Fatturazione elettronica: cos’è e come funziona

post-image
Condividi

Una guida semplice e completa sul mondo della fatturazione elettronica. In questo primo articolo della guida vedremo cos’è la fatturazione elettronica, quali sono i dati obbligatori da inserire in fattura e a quali soggetti è rivolta.

Puoi trovare tutti gli altri articoli di questo percorso su #GuidaFatturazioneElettronica

Indice

1. Cos’è la fatturazione elettronica
2. I dati obbligatori della fattura elettronica
3. I dati obbligatori della fattura semplificata
4. L’obbligo di emissione della fattura elettronica
5. Le regole per i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia
6. Le regole per il regime forfettario e regime dei minimi
7. Le regole per i produttori agricoli in regime di esonero

1. Cos’è la fatturazione elettronica

La fattura elettronica è un documento informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio (c.d. SDI). La trasmissione telematica allo SDI può riferirsi ad una fattura singola o ad un lotto di fatture.

La fattura elettronica (ordinaria o semplificata) è emessa esclusivamente in formato XML e contiene delle informazioni obbligatorie (oltre a eventuali informazioni facoltative utili alla gestione del ciclo attivo e passivo degli operatori).

Software fatturazione

2. I dati obbligatori della fattura elettronica

  • Data di emissione;
  • numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  • numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  • numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale;
  • natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;
  • corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
  • corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
  • aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro (se la fattura è relativa a cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette all’imposta con aliquote diverse gli elementi necessari alla determinazione della base imponibile e dell’imposta devono essere indicati distintamente);
  • data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi;
  • annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

3. I dati obbligatori della fattura semplificata

  • Data di emissione;
  • numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  • numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;
  • descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
  • ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
  • per le fatture emesse ai sensi dell’art. 26, D.P.R. n. 633/1972, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.

N.B.: Abbiamo visto che un dato obbligatorio è rappresentato dall’indicazione della Partita IVA o del codice fiscale (qualora cessionario/committente privato). Tale obbligo di indicazione è stato introdotto a far data ancorché molti operatori, soprattutto nei rapporti B2C non riescano a reperire il codice fiscale del cessionario/committente privato. Dal 1° gennaio 2019 se non viene inserito il codice fiscale o la Partita IVA del committente/cessionario la fattura elettronica è scartata dallo SDI e la stessa si considererà non emessa con applicazione di una sanzione che va dal 90% al 180% l’imposta.

Ne consegue che tutti i fornitori al momento delle cessioni/prestazioni devono essere in possesso di tale dato.

4. L’obbligo di emissione della fattura elettronica

A decorrere dal 1° gennaio 2019 è obbligatoria l’emissione della fattura elettronica:

  • tra soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia (operazioni B2B).

N.B.: L’art. 15, D.L. n. 119/2018 (c.d. collegato alla Manovra 2019) ha confermato l’esclusione dall’obbligo della fattura elettronica per i soggetti passivi esteri meramente identificati ai fini IVA in Italia. Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti “non residenti identificati in Italia”, i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia possono, dal 1° gennaio 2019, emettere le fatture elettroniche via SDI oppure effettuare la “comunicazione dei dati delle fatture”.

Nei casi in cui il cedente/prestatore soggetto passivo IVA decida di emettere la fattura elettronica nei confronti del cessionario/committente IVA identificato, riportando in fattura il numero di partita IVA italiano di quest’ultimo, sarà possibile inviare allo SDI il file della fattura inserendo il valore predefinito “0000000” nel campo “codice destinatario” della fattura elettronica, salvo che il cliente non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario). Invece, il soggetto identificato ai fini IVA in Italia non è obbligato ad emettere o ricevere le fatture elettroniche;

  • nei confronti dei consumatori finali (operazioni B2C), sempre che ricorra l’obbligo di emissione della fattura.

Software fatturazione

5. Le regole per i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia

I soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia hanno i seguenti obblighi relativi alla fatturazione elettronica:

  • Obbligo emissione della fattura elettronica nei rapporti B2B (fra soggetti passivi IVA)

N.B.: non vi è l’obbligo di emissione della fattura elettronica qualora il cessionario/committente soggetto passivo sia residente o stabilito in un Paese diverso dall’Italia (Ue ovvero extra-Ue).

  • Obbligo emissione della fattura elettronica nei rapporti B2C (nei confronti di privati consumatori)
  • Obbligo emissione della fattura elettronica nei rapporti B2PA (nei confronti della pubblica amministrazione)

N.B.: vi è l’obbligo di apposizione della firma digitale

  • Obbligo di ricezione della fattura in formato elettronico emessa da soggetti passivi IVA
  • Obbligo di conservazione sostitutiva della fattura elettronica

6. Le regole per il regime forfettario e regime dei minimi

I soggetti passivi IVA nel regime forfettario o nel regime dei minimi sono esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica nei rapporti B2B e B2C. Sono inoltre esonerati dall’obbligo di conservazione sostitutiva della fattura elettronica.

Sono invece obbligati ad effettuare le seguenti operazioni:

  • Obbligo emissione della fattura elettronica nei rapporti B2PA (nei confronti della pubblica amministrazione)

N.B.: vi è l’obbligo di apposizione della firma digitale

  • Obbligo di ricezione della fattura in formato elettronico emessa da soggetti passivi IVA

7. Le regole per i produttori agricoli in regime di esonero

I soggetti passivi IVA produttori agricoli in regime di esonero non hanno l’obbligo di emissione della fattura elettronica nei rapporti B2B e B2C. Sono inoltre esonerati dall’obbligo di conservazione sostitutiva della fattura elettronica.

Sono invece obbligati ad effettuare le seguenti operazioni:

  • Obbligo emissione della fattura elettronica nei rapporti B2PA (nei confronti della pubblica amministrazione)

N.B.: vi è l’obbligo di apposizione della firma digitale

  • Obbligo di ricezione della fattura in formato elettronico emessa da soggetti passivi IVA

SuperBill, il software di fatturazione per la tua attività

Nulla è impossibile con SuperBill

Scopri come è facile gestire le fatture e la tua attività se ci pensa SuperBill.
SuperBill è un software di fatturazione online completo, che ti permette in più di fare molte cose: puoi creare preventivi o DDT e hai sempre sott’occhio l’andamento della tua attività.

Articoli correlati


TAG