Novità IVA per la nautica da diporto

post-image
Condividi

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta recentemente con la Risoluzione n. 47/E del 2020 per commentare le modifiche al regime di territorialità IVA per la locazione (anche finanziaria), il noleggio e le prestazioni simili relative ad imbarcazioni da diporto utilizzate al di fuori dell’UE.

Come noto, la Legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi 725 e 726 della Legge n. 160/2019) ha apportato dei cambiamenti al settore della nautica da diporto, stabilendo che dal 1° aprile 2020 i servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili a breve termine di imbarcazioni da diporto si considereranno effettuati al di fuori dell’UE esclusivamente qualora, attraverso il ricorso ad adeguati mezzi di prova, sia dimostrata l’effettiva fruizione e l’effettivo utilizzo di tali prestazioni fuori dal territorio comunitario.

Si tenga presente però che l’applicabilità delle norme appena illustrate è stata differita per effetto dell’art. 48, comma 7 del D.L. n. 76/2020. Infatti, tale norma ha rinviato l’applicabilità delle novità su tale settore al 1º novembre 2020. Oltre al differimento delle novità ha anche introdotto dei cambiamenti nel perimetro di applicazione delle norme stesse che ora verranno illustrati.

Il D.L. n. 76/2020 ha esteso anche alle prestazioni a lungo termine (art. 7-sexies, comma 1 lett. e-bis del D.P.R. 633/72) la nuova disciplina, la quale introduce l’obbligo di dimostrare, come detto, mediante mezzi di prova specificamente individuati, l’utilizzo delle imbarcazioni al di fuori dell’UE, laddove originariamente (secondo la Legge n. 160 del 2019) era prevista per le sole prestazioni di servizi a breve termine (art. 7-quater, comma 1, lett. e) de D.P.R. 633/72).

DK Set, per guardare al futuro

Una piattaforma software innovativa per lo studio commercialista

Scopri DK Set, la soluzione per i professionisti che vogliono garantire al proprio studio una innovazione digitale. Grazie a DK Set la gestione delle attività in ambito contabile e fiscale sarà semplice ed efficace. In più potrai collaborare con i tuoi clienti, scambiando e condividendo dati, documenti e informazioni.

Si ricorda che le modalità e i mezzi di prova idonei a dimostrare l’effettiva fruizione e l’effettivo utilizzo della prestazione di servizi al di fuori dell’UE sono state individuate con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 234483 del 15 giugno 2020.

Tale Provvedimento ha specificato che per “mezzo di prova” si intende la documentazione ufficiale, su supporti cartacei e/o digitali, proveniente dall’utilizzatore dell’imbarcazione da diporto o dal soggetto che ne ha la responsabilità (ad esempio il comandante), idonea a dimostrare l’effettiva utilizzazione e fruizione dell’imbarcazione da diporto al di fuori dell’UE.

Con la R.M. n. 47/E del 2020, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che si continuano a rendere applicabili, per tutte le prestazioni effettuate anteriormente al 1º novembre 2020, i criteri di determinazione dell’IVA stabiliti in base alla precedente prassi amministrativa.

Quindi, saranno applicabili le percentuali forfettarie, indicative del presumibile utilizzo delle imbarcazioni al di fuori delle acque territoriali dell’UE. Le stesse sono state individuate con i seguenti documenti di prassi: C.M. n. 49/E del 2002; C.M. n. 38/E del 2009 e C.M. n. 43/E del 2011.

Articoli correlati


TAG