Legge di Bilancio 2026: l’iper-ammortamento 2026-2028
La legge di Bilancio 2026 ha reintrodotto nell’ordinamento fiscale nazionale l’istituto della maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali, in sostituzione dei precedenti crediti d’imposta. La misura, destinata a investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028, prevede aliquote differenziate, che possono arrivare fino al 180 per cento.
Indice
1. Premessa
2. Ambito soggettivo e cause di esclusione
3. Ambito temporale
4. Come funziona l’agevolazione
5. Condizioni: territorialità e interconnessione
6. Beni Materiali (Allegato IV)
7. Beni Immateriali (Allegato V)
8. Fotovoltaico
9. La gestione operativa
10. La procedura di accesso
11. Gestione della “vita” del bene
12. Aspetti fiscali e contabili
1. Premessa
Con la legge di Bilancio 2026 (art. 1, ai commi da 427 a 436, della legge n. 199/2025) il legislatore ha inteso rilanciare gli investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, abbandonando la logica del credito d’imposta per tornare al meccanismo della variazione in diminuzione della base imponibile (iper-ammortamento).
La norma premia le imprese in utile e posticipa il vantaggio per quelle in perdita, che godranno dell’agevolazione solo in forma di maggiore perdita a riporto per gli esercizi successivi, ma penalizza gli esercizi per i quali il contribuente ha sottoscritto il concordato preventivo biennale, in quanto la maggiore deduzione è comunque ininfluente in presenza di reddito concordato.
2. Ambito soggettivo e cause di esclusione
L’agevolazione è riservata esclusivamente ai titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Restano espressamente esclusi dalla misura, in ragione della tipologia di reddito conseguito o del regime contabile adottato:
- i lavoratori autonomi (artisti e professionisti);
- i soggetti che applicano il regime forfettario;
- le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale.
Il comma 428 dell’art. 1 della legge n. 199/2025 delinea un rigoroso regime di esclusione per le imprese in stato di crisi. In particolare, il beneficio non spetta:
- alle imprese in liquidazione volontaria,
- fallimento,
- liquidazione coatta amministrativa,
- concordato preventivo senza continuità aziendale o
- sottoposte ad altre procedure concorsuali.
Si segnala un disallineamento terminologico rilevato nella scheda di lettura parlamentare: il testo normativo utilizza ancora il termine “fallimento” in luogo della più corretta locuzione “liquidazione giudiziale”, introdotta dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019). Tale imprecisione lessicale non inficia la sostanza dell’esclusione, che colpisce le imprese non operative o in dissesto.
Sono altresì escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.
ATTENZIONE: Per i soggetti ammessi, la spettanza è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi contributivi (DURC regolare), che si assume debbano essere rispettati per l’intero periodo di fruizione dei benefici.
3. Ambito temporale
La finestra temporale per l’effettuazione degli investimenti decorre dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
A differenza delle precedenti versioni dell’agevolazione e dei crediti d’imposta Transizione 4.0, la norma attuale non prevede un termine “lungo” subordinato alla prenotazione (accettazione dell’ordine e pagamento dell’acconto del 20%) entro la scadenza principale, per quanto, come si vedrà nel seguito, il vincolo dell’acconto torna sotto altra forma con riferimento all’iter procedurale.
ATTENZIONE: Rileva pertanto esclusivamente la data di effettuazione dell’investimento secondo le regole generali dell’articolo 109 del TUIR (consegna o spedizione per i beni mobili, sottoscrizione del verbale di consegna per il leasing), che deve cadere tassativamente entro il 30 settembre 2028.
4. Come funziona l’agevolazione
L’incentivo si sostanzia in una maggiorazione del costo di acquisizione del bene, rilevante ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili (IRES e IRPEF). Si tratta, operativamente, di una deduzione extracontabile da operare in dichiarazione dei redditi tramite variazioni in diminuzione.
Le aliquote sono strutturate secondo un meccanismo a scaglioni (“fino a” / “oltre”), applicabili alla specifica porzione di investimento che ricade nella fascia di riferimento:
- 180 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
ESEMPIO: Si ipotizzi un’impresa che effettua un investimento complessivo in beni 4.0 pari a 6 milioni di euro nel periodo d’imposta 2026. Il calcolo della maggiorazione non avviene applicando un’aliquota unica sul totale, bensì segmentando l’importo:
- Sui primi 2.500.000 euro si applica il 180% = 4.500.000 euro di maggiorazione.
