Fattura elettronica: niente sanzioni nel primo semestre 2019

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Le fatture emesse con modalità diverse da quella elettronica (obbligo in via generalizzata dal 1° gennaio 2019) si intendono come non emesse, con le conseguenti responsabilità sia in capo al fornitore che al cliente. In tal caso si applica la sanzione fra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato (ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997).

L’art. 10 del D.L. n. 119/2018 (c.d. DL collegato alla Manovra 2019) ha stabilito, per il solo primo semestre 2019 (dal 1° gennaio al 30 giugno 2019), per l’emissione tardiva della fattura elettronica, sempre che tale adempimento venga effettuato entro i termini previsti per la liquidazione periodica IVA, l’inapplicabilità delle citate sanzioni.

È stata prevista, inoltre, la riduzione delle citate sanzioni nella misura dell’80% qualora la fattura emessa in ritardo rientri, comunque, nella liquidazione periodica IVA del mese o trimestre successivo.

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