L’introduzione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale

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Con il D.L. 50/2017 sono stati introdotti gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) con il precipuo scopo di “favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l’Amministrazione finanziaria, anche con l’utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali” (Art. 9 bis DL 50/2017).

Pertanto, la genesi degli ISA non è da ricondurre ad una mera revisione del sistema degli studi di settore (e dei parametri) ma ad una radicale modifica dello strumento, passando da una finalità di accertamento ad una finalità di compliance più conforme alle nuove modalità di operare dell’Agenzia delle Entrate, improntate all’emersione volontaria piuttosto che alla repressione. Tale cambio di orientamento, tuttavia, deriva anche dalla ormai consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità che ha di fatto progressivamente disinnescato gli accertamenti basati sugli studi di settore sino a renderli, di fatto, impraticabili.

Gli ISA, la cui prima introduzione era prevista per l’anno 2017 (dichiarazioni 2018) sono stati rinviati con la Legge di Stabilità 2018 al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 (dichiarazioni 2019).

Il processo di transizione dagli studi di settore/parametri agli ISA si è infatti completato con il D.M. 28/12/2018 con il quale sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale. Gli ISA esprimono, attraverso un punteggio attribuito su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità del contribuente; dal grado di affidabilità ne deriverà anche l’accesso al regime premiale previsto dall’art. 9 bis del D.L. 50/2017.

Ambito soggettivo

Gli ISA sono applicati a tutti i contribuenti, per le cui attività sono stati sviluppati appositi indici e che non rientrano nelle seguenti categorie (Art. 9 bis D.L. 50/2017 e D.M. 28/12/2018):

  • hanno iniziato o cessato l’attività entro 6 mesi, ovvero non si trovano in un normale periodo di svolgimento dell’attività (procedura concorsuale del fallimento, interruzione dell’attività per tutto l’anno a causa di lavori di ristrutturazione dei locali, affitto dell’unica azienda, eventi sismici);
  • dichiarano ricavi provenienti da: corrispettivi di cessioni di beni; prestazioni di servizi ai quali è devoluta l’attività di impresa; materie prime e sussidiarie, semilavorati o altri beni mobili; indennità di risarcimento; contributi in denaro; contributi versati in corso di esercizio;
  • hanno dichiarato ricavi superiori a 5.164.569 euro;
  • applicano il regime forfettario disciplinato dalla L. 190/2014 o si avvalgono del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile previsto dal DL 98/2011 (regime dei “minimi”);
  • esercitano una o più attività, non rientranti all’interno dello stesso indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati, relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
  • Enti del terzo settore non commerciali che determinano in modo forfettario il reddito secondo il D. Lgs. 117/2017;
  • organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs. 117/2017;
  • imprese sociali di cui al D. Lgs. 112/2017;
  • società consortili, società cooperative e i consorzi che operano solo a favore delle imprese socie od associati e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano solo a favore degli utenti stessi;
  • esercitano in ogni forma di società cooperativa le attività di “Trasporto con taxi” (codice attività 49.32.10) e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” (codice attività 49.32.20), di cui all’ISA AG72U;
  • corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA AG77U.

Leggi anche il post: I modelli dei dati rilevanti per gli ISA.

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