I mandati delle S.r.l. per i primi incarichi di revisione: cosa cambia

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Le S.r.l. che a dicembre 2019 hanno provveduto a nominare un revisore legale devono ora valutare quali iniziative eventualmente intraprendere per uniformarsi alle modifiche normative intervenute nei primi tre mesi del 2020. Dalla possibilità di revocare l’incarico per giusta causa qualora la nomina del revisore non sia più obbligatoria, alla scelta tra due opzioni nel caso permanga l’obbligatorietà: mantenere in essere la nomina del revisore già formalizzata e quindi attivare la revisione a partire dal bilancio 2019 oppure rinviare di un anno la revisione attivando l’anticipata cessazione dell’incarico.

Indice

1. Quadro normativo di riferimento: novità
2. Cronoprogramma per la risoluzione consensuale dell’incarico di revisione e il conferimento di un nuovo incarico
3. Fac-simile lettera di risoluzione consensuale

1. Quadro normativo di riferimento: novità

Le terribili conseguenze della pandemia da Coronavirus stanno prolungando la stagione assembleare 2020 e pertanto diverse società stanno ancora lavorando infaticabilmente per chiudere il bilancio dell’esercizio 2019 e sottoporlo all’approvazione dei soci.

Particolari criticità stanno affrontando quelle S.r.l. che, in conformità all’art. 379, c. 3, del D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della Crisi d’impresa), entro il 16 dicembre 2019 hanno provveduto a nominare un revisore legale, affidandogli il primo incarico per la revisione dei bilanci del triennio 2019-2020-2021.

Si ricorda che la richiamata disposizione imponeva, alle S.r.l. i cui bilanci per gli esercizi 2017 e 2018 presentavano parametri dimensionali superiori a quelli previsti dal novellato art. 2477 cod. civ., di nominare un organo di controllo o un revisore legale (inteso indifferentemente sia come persona fisica che come società di revisione). Data l’attività più incisiva dell’organo di controllo (unipersonale o collegiale che sia), quale organo societario che partecipa con continuità alla vita aziendale e alle riunioni dell’organo gestorio e alle assemblee dei soci, molte S.r.l. hanno preferito optare per la nomina del revisore che, potendo operare “solo” controlli limitati alla regolarità dei conti e non estesi all’intera gestione, è percepito come una presenza molto meno invadente.

Nei successivi tre mesi del 2020, il quadro normativo di riferimento è cambiato significativamente, in quanto:

  • il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 ha modificato il predetto c. 3 dell’art. 379 differendo il termine della nomina dell’organo di controllo o del revisore alla data entro la quale il bilancio dell’esercizio 2019 deve essere approvato e variando le annualità degli esercizi da considerare per la rilevazione dei parametri dimensionali rilevanti per la verifica della sussistenza dell’obbligo in discorso. Tali annualità sono state individuate nei bilanci dei due esercizi antecedenti la scadenza per l’approvazione del bilancio del 2019 e quindi nei bilanci degli esercizi 2018 e 2019.
  • Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”, convertito, con modificazioni, nella L. 24 aprile 2020, n. 27), con l’art. 106 ha introdotto norme particolari in materia di svolgimento delle assemblee societarie, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364, c. 2 e 2478-bis del cod. civ. o alle diverse disposizioni statutarie, disponendo che tali norme derogatorie siano applicabili alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020, ovvero entro la data (se successiva) fino alla quale resterà in vigore lo stato di emergenza sanitaria da Covid-19. In particolare, secondo le nuove disposizioni:
    • la convocazione dell’assemblea ordinaria deve avvenire entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (contro i 120 giorni previsti ordinariamente). Il maggior termine di 180 giorni previsto come eccezione diventa temporaneamente il termine ordinario per l’approvazione dei bilanci, pertanto tutte le società, comprese le S.r.l., hanno la possibilità di differire fino al 29 giugno 2020 la convocazione delle assemblee a cui sottoporre per approvazione i propri bilanci;
    • con l’avviso di convocazione delle assemblee, si può prevedere l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e lo svolgimento dell’assemblea anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio;
    • le società con azioni quotate possono designare per le assemblee un rappresentante al quale i soci possono conferire una delega con istruzioni di voto sulle proposte all’ordine del giorno.

Quindi, se da un lato questa serie di provvedimenti normativi accorda alle società un più ampio periodo e modalità più flessibili per l’effettuazione dei vari adempimenti connessi all’approvazione dei bilanci di esercizio, dall’altro il sovrapporsi delle norme che modificano di continuo la cornice regolamentare non facilità certamente le attività delle società e dei professionisti che le assistono.

