Enti associativi: le novità in tema di IVA

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Le novità introdotte in ambito IVA dal D.L. n. 146/2021 hanno un impatto significativo sulle operazioni e gli obblighi fiscali degli enti associativi. È quindi fondamentale per tali enti comprendere appieno quali siano le novità e quali i termini entro cui troveranno applicazione.

Indice

1. Il quadro normativo
2. Enti Associativi: le novità dal 1° luglio 2024
3. OdV e APS: regime forfetario dal 1° gennaio 2024

1. Il quadro normativo

Il panorama normativo relativo all’IVA subisce importanti mutamenti con l’entrata in vigore dell’art. 5 del D.L. n. 146/2021, convertito in legge n. 215/2021. Tale provvedimento si concentra sulle operazioni effettuate da alcuni enti non commerciali di tipo associativo, apportando modifiche sostanziali che interessano il regime IVA.

Le modifiche, introdotte tramite i commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies, hanno subìto diverse proroghe. L’entrata in vigore, già prorogata al 1° gennaio 2024, è stata successivamente rinviata al 1° luglio 2024 tramite il D.L. n. 51/2023, convertito con modifiche dalla legge n. 87/2023.

Osserva – È importante sottolineare che tale proroga non si applica alla disposizione contenuta nell’art. 5, comma 15-quinquies, del suddetto D.L. n. 146/2021. Quest’ultima, infatti, estende alle organizzazioni di volontariato (OdV) e alle associazioni di promozione sociale (APS) il regime forfetario già dal 1° gennaio 2024.

2. Enti Associativi: le novità dal 1° luglio 2024

Il comma 15-quater dell’art. 5 del D.L. n. 146/2021 ha modificato gli artt. 4 e 10 del D.P.R. n. 633/1972, che trattano rispettivamente delle operazioni considerate svolte nell’ambito dell’attività d’impresa, rilevanti ai fini IVA, e delle operazioni esentate da tale imposta.

In particolare, la lettera a) del comma 15-quater ha eliminato alcune disposizioni contenute nell’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, estendendo l’ambito di applicazione dell’IVA a diverse operazioni svolte da associazioni di vario tipo, tra cui associazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali e sportive dilettantistiche.

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Per quanto riguarda le esenzioni dall’IVA, la lettera b) del comma 15-quater ha introdotto un nuovo comma nell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, stabilendo diverse esenzioni per determinate operazioni effettuate da associazioni.

Osserva – È tuttavia importante notare che per godere dell’esenzione dall’IVA, le operazioni devono avere natura commerciale e devono essere effettuate con il pagamento di corrispettivi specifici o contributi supplementari.

3. OdV e APS: regime forfetario dal 1° gennaio 2024

Il comma 15-quinquies dell’art. 5 del D.L. n. 146/2021 ha introdotto la possibilità per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, con ricavi inferiori a 65.000 euro nell’anno precedente, di applicare il regime forfetario previsto dalla legge n. 190/2014.

Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2024, tali enti possono emettere fatture senza addebitare l’IVA e sono esentati da vari obblighi fiscali, pur mantenendo alcune responsabilità, come la numerazione e conservazione delle fatture di acquisto.

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