Il nuovo limite delle compensazioni fiscali per il 2022

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Con la legge di bilancio 2022 il limite annuo cumulativo di crediti compensabili nel modello F24 è stato incrementato a 2 milioni di euro. Approfondiamo insieme tutte le novità, dal nuovo limite all’applicazione della compensazione orizzontale del credito IVA.

Indice

1. Il nuovo limite delle compensazioni
2. Il limite per i subappaltatori edili
3. La compensazione orizzontale del credito IVA
4. Ulteriori chiarimenti

1. Il nuovo limite delle compensazioni

Con la legge di bilancio 2022, è stato incrementato a 2 milioni di euro il limite annuo cumulativo di crediti compensabili nel modello F24, ovvero rimborsabili sul conto fiscale con la procedura “semplificata” (art. 1, comma 72 della Legge n. 234 del 2021).

Con la legge di bilancio è stato messo a regime il limite che era già stato previsto, in via temporanea, per il solo anno 2021 (art. 22 del D.L. n. 73 del 2021). Per il solo anno 2020, il limite era già stato incrementato da 700.000 euro a un milione di euro (art. 147 del D.L. n. 34 del 2020).

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Si evidenzia che il limite alla compensazione opera cumulativamente, per anno solare, per tutti i crediti di imposta dei quali è titolare il contribuente, e non singolarmente per ciascun credito d’imposta, come chiarito nella risposta all’interrogazione n. 5-08067 del 2016. I crediti non utilizzati nel periodo previsto sono rigenerati in dichiarazione.

2. Il limite per i subappaltatori edili

Si segnala inoltre che per effetto di questi incrementi è stato assorbito il limite di un milione di euro previsto per i subappaltatori edili, nel caso in cui il volume d’affari registrato nell’anno precedente fosse costituito, per almeno l’80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto (art. 35 comma 6-ter del D.L. n. 223/2006). Fino al 2019, a tali soggetti, strutturalmente a credito in termini di IVA, era consentito di beneficiare del maggior limite annuo di un milione di euro rispetto al limite ordinario (pari a 700.000 euro).

3. La compensazione orizzontale del credito IVA

Il nuovo limite di 2 milioni di euro si rende applicabile anche alla compensazione “orizzontale” (art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997) del credito IVA emergente dalla dichiarazione IVA per il 2021.

Al di là del nuovo limite massimo, restano ferme le altre condizioni per la compensazione orizzontale del credito IVA annuale per un importo superiore a 5.000 euro:

  • l’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale munita del visto di conformità apposto da un soggetto abilitato oppure della sottoscrizione effettuata dall’organo cui è demandata la revisione legale dei conti ( 10 del D.L. n. 78 del 2009);
  • la possibilità di compensare solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione munita del visto o della sottoscrizione alternativa.

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4. Ulteriori chiarimenti

Si segnala che le soglie per il visto di conformità sono differenti per le start up innovative e per i soggetti che beneficiano del regime premiale ISA, con punteggio di affidabilità almeno pari a 8.

È richiesta in ogni caso la presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate direttamente dal contribuente o dal sostituto d’imposta o avvalendosi di un intermediario abilitato (art. 37, comma 49-bis del D.L. n. 223 del 2006).

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