Fattura differita: cos’è e come si registra

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Terzo approfondimento della guida sulla Fatturazione elettronica. In questo caso vedremo quando si può ricorrere alla fattura differita, come si effettua la registrazione e, infine, un esempio molto utile.

Indice

1. Quando si può ricorrere alla fatturazione differita
2. La registrazione delle fatture differite
3. ESEMPIO (tratto dalla circ. min. n. 14/E/2019) e chiarimenti dell’AdE

1. Quando si può ricorrere alla fatturazione differita

La normativa italiana ha previsto la possibilità di ricorrere alla fatturazione differita nei seguenti casi:

  1. le cessioni di beni la cui consegna/spedizione risulti da documento di trasporto (c.d. DDT) o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 14 agosto 96, n. 472. Nel caso in cui, anteriormente all’emissione dei documenti di trasporto, avvenga il pagamento, totale o parziale, del corrispettivo, il cedente deve emettere la relativa fattura immediata lo stesso giorno del pagamento, in quanto il pagamento anticipa il momento di effettuazione dell’operazione. Invece, se il pagamento avviene contestualmente o successivamente all’emissione dei suddetti documenti, esso non fa venire meno la facoltà di emettere la fattura entro il giorno 15 del mese successivo;
  2. dal 1° gennaio 2013 è stata prevista l’introduzione della fattura differita anche per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel corso dello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto. Su questo punto, il riferimento al contratto e ai documenti (rapporti giornalieri) che ne attestano l’esecuzione, dovrebbe integrare gli estremi dell’ “idonea documentazione” richiesta per la fatturazione differita (possibile anche se è stato ricevuto il pagamento delle prestazioni).

In merito alle prestazioni di servizi, il legislatore nazionale, al pari di quello comunitario, non impone specifici obblighi documentali rilevanti ai fini fiscali. Si ritiene, pertanto, che il contribuente, al fine di rendere individuabile la prestazione di servizio, possa utilizzare la documentazione commerciale prodotta e conservata, peculiare del tipo di attività svolta. Dalla documentazione commerciale peculiare all’attività svolta deve essere possibile individuare con certezza:

  • la prestazione eseguita;
  • la data di effettuazione delle operazioni;
  • le parti contraenti.

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Inoltre, la dimostrazione può essere data (sempre che risultino i citati elementi), in alternativa, mediante:

  • il documento che attesta l’avvenuto incasso del corrispettivo;
  • il contratto;
  • la nota di consegna lavori;
  • la nota di consegna o documento equipollente (compreso il documento di trasporto);
  • la lettera d’incarico; la relazione professionale.

In entrambi i casi sopra evidenziati, può essere emessa una sola fattura differita, recante il dettaglio delle operazioni (di fatto una fattura riepilogativa), entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle stesse.

2. La registrazione delle fatture differite

Con riferimento alla registrazione delle fatture differite si evidenzia quanto segue:

  • fattura differita beni: il corrispondente importo deve essere imputato nella liquidazione IVA relativa al mese di consegna o spedizione dei beni, coincidente con quello di emissione del documento di trasporto. La fattura attiva deve essere registrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni;
  • fattura differita servizi: il corrispondente importo deve essere imputato nella liquidazione IVA relativa al mese di effettuazione dell’operazione. La fattura attiva deve essere registrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

La fattura differita è caratterizzata dalla coincidenza tra esigibilità IVA e momento impositivo (con il solo rinvio, al giorno 15 del mese successivo, della fatturazione nonché trasmissione allo SDI).

Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’Interpello n. 389 del 24 settembre 2019, è tornata nuovamente a parlare di “data fattura” da riportare all’interno delle fatture differite di cui all’art. 21, comma 4, lett. a), D.P.R. n. 633/1972. Tali precisazioni si sono rese necessarie a seguito del precedente chiarimento ministeriale fornito ad opera della circ. min. n. 14/E del 17 giugno 2019. Infatti, con tale documento di prassi era stato affermato che nelle fatture differite è possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SDI, quella dell’ultima operazione; fermo restando il fatto che la fattura differita va trasmessa allo SDI entro il 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione.

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3. ESEMPIO (tratto dalla circ. min. n. 14/E/2019) e chiarimenti dell’AdE

Qualora per tre cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegna al cessionario accompagnata dai rispettivi documenti di trasporto, si voglia emettere un’unica fattura ex art. 21, comma 4, lettera a), del Decreto IVA, si potrà generare e inviare la stessa allo SDI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) con la data dell’ultima operazione (28 settembre 2019).

Ciò premesso, con la citata risposta di Interpello n. 389/2019 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il chiarimento fornito con la precedente circ. min. n. 14/E/2019 rappresenta soltanto una possibilità, quindi, non un obbligo, fermo restando che la data riportata nel relativo campo del file fattura (in questo caso “fattura differita”), veicolato tramite SDI, sarà quella relativa al mese in cui è stata effettuata una delle cessioni di beni/prestazioni di servizi che la fattura documenta.

In base a quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel campo “data documento”, a seconda dei casi, può essere indicato:

  • un giorno qualsiasi tra il 28 settembre ed il 15 ottobre 2019 qualora la data di predisposizione sia contestuale a quella di invio allo SDI (“data emissione”);
  • la data di almeno una delle operazioni e, preferibilmente, “la data dell’ultima operazione” (nell’esempio formulato, 28 settembre 2019). È comunque possibile indicare convenzionalmente la data di fine mese (30 settembre 2019), rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta, fermo restando che la fattura potrà essere inviata allo SDI entro il 15 ottobre 2019.

Nella citata risposta all’Interpello n. 389/2019 è stato inoltre chiarito che, nei casi in cui la fattura abbia ad oggetto prestazioni di servizi tra soggetti passivi nazionali, sarà possibile ricorrere alla fattura differita solo se le prestazioni di servizi effettuate nello stesso mese, nei confronti dello stesso cliente, sono state pagate. Va da sé che qualora le prestazioni di servizi non siano state “pagate” (quindi, nel caso di fattura anticipata rispetto al pagamento), non si potrà parlare di fattura differita bensì di fattura immediata. Conseguentemente, in tal caso la fattura andrà trasmessa allo SDI entro 12 giorni dalla data del documento e non entro il giorno 15 del mese successivo.

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