Integrazione salariale: durata massima degli interventi

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Per gli interventi di integrazione salariale la legge prevede i seguenti limiti massimi di durata:

  • per ciascuna unità produttiva, la somma dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale autorizzati non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile; ai fini del rispetto della durata massima complessiva dei 24 mesi, il trattamento di integrazione salariale per la causale “contratto di solidarietà” viene computato per metà della sua durata;
  • per le imprese del settore edilizia e per le imprese che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, la durata massima complessiva della cassa ordinaria e straordinaria è ampliata fino a 30 mesi in un biennio mobile, per ciascuna unità produttiva.

Il Ministero del lavoro ha chiarito con la Circolare n. 17/2017 la nozione di “periodo mobile” quale base di computo per la definizione della durata massima dei trattamenti conseguenti a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa.

Per quinquennio mobile si intende un lasso temporale pari a 5 anni, che viene calcolato a ritroso a decorrere dall’ultimo giorno di trattamento richiesto da ogni azienda per ogni singola unità produttiva, e che costituisce un periodo di osservazione nel quale verificare il numero di mesi di trattamento di integrazione salariale già concesso che, cumulato al periodo di tempo oggetto di richiesta, non deve andare a superare il limite massimo di 24 mesi. Trattandosi di un parametro mobile e non fisso, l’inizio del periodo di osservazione si sposta con lo scorrere del tempo – anche in costanza di utilizzo del trattamento – ed è diverso per ogni singola azienda in ragione dell’ultimo giorno di trattamento richiesto.

Cassa integrazione straordinaria

Quando viene richiesto l’intervento della CIGS si considera l’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta di prestazione e, a ritroso, si valutano i 5 anni precedenti. Se in tale arco temporale, cumulando anche il trattamento oggetto di istanza, risultano autorizzati più di 24 mesi, non può essere riconosciuto il trattamento richiesto. Resta fermo che i periodi antecedenti al 24 settembre 2015 non devono essere conteggiati ai fini del computo della durata massima complessiva.

La circolare ministeriale contiene alcuni esempi.

1) Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 un’azienda richiede 24 mesi di CIGS per riorganizzazione aziendale. Al fine di verificare se l’azienda possa accedere al trattamento si considera il quinquennio precedente al 31 dicembre 2022, a decorrere dal 1° gennaio 2018. Nel caso di specie l’azienda non ha richiesto alcun trattamento in precedenza e pertanto viene autorizzata dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022. Nel caso in cui la medesima azienda, il 1° gennaio 2023, volesse richiedere un nuovo trattamento CIGS per crisi per 12 mesi occorre verificare il quinquennio precedente, e procedendo a ritroso dal 31 dicembre 2023 per 5 anni giungere al 1° gennaio 2019. A quel punto l’azienda non può ricevere il trattamento in quanto ha già fruito di 24 mesi (dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022).

Per schematizzare:

  • 1° gennaio 2021-31 dicembre 2022: 24 mesi CIGS per riorganizzazione aziendale;
  • 1° gennaio 2023: nuova richiesta che non può essere accolta, in quanto andando a verificare il quinquennio mobile occorre procedere a ritroso fino al 1° gennaio 2019. Risultano autorizzati già 24 mesi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022.

2) In data 1° novembre 2019 un’azienda richiede 12 mesi di CIGS per crisi aziendale non avendo richiesto mai prima alcun trattamento e, pertanto, viene autorizzata dal 1° novembre 2019 al 31 ottobre 2020 per 12 mesi. Dal 1° novembre 2020 al 30 novembre 2021 riprende l’attività non avendo necessità di ulteriori interventi di integrazione salariale. Dal 1° dicembre 2021 al 30 novembre 2022 richiede ulteriori 12 mesi CIGS per riorganizzazione, che possono essere concessi in quanto, nel verificare a ritroso il quinquennio, a partire dal 30 novembre 2022 si giunge al 1 ° dicembre 2017. Nell’ambito del quinquennio di cui trattasi sono stati autorizzati soltanto 12 mesi (ossia dal 1° novembre 2019 al 30 ottobre 2020) per cui possono essere autorizzati ulteriori 12 mesi, al fine di giungere al limite complessivo di 24 mesi.