- Sui restanti 3.500.000 euro (da 2,5 a 6 mln) si applica il 100% = 3.500.000 euro di maggiorazione.
- Totale Maggiorazione: 8.000.000 euro. Considerando un’aliquota IRES del 24%, il risparmio fiscale netto complessivo ammonterebbe a 1.920.000 euro (il 24% di 8 milioni), da fruire lungo la vita utile fiscale del bene.
5. Condizioni: territorialità e interconnessione
L’accesso alla maggiorazione non dipende esclusivamente dalla tipologia del bene acquistato, ma è subordinato al rispetto di stringenti requisiti di natura geografica e tecnologica.
Una delle novità più impattanti rispetto a misure similari assunte nel passato riguarda l’origine dei beni. Il comma 427 stabilisce esplicitamente che l’agevolazione spetta solo per i beni prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo.
Questa clausola di territorialità impone alle imprese una verifica preliminare sulla catena di fornitura (supply chain). Non è sufficiente che il fornitore sia europeo; è necessario che il bene stesso abbia certificazione di origine UE o SEE. Vi è tuttavia da segnalare che su punto sono state annunciate possibili future modifiche all’impianto normativo.
Quanto ai requisiti tecnici indispensabili, per i beni materiali resta confermato l’impianto che ha caratterizzato il piano Industria 4.0. I beni devono soddisfare tutte le seguenti cinque caratteristiche obbligatorie:
- controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
- interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
- integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura;
- interfaccia uomo-macchina (HMI) semplice e intuitiva;
- rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.
In aggiunta, i beni devono possedere almeno due tra le seguenti tre caratteristiche ulteriori per essere considerati assimilabili ai sistemi cyberfisici:
- sistemi di telemanutenzione, telediagnosi o controllo in remoto;
- monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo tramite sensori;
- integrazione tra macchina fisica e modellizzazione/simulazione del comportamento (Digital Twin).
ATTENZIONE: L’interconnessione è il requisito cardine: il bene deve essere in grado di scambiare informazioni con i sistemi interni (es. gestionale, MES) tramite protocolli standard riconosciuti (es. TCP/IP, MQTT, OPC UA) ed essere identificato univocamente mediante un indirizzo IP.
L’elencazione puntuale degli investimenti agevolabili è contenuta negli allegati IV e V alla legge di Bilancio 2026.
6. Beni Materiali (Allegato IV)
L’Allegato IV annesso alla legge di Bilancio elenca i beni strumentali materiali funzionali alla trasformazione 4.0. La nuova versione dell’allegato ripropone in gran parte l’elencazione dei beni materiale 4.0 già prevista in passato, ma lascia anche spazio all’hardware per la gestione dei dati e l’IA, riconoscendo che l’infrastruttura di calcolo è ormai inscindibile dalla macchina produttiva.
Le categorie principali sono:
- Gruppo I: Macchine utensili per asportazione, deformazione, assemblaggio, robot e sistemi di movimentazione.
- Gruppo II: Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità.
- Gruppo III: Dispositivi per l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell’ergonomia (es. esoscheletri, banchi di lavoro adattivi).
- Gruppo IV (Nuovo): Beni strumentali per l’elaborazione, la memorizzazione e la trasmissione dati.
L’allegato cita esplicitamente tecnologie che integrano l’Intelligenza Artificiale direttamente nell’hardware, quali, ad esempio:
- Sistemi di visione intelligente: Il punto l) del Gruppo II include sistemi di acquisizione immagini che utilizzano “algoritmi di intelligenza artificiale, per l’identificazione automatica di non conformità”.
- Infrastrutture di Calcolo (HPC): Il punto 1.a) del Gruppo IV rende agevolabili le “infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni (HPC)” e i “server GPU” dedicati all’addestramento ed esecuzione di modelli IA.
- Edge Computing: Il punto 1.b) del Gruppo IV include i dispositivi di edge computing industriale (gateway IoT intelligenti, edge server) che permettono di elaborare i dati direttamente a bordo macchina per ridurre la latenza.
Sono espressamente esclusi dall’Allegato IV i beni “di consumo” generico non integrati nei processi operativi, quali personal computer, notebook, tablet, stampanti da ufficio e dispositivi per l’archiviazione personale.
7. Beni Immateriali (Allegato V)
Con la legge di Bilancio 2026 tornano ad essere agevolabili anche i beni immateriali. Per tale tipologia di investimento occorre guardare all’Allegato V, dedicato ai software, ai sistemi e alle piattaforme, che ha subito una profonda revisione rispetto al passato, abbracciando le ultime frontiere dell’informatica industriale.