Riprendendo la questione che qui più ci interessa – quella delle S.r.l. che a dicembre 2019 hanno provveduto a nominare il revisore – tali società devono ora valutare quali iniziative eventualmente intraprendere per uniformarsi alle modifiche normative sopra citate. Si potranno verificare diverse situazioni, in particolare:

  • se i bilanci 2018 e 2019 non presentano i parametri dimensionali che rendono obbligatoria la nomina del revisore: le S.r.l. potranno procedere alla revoca dell’incarico per giusta causa, in applicazione dell’art. 4, c. 1, lett. i) del Regolamento adottato con il Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2012, n. 261, che prevede tra le varie giuste cause di revoca “la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge” e quindi rinunciare all’assoggettamento dei loro bilanci alla revisione contabile. Ovviamente non saranno obbligate a procedere a tale revoca, potendo, invece, mantenere in essere l’incarico già affidato qualora fossero convinte dei numerosi benefici conseguibili (soprattutto nei rapporti con le banche) dal potere disporre di un bilancio d’esercizio la cui veridicità è stata attestata da un professionista indipendente;
  • se i bilanci 2018 e 2019 presentano i parametri dimensionali che rendono obbligatoria la nomina del revisore: le S.r.l. dovranno decidere se mantenere in essere la nomina del revisore già formalizzata e quindi attivare la revisione a partire dal bilancio 2019 oppure rinviare di un anno la revisione stessa, iniziando dal bilancio 2020, per il triennio 2020-2022 e attivando l’anticipata cessazione dell’incarico. Nella prima ipotesi, le società non dovranno fare altro che collaborare con il revisore nello svolgimento delle attività di verifica. Altre S.r.l. potrebbero, tuttavia, optare per il rinvio di un anno del primo incarico di revisione, sia per ridurre le spese amministrative, sia per disporre di maggior tempo utile a meglio organizzare i propri assetti amministrativi-contabili ai fini di una più efficace collaborazione con il revisore. In questo secondo caso esse dovranno valutare quale sia lo strumento da utilizzare per attivare la cessazione anticipata del mandato conferito al revisore, tenendo presenti le alternative offerte dal citato Regolamento, ovvero:
    1. la revoca per giusta causa, proposta dall’organo di amministrazione e approvata dai soci;
    2. le dimissioni dall’incarico del revisore;
    3. la risoluzione consensuale.

La legittimità del ricorso all’istituto della revoca per giusta causa non è accettata unanimemente per i casi delle società di cui ci stiamo ora occupando, che devono comunque nominare un revisore (o l’organo di controllo). Infatti, a opinione di molti commentatori, per tali società la disposizione del D.L. n. 162/2019, che ha differito il termine della nomina alla data entro la quale il bilancio dell’esercizio 2019 deve essere approvato, rappresenterebbe non tanto l’abrogazione dell’obbligo quanto una “riapertura dei termini” accordata alle società per permettere loro di adempiere all’obbligo che non avevano rispettato nel termine originario del 16 dicembre 2019.

Anche il ricorso alle dimissioni dell’incarico non è del tutto agevole, in quanto nell’elenco tassativo delle circostanze ritenute idonee a motivare le dimissioni (art. 5 del Regolamento) non figura la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di legge.

Inoltre, sia la revoca che le dimissioni impedirebbero al revisore di assumere un nuovo incarico presso la medesima società assoggettata a revisione prima che sia trascorso almeno un anno dall’avvenuta cessazione anticipata (periodo di cooling-off).

A differenza dei primi due istituti, la risoluzione consensuale non richiede la presenza di predeterminate motivazioni stabilite normativamente, né prevede il cooling-off, e pertanto rappresenta la soluzione più agevole per rinviare l’incarico e riassegnarlo allo stesso revisore.

Poiché anche l’attivazione di tale risoluzione richiede una determina sequenza di adempimenti e specifici obblighi di comunicazione verso il  Ministero delle Finanze (per gli enti non EIP), sia da parte del revisore che della società, con trasmissione delle osservazioni del revisore, della motivata proposta di risoluzione dell’organo amministrativo e della delibera assembleare di risoluzione, si ritiene utile fornire un breve schema riepilogativo per lo scadenziamento dei vari adempimenti e il testo indicativo della lettera per la formalizzazione della risoluzione.

