ISA: benefici premiali e strategie di controllo

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Uno degli aspetti fondamentali degli ISA, distinguente rispetto agli studi di settore, consiste nei benefici premiali previsti dalla Legge per i contribuenti che raggiungono un determinato livello di affidabilità.

Di seguito i benefici di cui all’Art. 9 bis, c. 11, del D.L. 50/2017 (convertito, con modificazioni, dalla L. 96/2017) che sono riconosciuti ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA:

  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto, e per un
  • importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
  • l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative (Art. 30 L. 724/1994);
  • l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (Art. 39, c. 1, lett. d) D.P.R. 600/1973 e Art. 54, c. 2 D.P.R. 633/1972);
  • l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento (Art. 43, c. 1 D.P.R. 600/73 e Art. 57, c. 1, D.P.R. 633/1972);
  • l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (Art. 38 D.P.R. 600/1973), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

La norma demanda ad un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate l’individuazione del livello di affidabilità fiscale a partire dal quale si applicano i benefici previsti dalla norma.

In ogni caso, non si applicano i benefici dell’esclusione dell’applicazione delle società non operative, dell’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici e dell’anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento per le violazioni che comportino l’obbligo di denuncia ai sensi del D.Lgs. 74/2000.

Il comma 14 sempre dell’Art. 9-bis del D.L. 50/2017 prevede inoltre che l’Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengano conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall’applicazione degli indici nonché delle informazioni presenti nell’apposita sezione dell’anagrafe tributaria.

Benefici premiali per l’anno 2018

L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 10/05/2019, ha stabilito le modalità di accesso ai benefici premiali previsti dall’Art. 9 bis del D.L. 50/2017 per l’anno d’imposta 2018.

In particolare, è richiesto un livello di affidabilità almeno pari ad 8 per:

  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:
    – 50.000 euro annui relativi all’imposta sul valore aggiunto, maturati nell’annualità 2019;
    – 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d’imposta 2018.
  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2020 e riconosciuto per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.
  • la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento (Art. 43, c. 1 D.P.R. 600/73 e Art. 57, c. 1, D.P.R. 633/1972).

È richiesto un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per:

  • l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (Art. 39, c. 1, lett. d) D.P.R. 600/1973 e Art. 54, c. 2 D.P.R. 633/1972);

È richiesto un livello di affidabilità almeno pari a 9 per:

  • l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative (Art. 30 L. 724/1994);
  • l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (Art. 38 D.P.R. 600/1973), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Il medesimo Provvedimento prevede inoltre che, ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, previste dal comma 14 dell’Art. 9-bis del D.L. 50/2017, l’Agenzia delle Entrate tiene conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6.

Possibilità di adeguamento

Il D.L. 50/2017 prevede inoltre che il livello di affidabilità fiscale conseguente all’applicazione degli indici possa essere determinato anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

Tale possibilità è confermata dal D.M. 28.12.2018 che prevede, all’Art. 3 c. 7 e 8, l’indicazione di ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, rilevanti per la determinazione della base imponibile per raggiungere un livello di affidabilità migliore (cd. adeguamento). Gli ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini IRAP ed IVA.

L’adesione al regime premiale previsto dall’Art. 9 bis del D.L. 50/2017 può essere anche ottenuta tramite l’adeguamento.

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