Il modello IVA TR per il Gruppo IVA

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Il Provvedimento direttoriale del 19 marzo 2019, prot. n. 64421, ha approvato il nuovo modello IVA TR per il rimborso infrannuale del credito IVA ovvero per l’utilizzo in compensazione orizzontale.

Le istruzioni che accompagnano il nuovo modello IVA TR recepiscono le novità introdotte in materia di Gruppo IVA (artt. da 70-bis a 70-duodecies del DPR n. 633/1972), prevedendo la possibilità anche per tale soggetto di chiedere il rimborso IVA infrannuale (si evidenzia che il Gruppo IVA, invece, non potrà procedere all’effettuazione di compensazione orizzontale ai sensi del 4° comma dell’art. 4 del DM 6 aprile 2018).

Con riferimento alla compilazione del frontespizio del nuovo modello IVA TR, nei casi in cui lo stesso venga presentato da un Gruppo IVA si dovrà indicare:

  • nel riquadro “Dati del contribuente” il numero di partita IVA del Gruppo, il codice dell’attività prevalente svolta dal Gruppo, la denominazione del Gruppo, nonché riportare il codice “61” quale “Natura giuridica” del soggetto passivo;
  • nel riquadro “Dichiarante diverso dal contribuente” i dati della persona fisica che sottoscrive l’istanza, tenendo presente che nella casella “Codice carica” dovrà essere riportato il codice corrispondente al rapporto tra la persona fisica firmataria e il rappresentante del Gruppo IVA. Se la persona fisica che sottoscrive l’istanza coincide con il rappresentante del Gruppo IVA nella citata casella si deve indicare il codice convenzionale “1”.

Si ricorda che l’art. 6 del DM 6 aprile 2018 stabilisce le disposizioni sui rimborsi IVA in presenza dei requisiti di cui all’art. 30 del DPR n. 633/1972 in capo al Gruppo IVA.
Sul punto è stabilito che:

  • la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista per i rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro, soggetti all’obbligo del visto di conformità o alla sottoscrizione dell’organo di controllo contabile, attesta:
    – la sussistenza delle condizioni di cui alle lett. a) e b) comma 3 art. 38-bis del DPR n. 633/1972, prendendo a riferimento la sommatoria dei valori di ciascun partecipante al Gruppo IVA;
    – la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi di cui alla successiva lett. c) dello stesso comma 3 dell’art. 38-bis, da parte di tutti i componenti del Gruppo IVA;
  • le condizioni previste dalla lett. a) comma 4 art. 38-bis del DPR n. 633/1972, per l’esecuzione dei rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro previa prestazione della garanzia, vanno verificate in capo a ciascun partecipante al Gruppo IVA;
  • ai fini del calcolo della differenza, per ciascun anno, tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore ai limiti di cui alla lett. b) comma 4 art. 38-bis del DPR n. 633/1972, rilevano gli avvisi di accertamento o di rettifica notificati al Gruppo IVA nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso;
  • l’eccedenza d’imposta chiesta a rimborso in sede di dichiarazione annuale è cedibile dal rappresentante del Gruppo IVA su delega dei partecipanti, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 1260 ss. c.c.

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