Le nuove voci di maggiore interesse includono:
- Intelligenza Artificiale Generativa e “Agentic AI” Il punto dd) introduce specificamente l’IA avanzata:
- LLM (Large Language Models): Software basati su IA generativa per la creazione automatizzata di documentazione tecnica, codice o supporto alle decisioni.
- Agentic AI: Piattaforme di “intelligenza artificiale autonoma” capaci non solo di suggerire, ma di eseguire task complessi e orchestrare flussi di lavoro con capacità decisionale.
- Manutenzione Predittiva e MLOps: vengono agevolati i software e gli algoritmi di IA specifici per la manutenzione predittiva, in grado di anticipare i guasti analizzando i dati storici e in tempo reale. Inoltre, rientrano nell’incentivo le piattaforme MLOps per la gestione del ciclo di vita dei modelli IA (versionamento, monitoraggio, aggiornamento).
- Passaporto Digitale e Sostenibilità (ESG): in ottica di transizione ecologica, il punto ee) include software per il calcolo della Carbon Footprint e per la gestione del Passaporto Digitale del Prodotto (Digital Product Passport), strumento essenziale per garantire la tracciabilità e la circolarità della filiera.
- Cybersecurity e Data Spaces: Il punto u) copre software per la protezione di reti e macchine (cybersecurity OT) con funzionalità di rilevamento anomalie e risposta automatizzata. Il punto ff) apre agli ecosistemi di dati (Data Spaces) per lo scambio sicuro di informazioni tra partner della filiera.
ESEMPIO: Un’azienda metalmeccanica che acquista un software per la gestione della produzione (MES) che integra un modulo di AI Generativa per interrogare il database guasti in linguaggio naturale (“Qual è la causa più probabile del fermo alla pressa 3?“) e un modulo per il calcolo automatico dell’impronta di carbonio del lotto prodotto, può iper-ammortizzare l’intero costo della licenza software secondo le aliquote previste (fino al 180% se l’investimento totale rientra nel primo scaglione).
8. Fotovoltaico
Approfondimento a parte merita il comma 429, che estende l’iper-ammortamento agli investimenti in beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, compresi i relativi sistemi di stoccaggio.
Occorre evidenziare il fatto che, rispetto alle ipotesi iniziali, il testo definitivo della legge di Bilancio 2026 prevede restrizioni severe sui requisiti tecnici dei moduli fotovoltaici e prevede, sotto il profilo della maggiorazione riconosciuta a titolo di iper-ammortamento i medesimi criteri previsti per i beni materiali ed immateriali, mentre in prima battuta per il fotovoltaico erano previsti maggiorazioni ancora superiori.
ATTENZIONE: Non tutti i pannelli fotovoltaici sono agevolabili. La norma richiama esclusivamente le lettere b) e c) dell’art. 12, comma 1, del D.L. n. 181/2023, escludendo la fascia base (lettera a), efficienza 21,5%) inizialmente prevista nel disegno di legge. Per accedere alla maggiorazione del 180% (o alle aliquote successive), i moduli devono tassativamente:
- essere prodotti negli Stati membri dell’Unione europea;
- rientrare in una delle seguenti categorie prestazionali:
- Moduli con celle (anch’esse UE) con efficienza di cella almeno pari al 23,5 per cento;
- Moduli (UE) composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem (UE) con efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.
Inoltre, in base alla bozza del decreto attuativo, il dimensionamento dell’impianto non potrà eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva e i sistemi di accumulo saranno agevolabili entro un limite di spesa massimo di 900 euro/kWh.
L’autoconsumo può avvenire anche “a distanza”, purché i siti siano nella disponibilità dell’autoconsumatore.
9. La gestione operativa
L’accesso all’incentivo non è automatico ma subordinato a una procedura di accreditamento. Il comma 430 demanda al GSE S.p.A. lo sviluppo di una piattaforma telematica dedicata per la trasmissione di comunicazioni e certificazioni, secondo modelli standardizzati che saranno definiti con decreto ministeriale.
Il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali o europee (es. Sabatini, Bonus Sud) a condizione che:
- il sostegno non copra le medesime quote di costo;
- il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. In caso di cumulo, la base di calcolo dell’iper-ammortamento deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni ricevute.
