Iperammortamento: iter procedurale e cause di decadenza
Il D.M. 4 maggio 2026 ha previsto, per l’accesso ed il mantenimento del beneficio, un iter procedurale di particolare complessità. Le imprese dovranno infatti districarsi attraverso una procedura scandita da rigide tempistiche per la presentazione di un numero di comunicazioni telematiche da trasmettere al GSE senza precedenti.
Procediamo quindi alla disamina dettagliata di ogni singolo step di questo percorso a ostacoli e degli obblighi documentali connessi – tra cui perizie tecniche asseverate e certificazioni contabili – per concludere con l’analisi delle cause che possono determinare la decadenza dall’agevolazione.
Indice
1. L’iter procedurale: dalla comunicazione preventiva alla conclusione dell’investimento
2. Comunicazione preventiva finalizzata all’accesso al beneficio
3. Comunicazione di conferma
4. Comunicazione di completamento
5. Le comunicazioni di monitoraggio della spesa
6. Decadenza
1. L’iter procedurale: dalla comunicazione preventiva alla conclusione dell’investimento
L’accesso al beneficio è subordinato al rispetto di un preciso iter procedurale, che prevede numerose comunicazioni.
ATTENZIONE – Tali comunicazioni dovranno essere effettuate telematicamente tramite la piattaforma GSE (area clienti, accesso tramite SPID o CIE), ad oggi non ancora disponibile. L’art. 5, comma 1, del D.M. 4 maggio 2026 chiarisce che i termini di apertura della piattaforma informatica, i modelli di comunicazione, i relativi allegati e le istruzioni di compilazione saranno approvati con successivi decreti direttoriali del Ministero (MIMIT).
Mettiamo quindi ordine nelle diverse tipologie di comunicazioni richieste, e relative funzioni e tempistiche.
RICORDA – Innanzi tutto, vi è un primo aspetto da memorizzare; le comunicazioni prevedono una precisa sequenza, e quelle successive, afferenti al medesimo beneficio, non possono mai avere ad oggetto investimenti in beni diversi ovvero di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto delle comunicazioni precedentemente trasmesse.
2. Comunicazione preventiva finalizzata all’accesso al beneficio – art. 3, comma 1, D.M. 4 maggio 2026
Viene trasmessa prima dell’avvio dell’investimento. L’impresa trasmette una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti.
Tale comunicazione deve recare l’indicazione, tra l’altro, di:
- dati identificativi dell’impresa e della struttura produttiva;
- tipologia e ammontare degli investimenti nei beni di cui agli allegati IV e V, nonché la data prevista di interconnessione;
- tipologia e ammontare degli investimenti nei beni per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, nonché la data prevista di entrata in funzione;
- dati relativi all’applicazione della maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
3. Comunicazione di conferma – art. 3, comma 2, D.M. 4 maggio 2026
Da inviare entro sessanta giorni dalla notifica della comunicazione di esito positivo inviata dal GSE in esito alla comunicazione preventiva.
Per ciascuna comunicazione preventiva, l’impresa trasmette la relativa comunicazione di conferma dell’investimento recante:
- l’indicazione della data e dell’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione di ciascun bene;
- in caso di locazione finanziaria, il pagamento di quote per il raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione si considera soddisfatto con la stipula del contratto di locazione finanziaria e l’impegno assunto con il fornitore dalla società concedente con la sottoscrizione dell’ordine di acquisto.
RICORDA – La comunicazione di conferma non può avere ad oggetto investimenti in beni diversi ovvero di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione preventiva originaria.
4. Comunicazione di completamento – art. 3, comma 3, D.M. 4 maggio 2026
Al completamento degli investimenti, avvenuta l’interconnessione dei beni di cui agli allegati IV e V al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, e in ogni caso entro il 15 novembre 2028, l’impresa trasmette una o più comunicazioni di completamento riferite a uno o più beni oggetto della medesima comunicazione di conferma.
OSSERVA – Il termine del 15 novembre 2028 è prorogato di 20 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE.
RICORDA – Anche in questa fase vale il divieto di scostamento: la comunicazione di completamento non può avere ad oggetto investimenti in beni diversi ovvero di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione di conferma.