2. Cronoprogramma per la risoluzione consensuale dell’incarico di revisione e il conferimento di un nuovo incarico. Ipotesi di S.r.l. con primo incarico di revisione e sprovvista di organo di controllo

Ipotizzando che la riunione dell’assemblea ordinaria dei soci – e quindi non totalitaria – convocata per l’approvazione del bilancio 2019 avvenga alla data 0, nella tabella che segue è presentata la traccia del relativo cronoprogramma, espresso in numero indicativo di giorni di calendario antecedenti a tale data. Per maggiore chiarezza, si è sviluppato come esempio il caso di una società che voglia sfruttare tutto il maggior termine concesso e quindi decida di tenere l’assemblea dei soci l’ultimo giorno utile per la riunione in prima convocazione, ossia il 29 giugno 2019 (scadendo il 28 giugno di domenica). Ovviamente, qualora fosse possibile ricorrere alle assemblee totalitarie, eventualità molto probabile per tante S.r.l. con compagine societaria familiare e soci che sono altresì componenti dell’organo gestorio, tutto il processo potrebbe essere realizzato in tempi più brevi, non essendo necessario rispettare i tempi dei preavvisi minimi previsti ordinariamente per la convocazione dei soci.

Sono evidenziate le date dei tre adempimenti dai quali derivano i termini perentori entro i quali vanno inviate comunicazioni via PEC al Ministero delle Finanze (a cura sia del revisore che della società oggetto di revisione) o effettuate (solo a cura del revisore) le annotazioni nel Registro dei Revisori. Quindi, se fosse necessario variare le date di esecuzione di questi adempimenti, a catena si innescherebbero variazioni nelle scadenze previste per la trasmissione delle comunicazioni “di data certa” verso il MEF e per l’effettuazione delle annotazioni sul Registro.

Avendo ipotizzato l’assenza dell’organo di controllo, tra gli adempimenti in programma non si è previsto il rilascio dei pareri che tale organo, quando esistente, dovrebbe emettere sia per la risoluzione consensuale che per il conferimento degli incarichi di revisione.

 

