Modello Redditi SC 2024: aspetti operativi e novità

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Il modello Redditi SC/2024, valido per dichiarare i redditi 2023, risente delle molte novità normative emanate negli ultimi mesi, prima fra tutte, l’entrata in vigore di una consistente parte della Riforma fiscale. Ciò ha avuto rilevanti riflessi sui termini di presentazione della dichiarazione e sulle nuove regole sui versamenti.

Non cambiano, invece, i soggetti interessati e le modalità di presentazione, mentre altre novità si registrano riguardo alle singole categorie reddituali.

Indice

1. Le novità in sintesi
2. Soggetti obbligati al Modello Redditi SC
3. Modalità di presentazione
4. Termini di presentazione
5. Novità in materia di versamenti

1. Le novità in sintesi

Il modello dichiarativo Redditi SC 2024 per i redditi 2023, approvato dall’Agenzia Entrate con provvedimento n. 68514 del 28 febbraio 2024, contiene alcune novità rispetto a quello dello scorso anno, dovute principalmente alle norme che sono state emanate nel corso del 2023.

Tra le altre cose, a seguito dell’entrata in vigore della Riforma fiscale, da quest’anno, cambiano i termini di presentazione della dichiarazione in via telematica. In particolare, si passa dall’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Tuttavia, a seguito dell’entrata in vigore del Concordato Preventivo Biennale, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, il termine di presentazione viene fissato entro il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (quindi, per i soggetti solari, il 15 ottobre 2024).

Altre novità, sempre derivanti dalla Riforma fiscale, riguardano i versamenti, tra cui la possibilità di rateizzare il saldo e l’acconto fino a dicembre. Non mancano, poi, le novità che interessano i singoli quadri della dichiarazione che saranno oggetto di una trattazione dedicata.

2. Soggetti obbligati al Modello Redditi SC

Il Modello REDDITI SC, destinato alle Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati, deve essere utilizzato dai seguenti soggetti IRES:

  • società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, comprese società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, residenti nel territorio dello Stato;
  • enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato;
  • società ed enti commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato.

Osserva – I soggetti IRES, diversi da quelli sopra indicati, devono invece presentare il Modello “REDDITI ENC” (Enti non commerciali ed equiparati).

Il Modello REDDITI SC deve essere, altresì, presentato per la dichiarazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dai seguenti soggetti:

  • società di gestione del risparmio, imprese di assicurazione, banche e società di intermediazione mobiliare che intervengono quali soggetti istitutori di fondi pensione aperti e interni;
  • società ed enti al cui interno sono costituiti fondi accantonati per fini previdenziali ai sensi dell’art. 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti;
  • imprese di assicurazione per i contratti di assicurazione di cui all’art. 9-ter del D.Lgs. n. 124/1993 e all’art. 13, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 47/2000.

 

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3. Modalità di presentazione

Il Modello Redditi SC può essere trasmesso per via telematica:

  1. direttamente dal dichiarante;
  2. tramite un intermediario abilitato (art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998);
  3. tramite società appartenenti al gruppo (art. 3, comma 2-bis, del D.P.R. n. 322/1998).

La dichiarazione è presentata per via telematica dai seguenti soggetti (art. 3 del D.P.R. n. 322/1998):

  • contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA;
  • soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770);
  • soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione IRAP;
  • soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all’applicazione degli ISA;
  • intermediari abilitati, curatori fallimentari e commissari liquidatori.

Si segnala che, in via residuale, i soggetti non obbligati alla presentazione telematica possono presentare la dichiarazione modello Redditi presso un ufficio postale.

Attenzione – In caso di presentazione telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

Presentazione

Modalità operative

Telematica diretta. I contribuenti che predispongono la propria dichiarazione possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato. In tale caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline, in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione.
Telematica tramite un intermediario. Gli intermediari abilitati:

  • sono obbligati a trasmettere all’Amministrazione finanziaria in via telematica le dichiarazioni da loro predisposte per conto del contribuente;
  • hanno la facoltà di accettare (e successivamente l’obbligo di inviare in via telematica) le dichiarazioni che il contribuente consegna loro già compilate (in tale caso, l’intermediario può chiedere un corrispettivo per l’attività prestata). Una volta accettate le dichiarazioni, vi è l’impegno dell’intermediario alla trasmissione telematica delle stesse.

