E-commerce: nuove regole dal 2021

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Il 12 marzo l’Ecofin ha approvato due proposte legislative in materia di commercio elettronico presentate dalla Commissione Europea per l’attuazione della Direttiva 2455/2017/UE. Ricordiamo che questa Direttiva ha apportato modifiche rilevanti nella disciplina IVA dell’e-commerce, alcune delle quali già entrate in vigore dal 1° gennaio 2019.

Le altre misure entreranno in vigore dal 1° gennaio 2021 e riguardano quanto segue:

  • estensione del regime speciale MOSS (Mini One Stop Shop) alle vendite a distanza intracomunitarie e alle vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi;
  • introduzione di disposizioni speciali per i soggetti che facilitano determinate cessioni di beni nei confronti di privati consumatori tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, come un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi.

Le due proposte legislative oggetto dell’Ecofin (nello specifico, la proposta di Direttiva COM (2018) n. 819 final, che modifica la Direttiva 2006/112/CE, e la proposta di Regolamento di esecuzione COM (2018) n. 821 final, che modifica il Regolamento UE 282/2011) sono finalizzate a stabilire, rispettivamente, le norme integrative e le norme di attuazione necessarie ad applicare la nuova disciplina in vigore dal 2021.

Cambiamenti introdotti dalla Direttiva

La Direttiva sopra citata introduce nella legislazione IVA un nuovo articolo (art. 14-bis) che stabilisce che se un soggetto passivo facilita tramite l’uso di un’interfaccia elettronica le vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi, con spedizioni di un valore intrinseco non superiore a 150 euro, ovvero le cessioni di beni effettuate nel territorio comunitario da parte di un soggetto passivo non stabilito nella Ue nei confronti di un privato, si considera che il gestore dell’interfaccia elettronica abbia ricevuto e ceduto detti beni.

La norma citata ha l’effetto di scindere la singola cessione di beni in due operazioni distinte: una prima cessione effettuata dal fornitore nei confronti del soggetto che gestisce l’interfaccia elettronica; una seconda cessione effettuata da quest’ultimo nei confronti del privato.

Inoltre, ai fini dell’applicazione della nuova disciplina, la proposta di Direttiva stabilisce che:

  • per determinare correttamente il luogo della cessione effettuata tramite i c.d. “marketplaces”, la spedizione e il trasporto dei beni sono imputati alla cessione realizzata dal soggetto che facilita l’operazione tramite la piattaforma;
  • sia per la cessione nei confronti del soggetto che gestisce la piattaforma, sia per la cessione da questi al consumatore finale, l’IVA diventa esigibile nel momento in cui il pagamento è stato accettato;
  • per contrastare fenomeni di evasione, la cessione nei confronti del soggetto che gestisce la piattaforma è esente ai fini IVA, fermo restando il diritto del cedente di esercitare la detrazione dell’imposta assolta sull’acquisto o sull’importazione dei beni.

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