N.gg Esempio Adempimento Note
-21 08/06/2020 A cura dei soci della società, sottoscrizione e consegna al revisore di lettera indirizzata al revisore con espressa rinuncia al termine di 15 giorni per il deposito presso la sede della società della relazione di revisione e con rilascio di relativa manleva.
-19 10/06/2020 Lettera del presidente CdA (o dell’amministratore unico) della società al revisore con proposta di risoluzione consensuale, conferimento del nuovo incarico e riconoscimento di un compenso forfettario, il tutto condizionato al benestare dell’assemblea dei soci della società.
-19 10/06/2020 Lettera del revisore al presidente CdA (o all’amministratore unico) della società, con formulazione delle proprie osservazioni e accettazione della suddette proposte, condizionata all’approvazione dell’assemblea della società. Nota 1
Entro 15 giorni dalla formulazione delle sue osservazioni, il revisore deve trasmettere al Registro dei Revisori copia di tali osservazioni (via PEC all’indirizzo registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it, con oggetto “Comunicazione art. 13 D.Lgs. 39/2010. Risoluzione consensuale”).
-19 10/06/2020 Spedizione avviso di convocazione dell’assemblea dei soci per approvare:
1. la risoluzione consensuale dell’incarico per la revisione degli esercizi 2019, 2020 e 2021;
2. il conferimento di un nuovo incarico allo stesso revisore e con lo stesso compenso per la revisione degli esercizi del triennio 2020-2022;
3. la corresponsione al revisore di un compenso forfettario per il lavoro svolto sul bilancio 2019.
-17 12/06/2020 Relazione del CdA (o dell’amministratore unico) della società in merito alla proposta di risoluzione consensuale dell’incarico al revisore.
-10 19/06/2020 Assemblea ordinaria della società e assunzione delibera che approva le tre proposte indicate nel suddetto avviso di convocazione e prende atto della relazione del CdA (o dell’amministratore unico) e delle osservazioni esposte dal revisore. Nota 2
Entro 15 giorni dall’assunzione della delibera assembleare di approvazione della risoluzione consensuale, la società deve trasmettere al MEF (via PEC, all’indirizzo registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it, indicando come oggetto “Comunicazione art. 13 D.Lgs. 39/2010. Risoluzione consensuale”) in originale o in copia dichiarata conforme dal presidente dell’organo di controllo, quanto segue:
a. deliberazione dell’assemblea concernente la cessazione anticipata e il conferimento del nuovo incarico;
b. parere dell’organo di controllo, se esistente;
c. relazione dell’organo di amministrazione, adeguatamente motivata, sulle ragioni che hanno determinato la cessazione anticipata dell’incarico.
In mancanza dell’organo di controllo la documentazione andrà dichiarata conforme dal presidente CdA (o dall’amministratore unico) e legale rappresentante della società, senza allegazione del documento sub b).
-10 19/06/2020 Spedizione avviso di convocazione assemblea dei soci per esame e approvazione bilancio 2019.
-10 19/06/2020 Trasmissione al revisore di copia della delibera assembleare di approvazione delle tre predette proposte. Nota 3
Entro 30 giorni dalla data di ricezione della delibera di revoca dell’incarico il revisore è tenuto all’aggiornamento del Registro (art. 16, D.M. 145/2012) attraverso l’area riservata del sito internet della revisione legale (http://www.revisionelegale.mef.gov.it).
-7 22/06/2020 Lettera proposta del revisore, indirizzata al presidente CdA (o all’amministratore unico) della società, per il conferimento del nuovo incarico di revisione per gli esercizi del triennio 2020-2022.
-6 23/06/2020 Controfirma per accettazione, da parte del presidente CdA (o dell’amministratore unico) della società, della lettera di proposta del revisore per il conferimento del nuovo incarico per gli esercizi del triennio 2020-2022. Nota 4
Entro 30 giorni dalla data di ricezione della propria proposta di incarico controfirmata per accettazione, il revisore è tenuto all’aggiornamento del Registro, con le stesse modalità sopra indicate.
-4 25/06/2020 A cura del revisore, trasmissione via PEC al Registro dei Revisori delle proprie osservazioni sulla risoluzione consensuale dell’incarico (cfr Nota 1).
0 29/06/2020 Assemblea ordinaria (non totalitaria) dei soci per l’esame e approvazione bilancio 2019.
Non rilevante 04/07/2020 A cura della società, trasmissione via PEC al Registro dei Revisori legali della documentazione prevista (cfr nota 2).
Non rilevante 18/07/2020 A cura del revisore, annotazione sul Registro dei Revisori dell’incarico risolto anticipatamente (vedi nota 4). Nota 5
Le annotazioni potranno essere più convenientemente effettuate insieme entro il 18/07/2020.
Non rilevante 22/07/2020 A cura del revisore, annotazione sul Registro dei Revisori del nuovo incarico assunto (vedi nota 2).

3. Fac-simile lettera di risoluzione consensuale (da riprodurre su carta intestata del revisore)

I nomi indicati sono di pura fantasia          

Via PEC

Egr. Dott. Franco Invernizzi

Presidente del Consiglio di amministrazione

Acque Termali S.r.l

……………………………..

 

Egregio  Dott. Invernizzi,

faccio riferimento alla lettera-proposta che Le ho indirizzato in data ___________ e che è stata da Lei controfirmata per accettazione in data ___________, con la quale, in esecuzione di un’apposita delibera dell’Assemblea dei Soci della società Acque Termali S.r.l (la “Società”), mi è stato conferito l’incarico della revisione legale dei conti –  ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 39/2010 e degli artt. 2409-bis e seguenti del Codice Civile, per i bilanci della Società relativi agli esercizi 2019, 2020 e 2021.

Il bilancio della Società, per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, sarebbe il primo sottoposto a revisione legale dei conti, avendo la Società superato i limiti di cui all’art. 2477 c.c., con riferimento agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017, come previsto nella versione originaria del comma 3 dell’art. 379 del D. Lgs. del 12 gennaio 2019 n. 14.

Con lettera del ___________, Ella mi ha segnalato come il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, abbia modificato il predetto comma 3 dell’art. 379, differendo la data entro la quale l’obbligo di nomina del revisore (inteso indifferentemente sia come persona fisica che come società di revisione) deve essere adempiuto e variando gli anni dei bilanci d’esercizio da considerare per la rilevazione dei parametri dimensionali. Infatti, a seguito della riformulazione del testo normativo, per le società a responsabilità limitata:

  • la nomina del revisore, quando obbligatoria per la sussistenza dei requisiti previsti, deve essere effettuata entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019 (e non più entro nove mesi dall’entrata in vigore dell’art. 379 e quindi entro il 16 dicembre 2019, come originariamente previsto);
  • la data di approvazione dei bilanci 2019, in via eccezionale e per effetto del D.L. n. 18/2020, art. 106, è stata prorogata al 29.06.2020;
  • i bilanci da prendere a riferimento per la rilevazione dei parametri dimensionali che, se superati, comportano l’obbligo in discorso, sono quelli dei due esercizi antecedenti la scadenza per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2019 e quindi i bilanci degli esercizi 2018 e 2019.

