Modello 730/2024: aspetti operativi e novità

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La dichiarazione 730 di quest’anno contiene alcune importanti novità tra cui quelle relative all’entrata in vigore di una consistente parte della Riforma fiscale. Infatti, sono state estese le casistiche di presentazione, permettendo l’utilizzo del 730 anche per la rivalutazione dei terreni, per dichiarare i redditi di capitale di fonte estera e per adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale. Non mancano poi, le novità legate alle singole tipologie di redditi e alle detrazioni per oneri e spese e crediti d’imposta.

Indice

1. Le novità in sintesi
2. Chi può presentare il modello 730
3. Chi non può presentare il modello 730
4. Modalità di presentazione
5. Modello 730 senza sostituto d’imposta
6. Termini di presentazione
7. Altre novità

1. Le novità in sintesi

Con il provvedimento 28 febbraio 2024, n. 68472/2024, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 730/2024 valido per dichiarare i redditi 2023.

La dichiarazione contiene alcune novità rispetto a quella dello scorso anno, dovute principalmente alle norme che sono state emanate nel corso del 2023 e, soprattutto, all’entrata in vigore della parte della Riforma fiscale dedicata agli adempimenti (D.Lgs. n. 1/2024).

Tra le altre cose, a seguito dell’entrata in vigore della suddetta Riforma fiscale, da quest’anno, si ampliano le fattispecie che possono essere dichiarate con il modello 730.

In particolare, oltre ad estendere a tutti la possibilità di presentare la dichiarazione nella forma “senza sostituto d’imposta”, il modello 730 può essere utilizzato anche in caso di:

  • rivalutazione dei terreni (nuova Sezione II del Quadro L);
  • percepimento di redditi di capitale di fonte estera (nuova Sezione III del Quadro L);
  • adempimento degli obblighi relativi al monitoraggio fiscale (nuovo Quadro W).

Inoltre, ci sono novità che interessano i seguenti quadri:

  • Quadro C – Redditi di lavoro dipendente e pensioni: debutta la nuova disciplina del lavoro sportivo e la tassazione agevolata delle mance del personale del settore ricettivo;
  • Quadro E – Spese e oneri: riguardo al Superbonus, per le spese sostenute nel 2022, è possibile ripartire la detrazione in 10 rate annuali; inoltre, per le spese sostenute nel 2023, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 90% e non più quella del 110%. Cambia anche il limite per la detrazione relativa al c.d. “bonus mobili” che passa a 8.000 euro;
  • Quadro G – Crediti d’imposta: debuttano tre nuovi crediti d’imposta e precisamente il credito d’imposta sulle mediazioni, quello spettante in caso di successo della negoziazione e quello commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione.

2. Chi può presentare il modello 730

La possibilità di poter utilizzare il modello 730 per adempiere ai propri obblighi dichiarativi dipende da una serie di:

  • condizioni soggettive;
  • condizioni oggettive e cioè legate al tipo di reddito percepito.
Condizioni soggettive Condizioni oggettive
Possono presentare il Mod. 730/2024:

  • i titolari di reddito di lavoro dipendente o di pensione (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è drminato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito Decreto ministeriale);
  • i contribuenti che percepiscono indennità sostitutive del reddito di lavoro dipendente (ad esempio, trattamento di integrazione salariale, indennità di mobilità, ecc.);
  • i soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli, nonché quelle di piccola pesca;
  • i sacerdoti della Chiesa cattolica;
  • i giudici costituzionali, i parlamentari nazionali e gli altri titolari di cariche pubbliche elettive (ad esempio, i consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
  • le persone impegnate in lavori socialmente utili;
  • i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno se il contratto dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo e si conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio;
  • il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, rivolgendosi al sostituto ovvero ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2023 al mese di giugno dell’anno 2024;
  • i produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), IRAP e IVA.
Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2023 hanno percepito:

  • redditi di lavoro dipendente e pensione e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad esempio, co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (ad esempio, prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
  • redditi diversi (ad esempio, plusvalenze su immobili o redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella Sezione II del Quadro D.
  • redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo, percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti indicati nella sezione III del quadro L.

 

Attenzione – Dal 2024, possono utilizzare il modello 730 anche coloro che:

  • rivalutano i terreni fruendo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione (nuova Sezione II del Quadro L);
  • adempiono agli obblighi relativi al monitoraggio delle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e/o che sono tenuti al pagamento delle relative imposte (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività), compilando il nuovo Quadro W.

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3. Chi non può presentare il modello 730

Non possono utilizzare il modello 730 e, quindi, devono presentare il modello REDDITI Persone fisiche 2024, i contribuenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

1) nel 2023 hanno percepito:
– redditi derivanti da produzione di “agroenergie” che non si considerano produttive di reddito agrario;
– redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
– redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
– redditi di lavoro autonomo a cui, ai fini delle imposte sui redditi, si applica l’art. 50 del D.P.R. n. 917/1986 (si tratta, sostanzialmente, dei soci delle cooperative artigiane);
– redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5;
– plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate e derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in imprese o enti residenti o localizzati in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
– redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario;
2) nel 2023 e/o nel 2024 non sono residenti in Italia;
3) devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770;
4) utilizzano crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero diversi da quelli che vanno indicati nel rigo G4;
5) nel 2023 hanno percepito redditi da pensione erogati da soggetti esteri, e che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia;
6) devono compilare il prospetto degli aiuti di Stato, ad eccezione degli agricoltori in regime di esonero che sono beneficiari unicamente di crediti d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione nel Mod. F24;
7) destinano a locazione breve più di 4 appartamenti (in questo caso si presume l’esercizio di attività d’impresa).

