Limiti applicativi del regime del margine per gli oggetti d’arte

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L’Agenzia delle Entrate ha precisato con il principio di diritto n. 19 del 2019 che il regime del margine, in quanto regime speciale e derogatorio, richiede la dimostrazione, ricavabile dal riscontro di precisi requisiti soggettivi e oggettivi, della “circostanza essenziale” che il rivenditore abbia originariamente acquisito i beni pagando un prezzo già comprensivo dell’IVA, senza aver avuto la possibilità di esercitare la detrazione.

Pertanto, la rivendita di opere d’arte non può essere assoggettata al regime del margine se il motivo per il quale il rivenditore non ha detratto l’IVA sull’acquisto dipende dal fatto che quest’ultimo è stato effettuato anteriormente all’introduzione del tributo.

Si ricorda che il regime del margine è disciplinato dagli articoli 36 e ss. del D.L. n. 41 del 1995 e, allo scopo di evitare fenomeni di doppia imposizione, consente – in relazione alla rivendita di alcune tipologie di beni (beni usati, oggetti d’arte, ecc.) – di applicare l’IVA non sull’intero prezzo di vendita, bensì sulla differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto dei beni, purché l’acquisto sia stato effettuato presso privato o soggetti ad essi assimilati ai fini del regime speciale in argomento.

Quindi, secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate, il regime del margine può trovare applicazione solo a condizione che il soggetto passivo IVA rivenditore dei beni abbia originariamente acquisito gli stessi pagando un prezzo già inclusivo dell’imposta, senza aver avuto la possibilità di operare la detrazione.

Il motivo per il quale l’imposta non è stata detratta deve dipendere da cause ordinariamente inerenti all’applicazione del tributo e, dunque, non può dipendere dalla circostanza che l’acquisto è stato effettuato prima dell’introduzione dell’imposta sul valore aggiunto.

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