IVA errata in fattura: sì alla detrazione ma con sanzione

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La Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) ha introdotto una sanzione amministrativa – da 250 a 10.000 euro (nuova formulazione dell’articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 471/1997) – per il cessionario/committente in caso di applicazione dell’IVA in misura superiore a quella dovuta, erroneamente assolta dal cedente/prestatore, fermo restando il diritto del cessionario/committente alla detrazione.

Sanzioni per IVA erroneamente assolta dal cedente/prestatore e detrazione da parte del cessionario/committente

Prima della Legge di Bilancio 2018 Dopo la Legge di Bilancio 2018
Sanzione dal 90% al 180% dell’IVA erroneamente detratta e senza possibilità di detrazione per il cessionario/committente in caso di applicazione dell’IVA in misura superiore a quella dovuta, erroneamente assolta dal cedente/prestatore. Sanzione amministrativa da 250 a 10.000 euro per il cessionario/committente in caso di applicazione dell’IVA in misura superiore a quella dovuta, erroneamente assolta dal cedente/prestatore, fermo restando il diritto del cessionario/committente alla detrazione.
La restituzione dell’imposta è esclusa se il versamento è avvenuto in un contesto di frode fiscale.
La nuova disposizione si riferisce alle ipotesi in cui l’IVA sia stata calcolata in eccesso rispetto al dovuto, nel caso di errore nell’aliquota oppure nel caso di operazione assoggettata a IVA e invece da considerarsi detassata: non soggetta, non imponibile, esente.

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Esempio: si pensi ai casi in cui l’IVA sia stata applicata con aliquota ordinaria del 22% anziché con quella agevolata del 10% come previsto per i beni/servizi ceduti/prestati. Prima della Legge di Bilancio 2018 il cessionario/committente non poteva detrarre l’IVA sul delta del 12% (22% – 10%) e nel caso in cui, comunque, lo stesso avesse proceduto alla detrazione tornava applicabile una sanzione dal 90% al 180% dell’imposta erroneamente detratta con contestuale riversamento di quanto detratto in eccesso. A seguito della novità introdotta con la Legge di Bilancio 2018, nel caso proposto il cessionario/committente può detrarre l’IVA, sempre che non si sia in presenza di frode fiscale, e dovrà pagare una sanzione amministrativa da 250 a 10.000 euro. Ferma restando la possibilità di sanare l’operazione mediante ravvedimento operoso.

Le stesse considerazioni di quanto sopra valgono nel caso in cui il cedente/prestatore abbia applicato l’IVA per un’operazione esclusa, non imponibile oppure esente.

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