Gruppo IVA: le cose da sapere

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Si ricorda che la Legge n. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017), ha introdotto nel D.P.R. n. 633/1972 il nuovo Titolo V-bis in materia di Gruppo IVA, con effetto 1° gennaio 2018, che comprende gli artt. da 70-bis a 70-duodecies. La finalità della norma è quella di dare concreta attuazione alla facoltà, accordata ai Paesi della UE ad opera della Direttiva n. 2006/112/CE, di considerare come un unico soggetto passivo d’imposta le persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi (art. 11 della Direttiva 2006/112/CE).
La Legge di Bilancio per il 2018 ha modificato l’art. 70-quinquies del D.P.R. n. 633/1972 relativamente alle operazioni effettuate dal Gruppo IVA e quelle rese nei confronti dello stesso stabilendo, in particolare, che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono rilevanti ai fini IVA: da e verso un Gruppo IVA nazionale con controparte una stabile organizzazione o società estera; da e verso un Gruppo IVA di uno Stato membro della UE con controparte una stabile organizzazione o una società operativa italiana.
Infine, con il D.M. 6 aprile 2018 (c.d. decreto attuativo), il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dettato le disposizioni attuative sul Gruppo IVA (così come previsto dall’art. 70-duodecies, comma 6 del D.P.R. n. 633/1972), che riguardano essenzialmente la sua costituzione, nonché l’esercizio dei diritti e l’adempimento degli obblighi in materia di IVA, tra cui quelli relativi, da un lato, alle registrazioni, liquidazioni, versamenti e, dall’altro, alle comunicazioni periodiche e alla dichiarazione IVA.

Agevolazione

Con la costituzione del Gruppo IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi infragruppo non sono rilevanti ai fini dell’applicazione dell’IVA, mentre le operazioni effettuate da un soggetto del gruppo IVA nei confronti di un soggetto estraneo si considerano effettuate dal gruppo IVA. Allo stesso modo, è il gruppo a essere titolare di tutti gli adempimenti (fatturazione, registrazione delle fatture, dichiarazioni IVA, versamenti).
Il Gruppo IVA è diverso dall’istituto dell’IVA di Gruppo in cui si consente a più soggetti IVA di effettuare la liquidazione di Gruppo IVA, ma senza che gli stessi configurino un soggetto unitario ai fini IVA.

Soggetti interessati

I soggetti passivi IVA, stabiliti in Italia, esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziari, economici e organizzativi. Possono accedere al gruppo anche le stabili organizzazioni in Italia di società estere, nonché i soggetti esteri identificati direttamente ai fini IVA in Italia o per il tramite di un rappresentante fiscale. Sono escluse le holding pure e le stabili organizzazioni all’estero di società italiane.

Requisiti per accedere al gruppo IVA

Devono sussistere congiuntamente:

  • un vincolo finanziario: tra i soggetti passivi esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo oppure gli stessi sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni (l’esistenza del vincolo finanziario fa presumere sussistenti fra i soggetti passivi anche i vincoli economico e organizzativo);
  • un vincolo economico:
    – svolgimento di un’attività principale dello stesso genere;
    oppure
    – svolgimento di attività complementari o interdipendenti;
    oppure
    – svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più soggetti passivi;
  • un vincolo organizzativo vale a dire l’esistenza di un coordinamento, in via di diritto, che disciplina la direzione e il coordinamento di società, o in via di fatto, fra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto.

Si può presentare istanza di interpello probatorio per dimostrare la sussistenza o l’insussistenza del vincolo economico e/o di quello organizzativo.

Costituzione

Si tratta di una costituzione “facoltativa”, in quanto opzionale, ma con opzione omnicomprensiva. Infatti la costituzione è consentita ai soggetti passivi che soddisfano i requisiti per parteciparvi, a condizione, tuttavia, che al gruppo partecipino tutti i soggetti per cui i requisiti ricorrono.

Data di efficacia

L’opzione, possibile dal 2018, è valida per un triennio e si rinnova automaticamente ogni anno: le opzioni trasmesse tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2018, hanno effetto dal 1° gennaio 2019, mentre quelle trasmesse tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2018, hanno effetto dal 2020.

NB: operativamente, ai fini della costituzione del Gruppo IVA, è necessaria la presentazione, da parte del rappresentante del Gruppo, in via telematica della dichiarazione, sottoscritta da tutti i partecipanti, secondo le modalità che saranno dettate da apposito provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate. In sede di prima applicazione il D.M. 6 aprile 2018 ha stabilito che tale dichiarazione ha effetto per l’anno 2019 se presentata entro il 15 novembre 2018 (di fatto è stato prorogato il termine di un mese e mezzo rispetto all’ordinaria scadenza prevista dal D.P.R. n. 633/1972 prevista, a regime, per il 30 settembre).

Fatturazione e certificazione dei corrispettivi

Il decreto attuativo ha stabilito che il rappresentante del Gruppo IVA, o i partecipanti documentano le cessioni di beni, o le prestazioni di servizi, con fattura (di cui all’art. 21 del DPR n. 633/1972), o secondo le altre modalità previste dalla normativa vigente (scontrini ovvero ricevute fiscali), indicando oltre al numero di partita IVA del Gruppo anche il codice fiscale del soggetto che partecipa allo stesso e che ha realizzato l’operazione.
Con riferimento alle fatture passive, ricevute da terzi, le stesse riporteranno il numero di partita IVA del Gruppo IVA e qualora la fattura sia posta nei confronti dei partecipanti, oltre al numero di partita IVA dovrà anche riportare il codice fiscale del singolo acquirente. Conseguentemente si dovranno comunicare ai fornitori anche i codici fiscali dei soggetti partecipanti al Gruppo IVA, qualora rivestano la figura di cessionari. Sul punto il decreto stabilisce al momento della ricezione della fattura i cessionari verificano l’indicazione del codice fiscale e provvedono al suo inserimento ove mancante.

NB: sono, invece, irrilevanti ai fini IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizio che avvengono all’interno del Gruppo IVA.

Registrazioni, liquidazioni e versamenti

Il Decreto attuativo ha stabilito che il Gruppo IVA assume tutti i diritti e gli obblighi derivanti dall’ applicazione delle disposizioni in materia di IVA (spesometro, comunicazioni periodiche liquidazioni IVA, liquidazioni IVA e dichiarazione IVA).
Inoltre, la registrazione delle operazioni (sia attive che passive) deve essere effettuata a cura del rappresentante del Gruppo, ovvero dei singoli partecipanti, anche mediante l’adozione di appositi sezionali.

NB: il Decreto ha stabilito, poi, che ai fini del versamento dell’IVA a debito non è consentita la compensazione c.d. orizzontale, di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/97, con i crediti relativi ad altre imposte e contributi maturati dal partecipante del Gruppo. Medesime considerazioni valgono con riferimento al credito IVA annuale o infrannuale maturato dal Gruppo IVA, infatti, lo stesso non può essere utilizzato in compensazione orizzontale con altre imposte e contributi dei partecipanti al Gruppo.

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