Novità della dichiarazione IVA 2018

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Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2018 è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione IVA 2018 (anno d’imposta 2017) e confermato il modello IVA base (per determinate tipologie di operatori). Si evidenzia che tra le diverse novità del modello di dichiarazione IVA 2018 spicca il cambio di natura del quadro VH. Infatti, da quest’anno tale quadro non è più dedicato all’indicazione delle liquidazioni IVA mensili ovvero trimestrali bensì dovrà accogliere le eventuali variazioni da segnalarsi rispetto ai dati già comunicati in sede di presentazione delle comunicazioni periodiche delle liquidazioni IVA, oppure non comunicati affatto.

Webinar gratuito sulla dichiarazione IVA 2018
Lunedì 5 febbraio, dalle ore 16:30 alle 18 trasmetteremo in diretta streaming un webinar di Stefano Setti sulla dichiarazione IVA 2018. La partecipazione è gratuita ed è riservata a coloro che utilizzano il software DATEV KOINOS. Appuntamento su www.dkcare.it!
Principali novità in pillole
Quadro
Novità
Frontespizio Rispetto al modello di dichiarazione IVA 2017, in quello del 2018 è stato eliminato il riquadro “Sottoscrizione dell’ente o società controllante”. Ciò in considerazione del fatto che non è più previsto che l’ente o società controllante in una procedura di liquidazione IVA di gruppo sia tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di ciascuna controllata (art. 1, comma 27, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, all’art. 73, terzo comma del DPR n. 633/1972)
VE È stato riscritto il rigo VE38 in “Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’art. 17-ter”. Da quest’anno il rigo in questione andrà ad accogliere, con riferimento al regime di split payment (ovvero scissione dei pagamenti), non solo le operazioni effettuate nei confronti della PA ma anche quelle effettuate nei confronti delle società elencate nel nuovo comma 1-bis dell’art. 17-ter D.P.R. n. 633/1972, con decorrenza 1 luglio 2017 (come modificato dall’art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96).
Attenzione: per l’ambito soggettivo di applicazione dello split payment per le fatture emesse dal 1° luglio al 31 dicembre 2017, gli elenchi definitivi (3a rettifica) sono stati pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze il 31 ottobre 2017. Si evidenzia, inoltre, che l’ambito soggettivo è stato ulteriormente modificato, con effetto 1° gennaio 2018, ad opera del DL n. 148/2017 (DM 9 gennaio 2018), e i nuovi elenchi valevoli da tale data sono stati pubblicati sempre sul sito del Dipartimento delle Finanze il 19 dicembre 2017.
VJ In tale quadro è stato soppresso, rispetto al modello di dichiarazione IVA 2017, il rigo VJ12, dove andavano indicati gli acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti e occasionali non muniti di partita IVA, disciplinati dal comma 109 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (nella formulazione previgente alle modifiche apportate dall’art. 29, comma 1, della Legge 7 luglio 2016, n. 122).
A seguito delle novità in tema di split payment, per le fatture emesse dal 1° luglio 2017, specularmente alle modifiche apportate al rigo VE38 è stato modificato il quadro VJ, nel quale il VJ18 è stato rinominato “Acquisti dei soggetti di cui all’art. 17-ter”. In questo rigo vanno esposti gli acquisti effettuati oltre che dalle Pubbliche Amministrazioni anche dalle società elencate nel nuovo comma 1-bis dell’art. 17-ter del DPR n. 633/1972 (prendendo a riferimento per le fatture emesse dal 1° luglio al 31 dicembre 2017 gli elenchi pubblicati in via definitiva sul sito del Dipartimento delle Finanze il 31 ottobre 2017, mentre per le fatture emesse dal 1° gennaio 2018 si dovranno considerare gli elenchi pubblicati il 19 dicembre 2017).
VH Il quadro VH, che fino alla dichiarazione IVA 2017 era da compilare obbligatoriamente per l’indicazione dei saldi delle liquidazioni periodiche e dei versamenti effettuati, è quello che presenta le maggiori novità.
Infatti, a decorrere dalla dichiarazione IVA 2018 tale quadro potrebbe non essere compilato. Ora è infatti dedicato ad accogliere le eventuali variazioni da segnalarsi rispetto ai dati già comunicati in sede di presentazione delle comunicazioni periodiche delle liquidazioni IVA, oppure non comunicati affatto.
Il quadro dovrà essere compilato solo nei casi in cui si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA. Qualora si proceda alla compilazione, occorrerà indicare tutti i dati richiesti, e non solo quelli variati o originariamente omessi in sede di comunicazione periodica delle liquidazioni IVA.
