CIG ordinaria: termini di presentazione della domanda

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Ai sensi dell’art. 15, D.Lgs. n. 148/2015, la domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Qualora la presentazione dell’istanza avvenga oltre il termine indicato, il trattamento di integrazione non può aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto al predetto limite temporale. Nel computo del termine indicato deve essere escluso, secondo i principi generali, il giorno iniziale; inoltre, se il giorno di scadenza coincide con una giornata festiva il termine viene prorogato di diritto alla prima giornata seguente non festiva.

Per le domande di integrazione determinate da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), presentate a decorrere dall’8 ottobre 2016, il termine scade alla fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento. Dall’esame dei ricorsi sottoposti al Comitato amministratore della gestione per le prestazioni temporanee è emerso che, non di rado, le aziende che presentano questo tipo di domanda omettono di indicare il giorno di effettivo inizio della sospensione dell’attività lavorativa, quando l’evento che ha determinato la sospensione stessa si verifica nell’ambito della settimana compresa tra la fine di un mese e l’inizio di quello successivo. Al riguardo l’INPS ha evidenziato che l’azienda richiedente è tenuta a valorizzare il campo “data inizio effettivo” presente sul modulo di domanda, necessario ai fini dell’individuazione dell’esatto giorno in cui ha inizio la sospensione e, conseguentemente, nel caso di istanze per EONE, altrettanto necessario per individuare correttamente il mese in cui si è verificato l’evento. Solo in presenza di questo dato è possibile stabilire correttamente il termine di scadenza (riferito al mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento). Mancando tale specifica indicazione, l’Istituto considera come inizio della sospensione dell’attività lavorativa il lunedì della prima settimana oggetto della domanda.

È emerso inoltre che, nel caso di istanze per eventi meteo che si verificano in mesi diversi, numerose aziende presentano un’unica domanda entro il termine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’ultimo evento meteo. Ciò accade anche quando detti eventi sono collocati nella settimana compresa tra la fine di un mese e l’inizio di quello successivo. Tale condotta comporta il rigetto della domanda per “fuori termine” in quanto le giornate in cui si sono verificati gli eventi meteo, ricomprese in un’unica domanda, sono considerate dall’INPS come evento continuativo decorrente dalla data in cui si è verificato il primo evento. Per non incorrere nella decadenza, la domanda comprendente eventi meteo verificatisi in mesi diversi deve essere presentata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il primo evento meteo. In alternativa, l’azienda può presentare domande distinte con riferimento a ciascuno dei mesi in cui si sono verificati gli eventi meteo, rispettando le relative scadenze di legge.

Esempi

Caso 1
Per eventi meteo di sospensione verificatisi il 6 ottobre 2017 e il 31 ottobre 2017, il termine di presentazione dell’unica domanda per tutti e due gli eventi scade il 30 novembre 2017.
Per eventi meteo di sospensione verificatisi il 31 ottobre 2017 e il 2 novembre 2017, il termine di presentazione dell’unica domanda per tutti e due gli eventi scade il 30 novembre 2017.
Se le domande sono presentate separatamente, quella riferita all’evento meteo del 31 ottobre 2017 scade il 30 novembre 2017 mentre quella riferita all’evento meteo del 2 novembre scade il 31 dicembre 2017.
Nei casi di rigetto della domanda per le evidenziate motivazioni, l’azienda potrà ripresentare domanda, se ancora nei termini, esclusivamente per gli eventi meteo riferiti al mese per il quale non si è ancora maturata la decadenza.

Caso 2
Se l’azienda ha presentato, entro il 31 dicembre 2017, un’unica domanda per eventi meteo di sospensione verificatisi il 31 ottobre 2017 e il 2 novembre 2017, tale domanda è rigettata con la motivazione “fuori termine” per entrambi gli eventi e l’azienda potrà presentare nuovamente domanda esclusivamente per l’evento meteo verificatosi il 2 novembre 2017, purché entro il termine di scadenza del 31 dicembre 2017.

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