Ella ha altresì precisato che secondo gli orientamenti interpretativi di alcuni ordini professionali e associazioni di categoria, condivisi dalla Società, le modifiche normative ora richiamate permettono alla Società di soprassedere all’assoggettamento alla revisione legale del bilancio 2019 e di differire il primo incarico per tale revisione ai bilanci del triennio 2020, 2021 e 2022, sempre che i parametri rilevati dai bilanci 2018  e 2019 confermino nuovamente il superamento dei limiti dimensionali previsti, come avviene per la Società.

Tale orientamento avrebbe recentemente ricevuto l’autorevole condivisione dell’Assirevi, che nel suo Documento di Ricerca n. 234 ha espresso la tesi che per effetto delle sopraggiunte modifiche normative gli incarichi conferiti entro il 16 dicembre 2019 per il triennio 2019/2021 potranno essere oggetto di risoluzione contrattuale tra le parti.

Ciò premesso, Ella mi ha comunicato che la Società, sia per conformarsi ai nuovi obblighi, sia e principalmente per disporre di maggior tempo utile a meglio organizzare i propri assetti amministrativi-contabili ai fini di una più efficace collaborazione nello svolgimento degli adempimenti aziendali connessi alla revisione dei conti, intende:

  • risolvere consensualmente l’incarico affidatomi per la revisione dei bilanci della Società del triennio 2019-2020-2021;
  • riconoscermi, per il lavoro già svolto in merito alla revisione del bilancio 2019, un compenso forfettario pari al ___________% del compenso annuo pattuito, quindi pari a Euro ___________, oltre IVA e oneri previdenziali, che mi verrebbe riconosciuto al ricevimento della mia fattura o nota proforma;
  • affidarmi l’incarico per la revisione legale dei bilanci della Società degli esercizi del triennio 2020, 2021 e 2022, allo stesso compenso annuo di Euro ___________, oltre IVA e oneri previdenziali, previsto per l’incarico oggetto di risoluzione consensuale.

Ella mi ha altresì specificato che le suddette proposte sono subordinate esclusivamente all’approvazione dell’Assemblea dei Soci e al mio consenso, esprimendo l’auspicio che esse possano incontrare il mio gradimento.

Sono stato quindi da Lei invitato a comunicarLe la mia manifestazione di consenso in merito e a formularLe le osservazioni previste dall’art. 7, c. 2, del Regolamento adottato con Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 28 dicembre 2012, n. 261.

Ciò premesso, ritengo che gli orientamenti interpretativi che Ella ha richiamato a sostegno della possibilità di soprassedere all’assoggettamento a revisione legale del bilancio dell’esercizio 2019, anche in presenza di un incarico già formalizzato, siano fondati su argomentazioni abbastanza solide, sebbene non manchino altre pur pregevoli interpretazioni discordanti.

Indubbiamente, il differimento del primo incarico alla revisione del bilancio relativo all’esercizio 2020, offrirebbe alla Vostra Società  – cito testualmente – un “maggior tempo utile a meglio organizzare i propri assetti amministrativi-contabili ai fini di una più efficace collaborazione  nello svolgimento degli adempimenti aziendali connessi alla revisione dei conti”.

Le comunico di non avere osservazioni in merito alle ragioni addotte a supporto della cessazione anticipata dell’incarico e desiderando assecondare le scelte della Società, confermo la mia disponibilità ad accettare le Sue proposte, sottoscrivendo la presente a valere quale accettazione delle proposte stesse, fermo restando che tale accettazione avrà effetto e sarà condizionata alla previa delibera di approvazione dell’assemblea dei soci della Società.

Pertanto, resto in attesa di ricevere una copia del relativo verbale assembleare nel più breve tempo possibile e comunque entro tre giorni di calendario dalla data di assunzione della predetta delibera.

In conformità a quanto previsto dal richiamato D.M. n. 261/2012, entro 15 giorni dalla data odierna provvederò a trasmettere via PEC copia della presente al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Cordiali saluti.

Lodi, 22 giugno 2020

Dott. Sebastiano Valvassori

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