È previsto anche il caso in cui la variazione comporti la compilazione senza dati, per esempio se il risultato delle liquidazioni è pari a zero. In tal caso occorrerà barrare la casella VH in calce al quadro VL, andando così a segnalare che il quadro è stato oggetto di compilazione, seppure non vi sia alcun dato indicato all’interno dello stesso.
Nel quadro VH, rispetto alla dichiarazione IVA 2017, non dovranno più essere indicati i versamenti effettuati ai fini dell’immatricolazione di auto UE. Tali informazioni dovranno essere distintamente indicate nel quadro di nuova istituzione VM.
Sia con riferimento al quadro VH che con riferimento al VM viene meno anche la vecchia impostazione che prevedeva l’indicazione dei dati relativi ai trimestrali nei campi relativi all’ultimo mese del trimestre di riferimento. Ora sono previsti righi separati per le liquidazioni IVA mensili e trimestrali.
VM A seguito delle novità descritte in precedenza con riferimento al quadro VH, la sezione II del quadro VH del modello IVA 2017, denominata “Versamenti immatricolazione auto UE”, è stata sostituita con il nuovo quadro VM.
VK Anche la gestione dell’IVA di gruppo è andata ad incidere su diversi quadri. Nel quadro VK al rigo VK1 è stata introdotta la casella 4 denominata “Operazioni straordinarie”, da utilizzarsi per segnalare che la società dante causa di un’operazione straordinaria è fuoriuscita, nel corso dell’anno e prima dell’operazione straordinaria, dalla procedura di liquidazione IVA di gruppo cui partecipava.
Rispetto alla dichiarazione IVA 2017 sono stati soppressi i righi VK2 “Codice”, VK35 “Versamenti integrativi d’imposta” e il riquadro “Sottoscrizione dell’ente o società controllante”.
Invece, sono stati introdotti i righi VK28 “Acconto” e VK34 “Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nel periodo di controllo” per l’indicazione, rispettivamente, dell’importo trasferito alla società controllante tenuta a determinare l’acconto dovuto per il gruppo e dell’importo dei versamenti relativi all’imposta dovuta per la prima cessione interna, avvenuta nel corso dell’anno, di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario.
VL In merito a tale quadro, destinato alla determinazione dell’imposta annuale, si evidenzia la riscrittura del rigo VL30, ora strutturato in tre distinti campi.
Nel campo 2 deve essere indicato l’ammontare dell’imposta dovuta, ovvero la somma degli importi IVA indicati in colonna 1 del rigo VP14 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA relative al 2017, cui dovrà essere sommato anche l’importo dell’acconto dovuto indicato nel rigo di tali comunicazioni.
Conseguentemente, il campo 2 riporterà la sommatoria di tutta l’IVA dovuta in corso d’anno dal contribuente, indipendentemente dal fatto che la stessa risulti versata o meno, e così come risultante dalle comunicazioni periodiche (o dai diversi dati indicati a titolo rettificativo nel quadro VH).
Nel campo 3, invece, dovranno essere indicati i versamenti effettivamente effettuati, nei termini oppure a seguito di ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, relativi al 2017.
Il campo 1 del VL30, ovvero il campo che andrà effettivamente ad incidere sulla determinazione dell’imposta annuale, sarà pari all’importo maggiore tra quelli indicati ai campi 2 e 3. La conseguenza di questa disposizione è che non si subiranno riflessi nella determinazione del saldo dell’IVA annuale in caso di omessi versamenti in corso d’anno, posto che a rilevare sarà la maggior somma, ovvero, in caso di versamenti incompleti, l’IVA dovuta in luogo di quella effettivamente versata.
Vengono così eliminati gli effetti distorsivi degli omessi pagamenti sulla liquidazione IVA annuale, aspetto di particolare rilevanza soprattutto per i contribuenti a liquidazione IVA trimestrale.
Si evidenzia, inoltre, che nella sezione 3 sono stati soppressi rispetto al modello di dichiarazione IVA 2017:

  • il rigo VL24 “Versamenti auto UE effettuati nell’anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi” (conseguentemente i righi successivi sono stati rinumerati);
  • il rigo VL29 “Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto”;
  • il rigo VL31 “Versamenti integrativi d’imposta”.

Il campo 2 del rigo VL28 “Crediti d’imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l’acconto – di cui ricevuti da società di gestione del risparmio” è stato sostituito con un rigo autonomo, VL28, mentre il campo 1 del predetto rigo è stato sostituito con il rigo VL27.
Infine, è stato introdotto il rigo VL29 “Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nell’anno” per l’indicazione dell’ammontare complessivo dei versamenti relativi all’imposta dovuta per la prima cessione interna, avvenuta nel corso dell’anno, di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario.

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