Qualora il contribuente si rivolga ad un intermediario abilitato per la trasmissione del modello Redditi, deve farsi rilasciare dallo stesso intermediario:

  • una dichiarazione datata e sottoscritta, comprovante l’assunzione dell’impegno a trasmettere, per via telematica, i dati contenuti nel modello; detta dichiarazione dovrà poi precisare se il modello Redditi è stato consegnato dal contribuente già compilato o se lo stesso verrà predisposto dall’intermediario;
  • la data dell’impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all’indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica”, posto nel frontespizio della dichiarazione;
  • entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, l’originale della dichiarazione, firmata dal contribuente e redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate, unitamente a copia della comunicazione dell’Agenzia (ricevuta), che attesta l’avvenuta ricezione della dichiarazione. L’attestazione di ricezione telematica è prova per il dichiarante di avvenuta presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all’originale della dichiarazione e alla restante documentazione, fino al termine del periodo previsto per l’attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria.

Gli intermediari abilitati, le società del gruppo o gli altri incaricati (società del gruppo o altre Amministrazioni) devono conservare copia della dichiarazione trasmessa, anche su supporto informatico, per lo stesso periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, ai fini dell’eventuale esibizione all’Amministrazione finanziaria in sede di controllo.
Il contribuente dovrà verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell’intermediario, segnalando eventuali inadempienze a qualsiasi Ufficio della Regione in cui è fissato il proprio domicilio fiscale e rivolgersi, eventualmente, ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione, per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.

Trasmissione da parte di società appartenenti a gruppi. Per quanto riguarda i gruppi, la trasmissione telematica della dichiarazione relativa ai soggetti a questi appartenenti, può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel.
Osserva – Si considerano appartenenti al gruppo l’ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, le cui azioni o quote sono possedute dall’ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50% del capitale fin dall’inizio del periodo d’imposta precedente.La società del gruppo può effettuare la presentazione per via telematica delle dichiarazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo per le quali assume l’impegno alla presentazione della dichiarazione. Possono altresì avvalersi delle stesse modalità di presentazione telematica le società appartenenti al medesimo gruppo che operano come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appartengano al medesimo gruppo.
È possibile presentare, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario.Le società e gli enti che assolvono all’obbligo di presentazione per via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l’abilitazione alla trasmissione telematica. Per incaricare un’altra società del gruppo della presentazione telematica della propria dichiarazione, la società dichiarante deve consegnare la propria dichiarazione, debitamente sottoscritta, alla società incaricata; quest’ultima società dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione telematica da parte degli intermediari abilitati.

4. Termini di presentazione

Il termine di presentazione del modello REDDITI SC scade l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (art. 2, comma 2, D.P.R. n. 322/1998, come modificato dal D.Lgs. n. 1/2024).

In base alle norme che hanno introdotto il Concordato Preventivo Biennale, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 il termine scade il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (art. 38, comma 1, D.Lgs. n. 13/2024).
Quindi:

  • un contribuente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare deve presentare la dichiarazione in via telematica entro il 15 ottobre 2024;
  • un contribuente, ad esempio, con periodo d’imposta 1° luglio 2023 – 30 giugno 2024 deve presentare il modello REDDITI 2024 entro il 15 aprile 2025.

Restano, comunque, fermi i particolari termini previsti nei casi di liquidazione, trasformazione, fusione o scissione totale (art. 5 e 5-bis del D.P.R. n. 322/1998).

Modello

Termini di presentazione

Modello Redditi SC 2024 (redditi 2023) Entro il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (15 ottobre 2024 per i soggetti solari).
Dal Modello Redditi SC 2025 (redditi 2024) Entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (30 settembre per i soggetti solari).

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5. Novità in materia di versamenti

A partire dalla dichiarazione dei redditi 2023 (Modello Redditi 2024) ci sono alcune importanti novità anche relativamente ai versamenti. A tal proposito, va segnalato che:

  • i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
  • in base a quanto previsto dal decreto che ha introdotto il Concordato preventivo biennale (D.Lgs. n. 13/2024) l’acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato è calcolato sulla base dei redditi concordati. Per l’anno d’imposta 2024, se l’acconto è versato in due rate, la seconda rata è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie;
  • è possibile versare una ulteriore rata delle imposte a saldo ed acconto derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP entro il 16 dicembre: quindi si passa da una rateazione di massimo 6 rate a 7 rate;
  • i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione, tenuti a effettuare entro il 30 giugno 2024 (il termine è prorogato al 1° luglio 2024, in quanto il 30 giugno 2024 è domenica) i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle IRAP, per il primo anno di applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione.

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