4. Modalità di presentazione

Il modello 730 può essere presentato in modalità precompilato o ordinario.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate a partire dal 30 aprile mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione precompilata nell’apposita sezione riservata del sito internet. I contribuenti possono solo visualizzarla, in quanto, per l’invio, con o senza modifiche, occorre aspettare alcuni giorni dopo.

Osserva – È possibile delegare oltre il proprio sostituto d’imposta, il Caf o un professionista abilitato, anche un parente o un soggetto di fiducia.

Dichiarazione precompilata Dichiarazione in modalità non precompilata (modello 730 ordinario)
Può essere presentata:

  • direttamente, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate;
  • delegando il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale (sempre che abbia dato la disponibilità entro il 15 gennaio);
  • delegando un CAF o un professionista (più specificamente, un iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell’assistenza fiscale – restano dunque esclusi i tributaristi e i geometri fiscalisti), presentando anche la relativa documentazione. In tal caso l’attività di verifica di conformità è effettuata sui dati della dichiarazione compresi quelli forniti con la dichiarazione precompilata e comporta assunzione di responsabilità.
Può essere presentata:

  • al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest’ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale per quell’anno;
  • a un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale).

 

5. Modello 730 senza sostituto d’imposta

Dal 2024, i contribuenti possono utilizzare il modello 730 senza sostituto, precompilato o ordinario, indipendentemente dall’avere o meno, nel corso del 2024, un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

Il modello 730 senza sostituto precompilato va presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate ovvero a un Caf o a un professionista abilitato.

Il modello 730 senza sostituto ordinario va presentato a un Caf o a un professionista abilitato.

6. Termini di presentazione

Il Mod. 730/2024 precompilato, sia che ci si rivolga ad un CAF/professionista che al sostituto d’imposta, deve essere presentato al massimo entro il 30 settembre 2024.

Sono previste, comunque, alcune scadenze intermedie e precisamente:

  • 17 giugno 2024 (il 15 cade di sabato), per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto entro il 31 maggio 2024;
  • 1° luglio 2024 (il 29 giugno cade di sabato), per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 1° al 20 giugno 2024;
  • 23 luglio 2024, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 21 giugno 2024 al 15 luglio 2024;
  • 16 settembre 2024 (il 15 cade di domenica), per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 16 luglio 2024 al 31 agosto 2024;
  • 30 settembre 2024, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 1° al 30 settembre 2024.

Sempre entro il 30 settembre 2024 va presentata la dichiarazione direttamente dal contribuente.

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7. Altre novità

Relativamente ai singoli quadri si segnalano le seguenti ulteriori novità:

Quadro

Novità

Quadro C – Redditi di lavoro dipendente e assimilati
  • Riforma del lavoro sportivo: dal 1° luglio 2023 è entrata in vigore la riforma del lavoro sportivo, introdotta dal D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, che ha interessato in particolare il lavoro sportivo dilettantistico. Tra le altre cose, sono stati eliminati dai redditi diversi, di cui all’art. 67 D.P.R. n. 917/1986, quelli percepiti nell’ambito dell’attività sportiva dilettantistica;
  • Rigo C16 – Mance dipendenti settore ricettivo: nel Mod. 730/2024 fa il suo debutto la nuova disciplina sulle mance elargite ai lavoratori delle strutture ricettive e delle imprese di somministrazione di cibi e bevande del settore privato. A scelta del lavoratore, queste somme possono essere assoggettate ad un’imposta sostituiva dell’IRPEF e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5%;
  • Rigo C4 – Detassazione premi di risultato: nel periodo d’imposta 2023, è ridotta dal 10% al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato;
  • Rigo C5 – Detrazione settore comparto e sicurezza: nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di 571 euro ai lavoratori che nell’anno 2022 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro.
Quadro E – Oneri e spese
  • Superbonus: per le spese sostenute nel 2022, è possibile ripartire la detrazione in 10 rate annuali; inoltre, per le spese sostenute nel 2023, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 90% e non più quella del 110%;
  • Bonus mobili: per l’anno 2023, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è pari a 8.000 euro;
  • è stata anche ripristinata la detrazione del 50 % dell’IVA pagata per l’acquisto di abitazioni principali in classe energetica A o B.
Quadro G – Crediti d’imposta Nel Rigo G15, si segnalano i crediti d’imposta:

  • commisurato all’indennità corrisposta agli organismi di mediazione alle parti che raggiungono un accordo di conciliazione (codice 16);
  • spettante in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo (codice 17);
  • commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione quando è raggiunto l’accordo in caso di mediazione demandata dal giudice (codice 18).
Quadro L – Altri dati
  • Righi L6 e L7: va indicata la rivalutazione dei terreni, compresi quelli edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2023;
  • Rigo L8: vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo, percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti.
Quadro W – Investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale Deve essere compilato dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale per adempiere agli obblighi di “monitoraggio fiscale” ed anche per le cripto-attività detenute attraverso “portafogli”, “conti digitali” o altri sistemi di archiviazione o conservazione.
Nel Quadro vanno calcolate anche le imposte sostitutive IVIE, IVAFE e sulle Cripto-attività.

 

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