buono, sia all’atto dei successivi passaggi.
Se la cessione dei beni o la prestazione dei servizi cui il buono dà diritto è effettuata da un soggetto diverso da quello che ha emesso il buono, l’operazione è rilevante ai fini IVA e si considera resa nei confronti del soggetto emittente.
Un buono si qualifica invece come multiuso se, al momento della sua emissione, non è nota la disciplina applicabile ai fini dell’IVA alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono dà diritto.
Quindi, a differenza di quanto previsto per i buoni monouso, ogni trasferimento precedente all’accettazione del buono come corrispettivo o parziale corrispettivo della relativa cessione dei beni o prestazione dei servizi (emissione o distribuzione) non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione e, pertanto, non è soggetta ad IVA.
In tal caso, il momento impositivo si realizza solo con l’effettuazione della cessione dei beni o della prestazione dei servizi cui il buono dà diritto, determinata secondo le regole di cui all’art. 6 del D.P.R. 633/72, e assumendo come pagamento l’accettazione del buono come corrispettivo o parziale corrispettivo dei beni o servizi.
Quindi, per tali buoni l’imposta diventa esigibile soltanto con il riscatto del buono, in quanto, anteriormente a tale momento, i beni o servizi acquistabili non sono noti e potrebbero essere soggetti ad un trattamento IVA non univoco.
Base imponibile
Ulteriori disposizioni riguardano la determinazione della base imponibile IVA. Per tali operazioni la base imponibile IVA è determinata ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 633/72.
Tuttavia, nessuna regola specifica è prevista per la determinazione della base imponibile dei buoni monouso (per i quali deve farsi riferimento al corrispettivo dovuto per il buono medesimo); mentre l’art. 13, comma 5-bis dispone specificamente che la base imponibile delle operazioni derivanti da buoni multiuso è costituita:
- dal corrispettivo dovuto per il buono;
- ovvero, in assenza di informazioni su detto corrispettivo, dal valore monetario del buono, al netto dell’IVA relativa ai beni ceduti o ai servizi prestati.
Se il buono multiuso è usato solo parzialmente, la base imponibile è pari alla corrispondente parte di corrispettivo o di valore monetario del buono.