Il ruolo del revisore legale nel nuovo Codice della crisi d’impresa

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Con l’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, recepito con D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e più volte modificato, viene significativamente potenziato il ruolo dell’Organo di Controllo e ridefiniti gli obblighi e le responsabilità. Di particolare rilievo, in tale rinnovato contesto normativo, è l’attività di valutazione e vigilanza in merito all’idoneità e adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili che l’imprenditore deve mettere in atto al fine di scongiurare eventuali situazioni di crisi aziendale.

Indice

1. Premessa
2. L’adeguatezza delle misure e degli assetti dell’impresa
3. Il ruolo del revisore nella valutazione degli adeguati assetti

1. Premessa

Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019, come modificato dal D.Lgs. n. 83/2022), entrato in vigore lo scorso 15 luglio, ha potenziato il ruolo dell’Organo di Controllo ridefinendone gli obblighi e le responsabilità, sia per quanto concerne l’espletamento dell’attività di vigilanza sia con riferimento all’attività di segnalazione degli indizi di squilibrio economico-finanziario e patrimoniale, già a partire dalle situazioni che minacciano la continuità aziendale (pre-crisi).
In tale rinnovato contesto normativo, di particolare rilievo è l’attività di valutazione e vigilanza in merito all’idoneità e adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili che l’imprenditore deve mettere in atto, nonché sull’efficacia del sistema di controllo interno, che costituiscono i pre-requisiti finalizzati a scongiurare i disequilibri gestionali.

2. L’adeguatezza delle misure e degli assetti dell’impresa

L’obbligo per l’imprenditore di dotarsi di adeguati assetti – seppur aspetto non certamente nuovo per il diritto – viene rinvigorito in primis dal D.Lgs. n. 14/2019, imponendo agli imprenditori, a far data dal 16 marzo 2019, di recepire con attenzione le disposizioni contenute nell’art. 2086 del Codice civile, il quale stabilisce il dovere per l’imprenditore di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa.

La disposizione viene notevolmente potenziata dal novellato art. 3 del CCII, che estende quanto previsto nell’art. 2086 del Codice civile per l’imprenditore collettivo anche all’imprenditore individuale, il quale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assumere senza indugio le iniziative necessarie per farvi fronte.

La normativa statuisce in modo chiaro che gli assetti debbano consentire di:

  1. rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
  2. verificare la non sostenibilità dei debiti e l’assenza di prospettive di continuità aziendale per i dodici mesi successivi e i segnali di allarme di cui al comma 4;
  3. ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento introdotti dal D.L. n. 118/2021.

3. Il ruolo del revisore nella valutazione degli adeguati assetti

Per quanto concerne le responsabilità, compete agli amministratori l’obbligo di implementare adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, in base alla natura e dimensione dell’impresa.

L’organo di controllo – sia esso rappresentato dal Collegio Sindacale ovvero dal revisore legale dei conti – deve invece monitorare, in base alle funzioni per cui è preposto, l’adeguatezza degli stessi assetti.

Da qui la necessità di individuare delle linee-guida condivise sul corretto comportamento che l’organo di controllo deve tenere per adempiere alle richieste della norma.

L’attività di vigilanza dei Sindaci

Con riferimento all’attività di vigilanza espletata dai Sindaci, molto utili sono le disposizioni contenute nelle “Norme di Comportamento del Collegio Sindacale per le società non quotate” (di cui in particolare la Norma 3.5 e Norma 3.7). In aggiunta a tali norme, nell’ultimo periodo sono stati introdotti ulteriori strumenti idonei cui l’organo di controllo può fare riferimento. Tra questi si segnalano in particolare:

  1. la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 188/2021 dello scorso 19 gennaio 2022, che riporta una dettagliata elencazione delle inadeguatezze riscontrate relativamente agli assetti organizzativi- amministrativi e contabili;
  2. il documento di ricerca “Informazioni non finanziarie per gli adeguati assetti e per la previsione delle crisi nelle PMI” (Aprile 2022) dell’OIBR (Organismo Italiano di Business Reporting), che ha individuato alcune griglie sintetiche costituite da una serie di indicatori chiave non finanziari che fanno riferimento agli standard setter internazionali generalmente accettati. In particolare, tali griglie potenziano l’utilizzo degli indicatori non finanziari quali strumenti più idonei per valutare l’adeguatezza degli assetti. Secondo tale approccio innovativo, il processo di self-assessment si sostanzia in una puntuale analisi del Modello organizzativo e di controllo rispetto alla Disclosure non finanziaria. In tal modo l’utilizzo dell’informativa non finanziaria, insieme agli indicatori di tipo finanziario, integra un approccio aziendale e strategico forward looking, che ha il vantaggio di dare una migliore visione sull’andamento futuro dell’azienda a presidio della continuità aziendale e dell’adeguato assetto organizzativo.

L’attività di monitoraggio del revisore

Per quanto concerne invece l’attività del revisore legale dei conti in merito al monitoraggio degli adeguati assetti, le procedure da seguire vanno ricercate fra le disposizioni statuite dai “Principi di Revisione Isa Italia” recentemente aggiornati. In particolare il riferimento è al “Principio ISA Italia 300”, secondo cui il Revisore acquisisce conoscenza degli assetti organizzativi e di controllo al fine di pianificare le risposte di revisione ai rischi individuati. Tale attività si concretizza, in primis, nella preliminare valutazione dell’efficacia ed efficienza della struttura del Sistema di Controllo interno.

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