IMU 2025: prima rata da versare entro il 16 giugno

Il versamento della prima rata IMU 2025 va effettuato entro il 16 giugno 2025, applicando le aliquote e le detrazioni deliberate dai singoli Comuni nei dodici mesi dell’anno precedente, vale a dire nel 2024. Entro la stessa data è possibile versare l’imposta per tutto l’anno in un’unica soluzione, tenendo presente che il Comune potrà intervenire sulle proprie delibere fino al 14 ottobre 2025.
Indice
1. Versamento IMU 2025: adempimenti e scadenze
2. Enti non commerciali: versamento IMU in tre rate
3. Esenzione IMU prima casa
4. Base imponibile
1. Versamento IMU 2025: adempimenti e scadenze
In prossimità della scadenza per il versamento della prima rata IMU per il 2025, torna utile ricordare i termini e le modalità di pagamento dell’imposta.
L’adempimento | Scadenza | Caratteristiche | Modalità di versamento | Profili sanzionatori |
---|---|---|---|---|
Versamento 1^ rata IMU 2025 (o unica soluzione) | 16 giugno 2025 | La 1a rata va pagata applicando le aliquote nonché detrazioni stabilite dai singoli Comuni nei dodici mesi dell’anno precedente (anno 2024).
Attenzione |
Il versamento va effettuato utilizzando esclusivamente il modello F24 ovvero il bollettino di conto corrente postale, nonché attraverso la piattaforma di cui all’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (piattaforma PagoPA), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice. | In caso di omesso o errato versamento dell’IMU tornerà applicabile la sanzione pari al 25% dell’imposta (per omessi versamenti fino al 31 agosto 2024 la sanzione è pari al 30% dell’imposta) con possibilità, da parte del contribuente, di usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso. |
Versamento 2a rata IMU 2025 | 16 dicembre 2025 | La 2a rata 2025 (a saldo della prima) va pagata prendendo a riferimento le aliquote nonché le detrazioni approvate dai singoli Comuni per l’anno 2025, a condizione che le delibere di approvazione delle aliquote e detrazioni dei Comuni siano inviate al MEF, per il tramite dell’apposito “portale del federalismo fiscale” entro il 28 ottobre 2025.
Attenzione |
2. Enti non commerciali: versamento IMU in tre rate
Diverse le modalità di versamento dell’imposta per gli enti non commerciali, che va effettuato in tre rate di cui:
- le prime due rate, di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell’anno di riferimento, e
- l’ultima rata, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito.
3. Esenzione IMU prima casa
Si ricorda che la Corte Costituzionale (con sentenza 13 ottobre 2022, n. 209) ha stabilito che la normativa relativa all’IMU riguardante l’abitazione principale, contenuta nell’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 e nell’art. 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160/2019 (nella versione antecedente e successiva al D.L. n. 146/2021), è incostituzionale.
In particolare, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità di tali disposizioni perché richiedono, ai fini dell’IMU, che oltre al possessore, anche i membri del suo nucleo familiare dimorino e siano residenti anagraficamente nell’immobile designato come abitazione principale. A seguito della citata decisione della Corte Costituzionale, per qualificare un immobile come abitazione principale ai fini dell’IMU:
- è richiesto solo che il possessore abbia stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale;
- non è rilevante la residenza anagrafica e la dimora abituale dei membri del nucleo familiare.
Osserva – Ne consegue che due coniugi proprietari di immobili diversi (situati nello stesso Comune o in Comuni diversi) nei quali fissano la residenza anagrafica e la dimora abituale, possono entrambi usufruire delle agevolazioni previste per l’IMU sull’abitazione principale.
4. Base imponibile
La base imponibile su cui applicare l’IMU è disciplinata dall’art. 1, comma 745, della Legge di Bilancio 2020. Ciò premesso l’IMU si applica su una base imponibile così determinata:
- fabbricati accatastati: rendita catastale (rivalutata) al 1° gennaio dell’anno di imposizione, moltiplicata per i coefficienti di legge;
- fabbricati non ancora accatastati e iscrivibili nel gruppo catastale D, se posseduti da imprese e distintamente (individualmente) contabilizzati: valore contabile al 1° gennaio dell’anno di imposizione ovvero, se successiva, alla data di acquisto, opportunamente rivalutato ogni anno, sulla base dei coefficienti dettati da apposito decreto ministeriale (per il 2025 vanno presi a riferimento i valori delineati dal D.M. 14 marzo 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69/2025), distintamente per anno di sostenimento dei differenti costi iscritti in contabilità;
- aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione;
- utilizzazione edificatoria dell’area: valore dell’area fabbricabile, senza tenere conto del valore dell’immobile, fino a che questo non sia stato ultimato o altrimenti utilizzato: è il caso degli immobili in fase di ristrutturazione edilizia o simili;
- terreni agricoli iscritti in Catasto: reddito dominicale al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato e moltiplicato per il coefficiente di legge.
La base imponibile, cioè, almeno per quanto concerne i fabbricati, continuerà a essere determinata dalla formula:
base imponibile = (rendita catastale + 5%) x moltiplicatore specifico
Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è ottenuto applicando, alle rendite vigenti al 1° gennaio dell’anno d’imposizione rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori modulati per tipologia di immobile:
Categoria catastale |
Base imponibile |
---|---|
A (tranne A/10), C/2, C/6 e C/7 |
(R.C. + 5%) * 160 |
A/10 |
(R.C. + 5%) * 80 |
B – C/3 – C/4 – C/5 |
(R.C. + 5%) * 140 |
C/1 |
(R.C. + 5%) * 55 |
D (tranne D/5) |
(R.C. + 5%) * 65 |
D/5 |
(R.C. + 5%) * 80 |