ATTENZIONE: È espressamente previsto, invece, il divieto assoluto di sovrapposizione con il credito d’imposta per la transizione ecologica e digitale (credito d’imposta di cui all’art. 1, comma 446, della legge n. 207/2024).
10. La procedura di accesso
Sebbene il decreto attuativo MIMIT-MEF non sia ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la bozza circolante del testo delinea un iter di accesso rigoroso, gestito interamente tramite la piattaforma informatica del GSE S.p.A. (accessibile via SPID nell’Area Clienti). L’automatismo del passato viene sostituito da una procedura a tre fasi obbligatorie, finalizzata al monitoraggio puntuale delle risorse:
- Comunicazione preventiva (prenotazione): l’impresa deve trasmettere un modello indicando l’ammontare complessivo degli investimenti programmati.
- Comunicazione di conferma: una volta ricevuta la notifica di esito positivo dal GSE (che verifica la disponibilità dei fondi), l’impresa ha 60 giorni di tempo per inviare una comunicazione di conferma. Questa deve attestare l’avvenuto pagamento di un acconto pari almeno al 20 per cento del costo di acquisizione. Il mancato invio della conferma o il mancato versamento dell’acconto entro i 60 giorni comporta la decadenza dalla prenotazione.
- Comunicazione di completamento: al termine dell’investimento, e tassativamente entro il 15 novembre 2028, l’impresa trasmette una comunicazione finale che non potrà avere ad oggetto investimenti superiori a quelli prenotati / confermati. Tale comunicazione dovrà essere corredata dalle attestazioni relative alla perizia tecnica asseverata e alla certificazione contabile (vedasi a seguire “oneri documentali”).
Il termine del 15 novembre è prorogabile di 15 giorni solo in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE.
TEMPISTICHE DEL GSE: verifica i dati entro 10 giorni dalla ricezione. In caso di esito positivo, comunica il via libera; in caso di carenze, richiede integrazioni a cui l’impresa deve rispondere entro ulteriori 10 giorni.
Quanto agli oneri documentali, sulla base della bozza del decreto attuativo saranno necessari:
- Perizia Tecnica Asseverata rilasciata da ingegneri, periti industriali o enti accreditati. Per i beni di costo unitario inferiore a 000 euro, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.
- Certificazione Contabile rilasciata da un revisore legale dei conti, necessaria per attestare l’effettivo sostenimento delle spese.
- Prova dell’origine: per soddisfare il requisito di territorialità, l’impresa dovrà dotarsi di certificato di origine (beni materiali) o dichiarazione del produttore (software) che attesti la provenienza UE/SEE.
11. Gestione della “vita” del bene
Il legislatore ha previsto un meccanismo di recapture (recupero) dell’agevolazione. Se il bene viene ceduto a titolo oneroso o delocalizzato in strutture produttive estere durante il periodo di fruizione dell’ammortamento, il beneficio cessa e le quote residue non sono più deducibili.
Tuttavia, la fruizione delle quote residue è mantenuta se, nello stesso periodo d’imposta della cessione, l’impresa sostituisce il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori, con la precisazione che se il costo del bene sostitutivo è inferiore a quello del bene originario, la deduzione prosegue solo fino a concorrenza del nuovo costo.
ESEMPIO: Ipotizziamo un bene originario da 1.000 euro (maggiorazione 1.800 euro) sostituito con uno da 800 euro.
- Quote già dedotte: restano acquisite.
- Quote future: vengono ricalcolate proporzionalmente al nuovo valore (800 euro), riducendo la maggiorazione residua spettante.
12. Aspetti fiscali e contabili
L’iper-ammortamento opera esclusivamente in ambito fiscale come variazione in diminuzione nel modello Redditi (deduzione extracontabile).
In bilancio, il bene viene ammortizzato secondo le aliquote civilistiche ordinarie; fiscalmente, l’impresa deduce quote aggiuntive derivanti dalla maggiorazione del costo (es. 180%). Se in un esercizio l’impresa è in perdita, la quota di iper-ammortamento aumenta la perdita fiscale riportabile secondo le regole ordinarie.
Posto che alcuna variazione è stata apportata al D.Lgs. n. 13/2024 in materia di concordato preventivo biennale, la variazione in diminuzione è di fatto ininfluente per le imprese in regime di concordato e dunque il beneficio viene perso per gli anni concordatari.
Quanto agli acconti dovuti per il 2026, il comma 434 introduce una specifica clausola di sterilizzazione. La determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 deve essere effettuata senza tener conto delle disposizioni sull’iper-ammortamento.
