Esenzione IVA per prestazioni legate alla pratica sportiva

L’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento riguardo all’applicabilità dell’esenzione IVA per le prestazioni legate a eventi sportivi, con particolare attenzione alla qualificazione dei servizi forniti e ai requisiti soggettivi necessari per usufruire dell’agevolazione.
Indice
1. Il caso esaminato
2. La risposta dell’Agenzia delle Entrate
3. Conclusione
4. Tabella riepilogativa
1. Il caso esaminato
Una società extra Ue ha ricevuto una prestazione di servizi da una società italiana, proprietaria di un autodromo, per l’utilizzo della pista durante un evento sportivo, comprensiva di diverse attività complementari come l’ospitalità, il catering e il supporto logistico.
La società italiana, nella fattura emessa, ha indicato la prestazione come una “locazione di immobile”, mentre la società richiedente l’interpello ha ritenuto che si trattasse di una “prestazione complessa”, comprendente attività essenziali per l’organizzazione dell’evento, che avrebbe potuto beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’art. 132, paragrafo 1, lettera m) della Direttiva 2006/112/CE.
La questione sollevata riguardava la possibilità di qualificare la prestazione come un servizio complesso, collegato alla pratica sportiva, e quindi esente da IVA, a condizione che fosse fornito da un’organizzazione senza fini di lucro.
2. La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Rispondendo all’istanza di interpello n. 87 del 3 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai sensi della Direttiva 2006/112/CE, l’esenzione IVA si applica esclusivamente a prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, ma solo quando fornite da organismi senza fini di lucro, destinati a persone che praticano lo sport o l’educazione fisica. Questo requisito soggettivo è fondamentale per poter usufruire dell’esenzione.
Nel caso descritto, la società italiana che ha fornito il servizio è una società commerciale, ovvero una S.R.L., e non un ente senza scopo di lucro. Di conseguenza, l’esenzione IVA non può applicarsi, poiché il prestatore non soddisfa il requisito fondamentale previsto dalla normativa europea e nazionale.
L’Agenzia ha ribadito che la normativa italiana, in particolare l’art. 36-bis del Decreto-legge n. 75/2023, conferma che le prestazioni di servizi connesse alla pratica sportiva, compresi i servizi didattici e formativi, sono esenti da IVA solo se fornite da enti senza scopo di lucro, come gli enti sportivi dilettantistici.
3. Conclusione
L’esenzione IVA per le prestazioni legate alla pratica sportiva è condizionata dal fatto che il prestatore è un ente senza fini di lucro. In assenza di tale requisito, come nel caso di una società commerciale, l’operazione non può beneficiare dell’agevolazione fiscale.
In sintesi, la corretta qualificazione del prestatore e il rispetto dei requisiti soggettivi sono essenziali per determinare l’applicabilità dell’esenzione IVA sulle prestazioni legate alla pratica sportiva.
4. Tabella riepilogativa
Fattore | Requisito per esenzione IVA | Risultato nel caso specifico |
---|---|---|
Tipo di prestazione | Prestazione legata alla pratica sportiva | Servizio complesso (ospitalità, catering, supporto logistico) |
Soggetto prestatore | Organismo senza scopo di lucro | Società commerciale (S.R.L.) |
Destinatario | Persone che praticano sport o educazione fisica | Società extra Ue |
Normativa di riferimento | Art. 132, Direttiva 2006/112/CE | Art. 36-bis del D.L. n. 75/2023 |
Applicazione esenzione IVA | Se prestazione da ente senza scopo di lucro. | Esenzione non applicabile |
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