Qualora la medesima azienda volesse richiedere un ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria a decorrere dal 1° ottobre 2024 fino al 30 settembre 2025, per 12 mesi di CIGS, quindi andando a ritroso da tale data, occorre verificare il quinquennio precedente che decorre dal 1° ottobre 2020. Alla data del 1° ottobre 2024 non può essere concesso il trattamento in quanto risultano già concessi 13 mesi di cassa integrazione che, cumulati a quelli oggetto dell’istanza, porterebbero a raggiungere i 25 mesi di trattamento. Qualora l’azienda richiedesse il trattamento dal 1° novembre 2024, il medesimo potrebbe essere autorizzato. Infatti, si deve giungere a ritroso all’inizio del quinquennio mobile dell’azienda interessata, ossia al 1° novembre 2020, e da questa data risultano autorizzati soltanto 12 mesi che cumulati al periodo richiesto portano al raggiungimento di complessivi 24 mesi.

Per schematizzare:

  • 1° novembre 2019-31 ottobre 2020: 12 mesi CIGS per crisi aziendale;
  • 1° dicembre 2021-30 novembre 2022: richiesta di ulteriori 12 mesi CIGS per riorganizzazione, che viene accolta. Nel verificare a ritroso il quinquennio, a partire dal 30 novembre 2022 si giunge al 1° dicembre 2017. Nell’ambito del quinquennio di cui trattasi sono stati autorizzati soltanto 12 mesi (ossia dal 1° novembre 2019 al 31 ottobre 2020);
  • 1° ottobre 2024: richiesta di ulteriori 12 mesi di CIGS che non può essere accolta. Occorre verificare il quinquennio precedente che decorre dal l’ottobre 2020. Alla data del 1° ottobre 2024 non può essere concesso il trattamento in quanto risultano già concessi 13 mesi di cassa integrazione (ottobre 2020 e dal 1° dicembre 2021 al 30 novembre 2022) che aggiunti al periodo richiesto (ossia dal 1° ottobre 2024 al 30 settembre 2025) porterebbero a raggiungere i 25 mesi di trattamento;
  • 1° novembre 2024: richiesta di ulteriori 12 mesi di CIGS che può essere accolta. Si deve giungere a ritroso all’inizio del quinquennio mobile dell’azienda interessata, ossia al 1° novembre 2020. Dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2025 risultano autorizzati 12 mesi di cassa integrazione guadagni e, pertanto, compresi quelli oggetto di richiesta dal 1° novembre 2024 si giunge a 24 mesi. Pertanto, a decorrere dal 1° novembre 2024 può essere autorizzato il trattamento per 12 mesi ma non per 24 mesi.

Cassa integrazione ordinaria

Quando viene richiesto l’intervento della CIGO si applicano gli stessi criteri, prendendo come riferimento la settimana piuttosto che il mese, trattandosi di periodi di intervento di più breve durata e in ragione della circostanza per cui lo stesso legislatore, nel declinare la durata massima della CIGO, fa riferimento alla settimana come unità di misura (art. 12, D.Lgs. n. 148/2015).

Si consideri il seguente esempio:

in data 1° gennaio 2019 un’azienda richiede 52 settimane di CIGO e ulteriori 52 settimane vengono fruite dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021. In data 1° gennaio 2024 se l’azienda richiede un’ulteriore settimana di CIGO occorre verificare il quinquennio a ritroso. Il trattamento può essere concesso in quanto risultano autorizzati 23 mesi e 3 settimane, e cumulando la settimana richiesta si giunge ai 24 mesi complessivi.

Per schematizzare:

  • 1° gennaio 2019-31 dicembre 2019: 52 settimane di CIGO;
  • 1° gennaio 2021-31 dicembre 2021: 52 settimane di CIGO;
  • 1° gennaio 2024: richiesta di 1 settimana di CIGO che può essere accolta. Occorre verificare il quinquennio a ritroso. Il trattamento può essere concesso in quanto risultano 23 mesi e 3 settimane già fruite, e cumulando la settimana richiesta si giunge a 24 mesi complessivi.

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