Le novità del modello di Dichiarazione IVA 2024

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Approvato il nuovo modello di dichiarazione IVA 2024, da utilizzare per la dichiarazione relativa all’anno di imposta 2023, con le relative istruzioni. Va presentato dal 1° febbraio al 30 aprile 2024 (Provvedimento n. 8230 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2024).

Oltre al modello di Dichiarazione IVA ordinario è stato approvato il modello IVA Base 2024 che possono utilizzare solo determinati soggetti passivi IVA, in linea generale i soggetti passivi IVA che non hanno effettuato operazioni con l’estero.

Indice

1. Le novità del modello
2. Soggetti obbligati
3. Soggetti esonerati
4. Termini di presentazione

1. Le novità del modello

Le novità del modello di Dichiarazione IVA 2024 non sono numerose. Nel dettaglio, sono intervenute le seguenti modifiche:

  • la soppressione del quadro VB. Quadro che era stato inserito nelle dichiarazioni IVA degli anni precedenti al fine di consentire l’indicazione degli estremi identificativi dei rapporti finanziari da parte dei soggetti che intendono avvalersi della riduzione delle sanzioni prevista dall’art. 2, comma 36-vicies ter, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138;
  • l’eliminazione nel quadro VA, sezione 2, del rigo VA16, riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19. Rigo ormai superfluo;
  • l’introduzione nel quadro VE, sezione 1, per i soggetti nel regime speciale agricolo di cui all’art. 34 del DPR n. 633/1972, della nuova percentuale di compensazione del 7 per cento nel rigo VE4. Contestualmente vi è stata la soppressione della percentuale di compensazione pari al 9,5 per cento. Medesime modifiche delle percentuali di compensazioni le ritroviamo anche nel quadro VF;
  • nel quadro VL, sezione 2, nel rigo VL8 è stato inserito il campo 3, per indicare l’eccedenza a credito risultante dall’ultima dichiarazione del Gruppo IVA cessato o dall’ultimo Prospetto IVA 26 PR della liquidazione IVA di gruppo cessata;
  • l’introduzione, nella sezione 3, del rigo VO36, riservato ai soggetti che esercitano l’attività oleoturistica, della casella per comunicare la revoca dell’opzione per il regime ordinario.

2. Soggetti obbligati

Risulta opportuno ricordare che in linea generale sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa (sotto qualsiasi forma giuridica) ovvero attività artistiche o professionali (anche in forma associata), titolari di partita IVA.

Attenzione – La dichiarazione va comunque presentata qualora i suddetti soggetti passivi nel corso del 2023:

  • non abbiano effettuato operazioni IVA;
  • non siano tenuti al versamento dell’imposta;
  • non abbiano svolto alcuna attività;
  • abbiano effettuato solo operazioni non imponibili ex artt. 8, 8-bis e 9, del D.P.R. n. 633/1972;
  • abbiano effettuato operazioni di cessione rottami (ex art. 74, commi 7 e 8, del D.P.R. n. 633/1972).

Sono, inoltre, obbligati alla dichiarazione annuale IVA i soggetti (agricoltori esonerati, esercenti attività di intrattenimento) che in precedenza abbiano optato per l’applicazione dell’IVA in modo ordinario, gli eredi, il curatore fallimentare, le società incorporanti, le società beneficiarie in caso di scissione.

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2. Soggetti esonerati

Invece, rimangono esonerati dall’obbligo di presentazione della Dichiarazione IVA 2024:

  • i contribuenti che nel 2023 hanno registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972;
  • i contribuenti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti (art. 36-bis, D.P.R. n. 633/1972) e hanno effettuato solo operazioni esenti. L’esonero non si applica qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, D.L. n. 331/1993) o siano state eseguite le rettifiche di cui all’art. 19-bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l’imposta è dovuta da parte del cessionario/committente – cioè mediante reverse charge (servizi edili, oro, rottami, ecc.);
  • i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario/minimi per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
  • i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti IVA (art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972);
  • gli esercenti attività di giochi, intrattenimenti e altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, qualora non abbiano optato per l’applicazione dell’IVA secondo criteri ordinari;
  • le ditte individuali che hanno concesso in affitto l’unica azienda e non esercitano altra attività rilevante ai fini IVA;
  • i soggetti IVA residenti in altri Stati UE: i) che hanno nominato il rappresentante fiscale “leggero”; ii) qualora abbiano effettuato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta (art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993);
  • le associazioni sportive dilettantistiche (e soggetti equiparati) che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime forfetario di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, consistente nell’esonero dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
  • i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi a tutti i servizi resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta;
  • i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 75, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 7.000 (art. 34-ter).

2.Termini di presentazione

Come per gli altri anni il modello di Dichiarazione IVA 2024 dovrà essere presentato telematicamente dal 1° febbraio al 30 aprile 2024.

Osserva – Si ricorda che, ai sensi degli artt. 2 e 8 del D.P.R. n. 322/1998, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

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