Esenzione IVA esclusa per osteopati, chiropratici e chinesiologi

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Con la Risoluzione n. 9/2026, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in maniera organica sul trattamento IVA applicabile alle prestazioni rese da osteopati, chiropratici, chinesiologi e massaggiatori capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (massoterapisti), fornendo chiarimenti rilevanti sia sotto il profilo sostanziale (esenzione ex art. 10, comma 1, n. 18, D.P.R. 633/72) sia sotto quello documentale (fatturazione elettronica e Sistema Tessera Sanitaria).

La posizione assunta dall’Amministrazione finanziaria si fonda su un rigoroso coordinamento tra normativa IVA, disciplina delle professioni sanitarie e parere tecnico del Ministero della Salute.

Indice

1. Il perimetro normativo dell’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie
2. Esclusione dell’esenzione per osteopati, chiropratici e chinesiologi
3. Il diverso regime per i massaggiatori capo bagnino (massoterapisti)
4. Riflessi sugli obblighi di fatturazione elettronica e Sistema Tessera Sanitaria
5. Tabella riassuntiva

1. Il perimetro normativo dell’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie

L’art. 10, comma 1, n. 18), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 prevede l’esenzione dall’IVA per: le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’art. 99 del RD 27 luglio 1934, n. 1265 ovvero individuate con decreto ministeriale.

La prassi amministrativa (si veda sul punto la risposta a interpello n. 215/2021) ha da tempo chiarito che l’esenzione richiede la sussistenza congiunta di:

  • requisito oggettivo: la prestazione deve avere finalità di diagnosi, cura o riabilitazione della persona;
  • requisito soggettivo: il prestatore deve esercitare una professione o arte sanitaria soggetta a vigilanza ai sensi dell’art. 99 del RD 1265/34 o riconosciuta da specifica normativa.

È proprio sul secondo requisito che si concentra l’analisi della Risoluzione n. 9 del 24 febbraio 2026.

2. Esclusione dell’esenzione per osteopati, chiropratici e chinesiologi

La Risoluzione n. 9/2026, richiamando un parere del Ministero della Salute, afferma che le prestazioni rese da osteopati, chiropratici e chinesiologi non possono, allo stato, beneficiare dell’esenzione IVA.

Osteopati

Pur essendo stata prevista l’istituzione della professione sanitaria dell’osteopata, non risulta ancora perfezionato l’accordo per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli pregressi rispetto alla laurea universitaria in osteopatia.

Secondo l’Agenzia, l’assenza del pieno completamento dell’iter attuativo impedisce di considerare la figura come rientrante tra le professioni sanitarie vigilate ai sensi dell’art. 99 del R.D. 1265/34. Ne consegue la non applicabilità dell’art. 10, comma 1, n. 18), del D.P.R. 633/72.

Chiropratici

Per quanto riguarda i chiropratici, la Risoluzione n. 9/2026 evidenzia che non risulta avviata o completata la procedura di istituzione della professione sanitaria secondo l’ordinamento vigente.

Pertanto, in assenza di un formale riconoscimento quale professione sanitaria vigilata, il requisito soggettivo richiesto dalla norma IVA non può dirsi integrato.

La posizione dell’Agenzia si pone in tensione con alcune pronunce giurisprudenziali della Corte di Cassazione (tra cui Cass. n. 13230/2024), che hanno valorizzato la natura terapeutica della prestazione anche in assenza del decreto attuativo sull’ordinamento didattico. Tuttavia, la Risoluzione n. 9/2026 privilegia un’interpretazione strettamente ancorata al dato normativo formale.

Chinesiologi

La figura del chinesiologo non è ricompresa tra le professioni sanitarie individuate dalla normativa vigente. Le relative prestazioni, pur potendo incidere sul benessere psico-fisico, non sono qualificate come attività sanitarie ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 18), del D.P.R. 633/72.

Anche per tali operatori si applica dunque l’IVA con aliquota ordinaria.

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3. Il diverso regime per i massaggiatori capo bagnino (massoterapisti)

La Risoluzione n. 9/2026 distingue nettamente la posizione dei massaggiatori capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

Tale figura rientra tra le arti ausiliarie delle professioni sanitarie ai sensi dell’art. 99, comma 2, del R.D. 1265/34, purché il soggetto sia in possesso di titolo idoneo.

In presenza di prestazioni aventi natura terapeutica o riabilitativa:

  • è integrato il requisito oggettivo;
  • è soddisfatto il requisito soggettivo.

Di conseguenza, le prestazioni rese dai massoterapisti qualificati beneficiano dell’esenzione IVA ex art. 10, comma 1, n. 18), D.P.R. 633/72.

4. Riflessi sugli obblighi di fatturazione elettronica e Sistema Tessera Sanitaria

La qualificazione fiscale incide direttamente anche sugli adempimenti documentali.

L’art. 10-bis del D.L .119/2018 (convertito in legge 136/2018) prevede il divieto di emissione della fattura elettronica tramite SdI per le prestazioni sanitarie i cui dati devono essere trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria.

Inoltre, l’art. 9-bis, comma 2, del D.L. 135/2018 (convertito in legge 12/2019) estende il divieto anche ai soggetti che, pur non obbligati all’invio dei dati al Sistema TS, effettuano prestazioni sanitarie verso persone fisiche.

Alla luce della Risoluzione n. 9/2026:

  • i massoterapisti, qualificati come arti ausiliarie sanitarie, sono tenuti all’invio dei dati al Sistema TS e soggiacciono al divieto di fatturazione elettronica;
  • osteopati, chiropratici e chinesiologi, non svolgendo prestazioni qualificate come sanitarie ai fini IVA, sono obbligati all’emissione della fattura elettronica tramite SdI.

5. Tabella riassuntiva

Figura professionale Qualifica sanitaria ex art. 99 R.D.1265/34 Esenzione IVA art. 10, n. 18, D.P.R. 633/72 Invio Sistema TS Fatturazione elettronica
Massaggiatore capo bagnino (con titolo idoneo) Sì (arte ausiliaria sanitaria) No (divieto)
Osteopata Non pienamente riconosciuta ai fini vigilanza No No
Chiropratico Non formalmente istituita come professione sanitaria No No
Chinesiologo Non qualificata come professione sanitaria No No

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