La comunicazione di completamento riporta, per ciascun bene, la data di completamento dell’investimento. Al fine di individuare correttamente tale data, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. l), del D.M. 4 maggio 2026, rileva:
- per gli allegati IV e V occorre seguire le regole generali della competenza fiscale previste dai commi 1 e 2 dell’art. 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili adottati;
- per gli investimenti finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili vale la data di fine lavori.
ATTENZIONE – Le comunicazioni di completamento devono essere obbligatoriamente corredate da attestazioni di possesso della documentazione di cui agli artt. 6 e 7 (perizia tecnica asseverata e certificazione contabile), come da dettaglia seguire:
Perizia tecnica asseverata (art. 6, D.M. 4 maggio 2026)
La perizia, corredata di analisi tecniche, deve comprovare:
- le caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi degli allegati IV e V,
- l’avvenuta interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura,
- nonché il soddisfacimento delle caratteristiche previste per i beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.
Inoltre, deve essere rilasciata:
- da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, oppure
- mediante un’attestazione (anch’essa corredata di un’analisi tecnica) rilasciata da un ente di certificazione accreditato, dotati di idonee coperture assicurative.
Relativamente al solo settore agricolo, per i beni degli allegati IV e V, la perizia tecnica può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.
Certificazione contabile (art. 7, D.M. 4 maggio 2026)
Deve certificare l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.
La certificazione può essere rilasciata dai soggetti incaricati della revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs 39/2010, dotati di idonee coperture assicurative.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del relativo registro. Tali soggetti, nell’assunzione dell’incarico, sono tenuti a osservare i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 39/2010 (e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico IFAC).
A seguito della trasmissione delle comunicazioni, l’impresa ottiene una ricevuta di avvenuto invio rilasciata dalla piattaforma informatica.
Il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza delle informazioni rese, entro dieci giorni dalla ricevuta di avvenuto invio delle comunicazioni, comunica all’impresa l’esito positivo delle verifiche effettuate ovvero i dati e la documentazione da integrare nel termine di dieci giorni.
Qualora i dati e la documentazione trasmessa nei predetti termini risultino idonei a superare le carenze riscontrate, il GSE, entro dieci giorni dalla presentazione delle integrazioni, comunica l’esito positivo delle verifiche effettuate ovvero la non ammissibilità della comunicazione.
5. Le comunicazioni di monitoraggio della spesa
Alle tre comunicazioni procedurali se ne aggiungono altre due, previste dall’art. 3, comma 6, D.M. 4 maggio 2026.
Al fine di garantire il monitoraggio degli oneri, a partire dalla prima comunicazione preventiva trasmessa e fino al termine di fruizione dell’agevolazione, ciascuna impresa è tenuta a trasmettere a cadenza annuale:
- Comunicazione periodica: entro il 20 gennaio di ciascun anno, contenente le informazioni relative agli investimenti effettuati, al costo sostenuto e alla previsione di utilizzo del beneficio.
- Comunicazione integrativa: entro il successivo 30 giugno, una comunicazione integrativa della precedente recante il relativo piano di ammortamento, con indicazione delle quote relative all’incentivo imputate in ciascun esercizio.
In conclusione, l’intero iter prevede ben cinque diverse comunicazioni.
6. Decadenza
Per concludere la disamina occorre dar conto delle circostanze che determinano la decadenza dal beneficio.
Ai sensi dell’art. 10 del D.M. 4 maggio 2026, l’impresa decade totalmente o parzialmente dal diritto al beneficio al ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:
- nel corso del periodo di fruizione si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, senza che l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori nello stesso periodo d’imposta del realizzo;
- assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili;
- mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo beneficio;
- false dichiarazioni rese nella procedura;
- impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari;
- altre violazioni o inadempimenti da cui consegua la non spettanza anche parziale del beneficio.
Ai sensi dell’art. 11 del D.M. 4 maggio 2026, nel caso in cui all’esito dei controlli sia rilevata l’indebita fruizione dell’agevolazione, il GSE ne dà comunicazione all’Agenzia delle entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche della decadenza per la conseguente attività di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
