Dichiarazione IVA tardiva: profili sanzionatori e soluzioni
Qualora il soggetto passivo IVA non abbia proceduto alla presentazione della dichiarazione IVA e intenda provvedere, potrà farlo entro i successivi novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.
Va da sé che con riferimento alla dichiarazione IVA 2023 (anno d’imposta 2022) il termine ultimo è il 31 luglio 2023 – considerato che la scadenza di presentazione è il 2 maggio 2023, in quanto il 30 aprile cade di domenica ed il 1° maggio è festivo.
Attenzione – Oltre tale termine la dichiarazione si considererà omessa.
Indice
1. Dichiarazione IVA tardiva: regolarizzazione
2. Dichiarazione IVA omessa: sanzioni
3. Profili sanzionatori
1. Dichiarazione IVA tardiva: regolarizzazione
Ciò premesso il soggetto passivo IVA, al fine di regolarizzare la propria posizione, dovrà:
- presentare la dichiarazione IVA, versando la corrispondente sanzione per la tardività, pari a 25 euro, per meglio dire la sanzione in misura fissa di 250 euro, ridotta a un decimo. Il versamento di 25 euro dovrà essere effettuato tramite il modello F24, utilizzando il codice tributo 8911, e indicando come anno di riferimento l’anno in cui si è commessa la tardiva presentazione;
- se risulta anche un tardivo od omesso versamento del tributo, procedere al pagamento dell’imposta e degli interessi, calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, dalla scadenza del versamento originario. È dovuta, altresì, la relativa sanzione per omesso versamento (pari al 30 o al 15%), ridotta secondo le misure dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, in ragione del momento in cui interviene il versamento.
2. Dichiarazione IVA omessa: sanzioni
La dichiarazione presentata oltre novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione è da considerarsi, comunque, omessa con la conseguenza che le sanzioni non possono essere spontaneamente regolarizzate mediante l’istituto del ravvedimento operoso.
In presenza di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto, si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240% dell’ammontare del tributo dovuto per il periodo d’imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione.
Attenzione – La sanzione non può essere comunque inferiore a euro 250.
Le sanzioni variano inoltre in base alle seguenti casistiche:
- se il soggetto effettua esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta l’imposta, l’omessa presentazione della dichiarazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
- se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal 60 al 120% dell’ammontare del tributo dovuto per il periodo d’imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 200.
3. Profili sanzionatori
Di seguito si riassumono le diverse sanzioni previste in tema di dichiarazione IVA.
Tipologia di dichiarazione |
Tempistica di presentazione |
Sanzioni | Eventuale ravvedimento operoso |
---|---|---|---|
DICHIARAZIONE IVA ORDINARIA | Tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell’anno seguente a quello d’imposta (per l’anno d’imposta 2022 il termine ultimo è il 2 maggio 2023). | Nessuna | Nessuno |
DICHIARAZIONE IVA TARDIVA | Entro 90 giorni dalla scadenza del termine (per l’anno d’imposta 2022 entro il 31 luglio 2023). | Euro 250 (con un massimo di Euro 2.000). | Euro 25 (1/10 di Euro 250). |
DICHIARAZIONE IVA OMESSA | Oltre 90 giorni |
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Il ravvedimento operoso può essere effettuato solo relativamente all’eventuale tardivo versamento. |
DICHIARAZIONE IVA INTEGRATIVA
(presentazione di una successiva dichiarazione, per correggere errori o omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta, ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile) |
Entro i termini per la decadenza del potere di accertamento, stabiliti dall’art. 57 del D.P.R. n. 633/1972 | Sanzioni per errata dichiarazione IVA (Euro 250), nonché eventuale insufficiente/omesso versamento (sanzione 30% dell’imposta), nonché eventuale sanzione per indetraibilità IVA (sanzione 90% dell’imposta). | Possibilità di beneficiare della riduzione delle sanzioni mediante ravvedimento operoso. |